D.Lgs. Servizi pubblici locali

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recanti delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del …;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Acquisiti i pareri della Commissione … della Camera dei deputati in data … e della Commissione … del Senato della Repubblica in data …;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, RAPPORTI CON LE DISCIPLINE DI SETTORE E PRINCIPI GENERALI

 

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto contiene la disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale.

2. Le disposizioni del presente decreto sono applicate avendo riguardo alla tutela e promozione della concorrenza, dell’ambiente e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Esse individuano, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione, di comuni, province e città metropolitane e costituiscono princìpi di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Laddove necessario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti e norme di attuazione al presente decreto entro sei mesi.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

  1. “servizi pubblici locali di interesse economico generale” o “servizi di interesse economico generale di ambito locale”: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b)“servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete” o “servizi di interesse economico generale a rete di ambito locale”: i servizi pubblici locali di interesse economico generale che siano suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali tra le sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti alla regolazione a opera di un’autorità indipendente, inclusi quelli afferenti al ciclo dei rifiuti;

c) “affidamento del servizio”: il contratto a titolo oneroso di appalto o concessione, stipulato nelle forme consentite dall’ordinamento, in virtù del quale gli enti pubblici competenti ai sensi del presente decreto affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione dei servizi di cui alle lettere a) e b), nonché l’esecuzione di lavori e opere pubbliche a esse strutturalmente e direttamente collegati, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

d)“concessione della gestione della rete” o “affidamento della gestione della rete”: il contratto stipulato nelle forme consentite dall’ordinamento in virtù del quale gli enti pubblici competenti ai sensi del presente decreto affidano a uno o più operatori economici la gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per la produzione del servizio, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire gli stessi o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

e)“concessionario” o “affidatario”: l’operatore economico affidatario di un servizio;

f)“diritto esclusivo”: il diritto concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa pubblicata, compatibile con i trattati europei e avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

g)“diritto speciale”: il diritto concesso da un’autorità competente mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa pubblicata, compatibile con i trattati europei e avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

h)“regime di autorizzazione”: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento espresso o tacito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio, ivi inclusi i diritti di installare strutture o di passare sopra o sotto il suolo pubblico o privato. Ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale.

2. Salve le disposizioni in materia di modalità di affidamento dei servizi, per le quali le predette disposizioni integrano e prevalgono sulle normative di settore, e salve le modifiche e le abrogazioni espresse contenute nel presente decreto, rimangono disciplinati dalle rispettive normative di settore il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; il trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni; il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni; il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni; il servizio farmaceutico, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.

3. In materia di affidamento della gestione del servizio, rimangono ferme le disposizioni relative al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo n. 164 del 2000, e al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo n. 79 del 1999 e alla legge n. 239 del 2004.

 

ART. 4

(Finalità e princìpi generali)

1. Il presente decreto ha la finalità di affermare la centralità del cittadino nell’organizzazione e produzione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, anche favorendo forme di partecipazione attiva. A tal fine, nel rispetto della Costituzione e dei princìpi del diritto dell’Unione europea, l’assunzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono ispirate a principi di efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate ai costi standard, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, concorrenza nell’affidamento dei servizi, sussidiarietà, anche orizzontale, e trasparenza.

                2. In particolare, le disposizioni del presente decreto promuovono la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici locali di interesse economico generale.

                3. Ai regimi di autorizzazione per i servizi di cui al presente decreto si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo II del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

                4. Le amministrazioni e gli enti competenti all’organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale rispettano la parità di trattamento, anche tra imprese pubbliche e private, e operano secondo il principio di proporzionalità, nei limiti di quanto necessario per garantire le esigenze imperative di interesse generale.

                5. Agli utenti dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono assicurati l’accessibilità, la continuità, la non discriminazione e i migliori livelli di qualità e sicurezza, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione.

                6. Gli oneri aggiuntivi derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono compensati nella misura strettamente necessaria a consentire il perseguimento da parte del prestatore del servizio della specifica missione a esso affidata e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

                7. I soggetti competenti all’organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), ed s), della Costituzione, assicurano adeguate forme di vigilanza e controllo e adeguati livelli di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.

TITOLO II

ASSUNZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

 

ART.5

(Assunzione del servizio)

1. Costituisce funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane l’individuazione, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, delle attività di produzione di beni e servizi di interesse economico generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di paritaria accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

2. L’individuazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, diversi da quelli già previsti dalla legge, è effettuata previa verifica che le attività non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse come definito dall’amministrazione in termini di prezzo, caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, continuità e accesso al servizio.

