Società Partecipate

26 giugno 2017

Con il testo unico sulle società partecipate che si applica alle società di capitali, si riducono per il presente le società e sono individuati criteri qualitativi e quantitativi attraverso i quali razionalizzare a regime la platea delle partecipate.

E’ quanto previsto dal decreto sulle società partecipate attuativo dell’art. 18 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2016. Il Consiglio dei ministri del 14 luglio 2016 ha poi approvato, in secondo esame preliminare, il decreto sulle società partecipate in cui sono stati recepiti gran parte dei suggerimenti avanzati dalla Conferenza unificata, dal Consiglio di stato e dalle commissioni parlamentari. Il decreto è stato nuovamente trasmesso alle camere con le osservazioni e le modificazioni apportate al precedente testo secondo quando previsto espressamente dalla legge delega di riforma della pubblica amministrazione. Il testo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016. Non sono consentite le società prive di dipendenti o quelle che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, quelle che nella media dell’ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro, quelle inattive che non hanno emesso fatture nell’ultimo anno, quelle che svolgono all’interno dello stesso comune o area vasta doppioni di attività, quelle che negli ultimi cinque anni hanno fatto registrare quattro esercizi in perdita e quelle che svolgono attività non strettamente necessarie ai bisogni della collettività. Saranno consentite solo le partecipate pubbliche che svolgono le seguenti attività: servizi pubblici, opere pubbliche sulla base di un accordo di programma, servizi pubblici o opere pubbliche in partenariato pubblico/privato, servizi strumentali, servizi di committenza, valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione. In caso di crisi aziendali si applicano regole privatistiche mentre gli amministratori risponderanno al giudice civile e alla Corte dei conti per danno erariale.

A seguito della sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, che pur ha confermato che i decreti legislativi oggetto della pronuncia rimangono comunque validi e in vigore, il Consiglio di Stato, con parere n. 83  del 17 gennaio 2017, ha indicato il percorso da seguire per la correzione dei decreti nella direzione indicata dalla Consulta, confermando la vigenza delle norme emanate. In ragione di ciò è stato emanato dal Consiglio dei ministri, il 17 febbraio 2017, un intervento integrativo e correttivo del testo entrato in vigore il 23 settembre 2016. Acquisita l’intesa della conferenza unificata e i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, il decreto correttivo è stato emanato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 9 giugno 2017.

Di seguito le principali modifiche introdotte dal decreto correttivo. La possibilità per le pubbliche amministrazioni di avere partecipazioni in società che abbiano, come oggetto sociale, la produzione di energie rinnovabili; le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con finalità didattiche; i presidenti delle regioni, con una delibera motivata dall’interesse pubblico, possono prevedere l’esclusione parziale o totale di società a partecipazione regionale dal decreto; sono previste anche alcune modifiche in materia di governance societaria: sono le stesse società a controllo pubblico a decidere, in maniera motivata e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, che al posto dell’amministratore unico vi sia un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Viene fissato al 30 luglio 2017 il termine entro il quale le società adeguano la propria governance societaria. Il Dpcm che determina i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia degli amministratori, nonché il decreto ministeriale che definisce gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di determinare cinque fasce di classificazione delle società a partecipazione pubblica e i criteri per la remunerazione degli amministratori, sono adottati previa intesa in Conferenza unificata. L’intesa è prevista anche per il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali che disciplina le modalità di trasmissione dell’elenco del personale in eccedenza. Il divieto di nuove assunzioni, fissato al 30 giugno 2018, decorre dalla data di emanazione del decreto del ministro del lavoro. La ricognizione di tutte le partecipazioni possedute deve avvenire, da parte delle pubblica amministrazioni, entro il 30 giugno 2017. Viene altresì prorogato, al 30 giugno 2017, il termine entro il quale le società effettuano una ricognizione del personale in servizio al fine di individuare eventuali eccedenze. Il decreto non si applica alle società che, come oggetto sociale esclusivo, hanno la gestione dei fondi europei per conto di Stato e regioni o la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea. Per gli spin off e le start up universitarie il decreto si applica decorsi cinque anni dalla loro costituzione.