3. La verifica dell’idoneità del mercato a soddisfare le esigenze di interesse pubblico di cui al comma 2, può avvenire anche mediante forme di consultazione del mercato, da svolgersi con modalità adeguate e proporzionate alle caratteristiche del servizio, anche per via telematica. La consultazione pubblica ha ad oggetto l’interesse pubblico generale che si intende soddisfare attraverso l’assunzione del servizio, le condizioni qualitative ed economiche da garantire, le modalità con le quali si intende perseguire l’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6. La consultazione si conclude con un documento che attesti i risultati, in termini di partecipazione e di contenuto, della consultazione e indichi le ragioni dell’accoglimento o del mancato accoglimento delle proposte, in applicazione dei princìpi di cui all’articolo 4.

4. Il provvedimento con il quale l’ente delibera l’assunzione del servizio, corredato dal documento che illustra gli esiti della verifica di cui al comma 3, è pubblicato sul sito dell’amministrazione ed è trasmesso all’Osservatorio di cui all’articolo 13, comma 25-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in caso di violazione dei criteri e delle procedure di cui al presente articolo, può utilizzare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

ART.6

(Modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico)

1. Sulla base dei princìpi di cui all’articolo 4, l’amministrazione valuta se il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico in relazione al servizio pubblico locale di interesse economico generale possa essere assicurato mediante:

a) l’imposizione, ove consentito dall’ordinamento vigente e secondo le modalità da esso previste, di obblighi di servizio pubblico a carico di tutte le imprese che operano nel mercato;

b) il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per la fruizione del servizio;

c) l’attribuzione dell’obbligo di servizio pubblico a carico di uno o più operatori economici individuati secondo le modalità di cui all’articolo 7.

ART. 7 

(Modalità di gestione del servizio)

1. Nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo  4, laddove il perseguimento dell’interesse pubblico venga assicurato secondo il modello di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), l’ente competente all’organizzazione del servizio sceglie la modalità di gestione dello stesso tra le seguenti opzioni:

a) affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici;

b) affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione europea e dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) gestione diretta, mediante affidamento in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea e dalle disposizioni in materia di contratti pubblici e del testo unico sulle partecipazioni pubbliche;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante azienda speciale.

 2. Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi di cui al presente decreto, la scelta della modalità di gestione del servizio è effettuata con provvedimento motivato dell’ente competente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di gestione prescelta. Il provvedimento definisce, in relazione alle caratteristiche del mercato, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e la loro durata, la natura dei diritti speciali o esclusivi eventualmente conferiti e descrive il sistema di compensazione, se previsto, indicando i parametri per il calcolo, il controllo e l’eventuale revisione della compensazione, nonché le modalità per evitare ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni.

3. Nel caso di affidamento in house o di gestione mediante azienda speciale, il provvedimento dà, altresì, specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e, in particolare, del fatto che tale scelta non sia comparativamente più svantaggiosa per i cittadini, anche in relazione ai costi standard di cui al comma 2 dell’articolo 15, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Laddove non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, il provvedimento è motivato anche in ordine all’eventuale impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, al fine di consentire l’attività di più imprese nella prestazione del servizio e favorire forme di concorrenza comparativa.

4. Per i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, il provvedimento di cui al comma 3 contiene, altresì, un piano economico-finanziario con la proiezione, per l’intero periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti e deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nell’ipotesi di affidamento in house di tali servizi, il piano economico-finanziario deve, inoltre, specificare l’assetto economico-patrimoniale della società, il capitale proprio investito e l’ammontare dell’indebitamento, da aggiornare ogni triennio.

5. Prima dell’adozione del provvedimento di cui al comma 3, l’amministrazione invia lo schema di atto deliberativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che esprime un parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dello stesso. L’Autorità può chiedere, per una sola volta, chiarimenti all’amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del termine. Il provvedimento finale deve essere analiticamente motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dall’Autorità.

6. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai princìpi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori.

 

ART.8

(Durata dell’affidamento)

1. Salve le previsioni di settore, la durata dell’affidamento è fissata dall’ente concedente in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all’entità e alla durata degli investimenti e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all’articolo 21, in conformità alla disciplina europea e nazionale in tema di contratti pubblici.

2. In caso di durata inferiore al tempo necessario per recuperare gli investimenti, si applica l’articolo 11, comma 3.

3. Nel caso di affidamento in house di servizi pubblici locali di interesse economico generale diversi da quelli a rete, la durata dello stesso non può comunque essere superiore a cinque anni.

Titolo III

 DISCIPLINA DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI ESSENZIALI

 

ART. 9

 (Proprietà e gestione)

1. Gli enti competenti all’organizzazione del servizio individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali destinati alla produzione del servizio. L’individuazione avviene in sede di affidamento della gestione delle stesse dotazioni o in sede di affidamento della gestione del servizio qualora sia previsto che la gestione delle reti avvenga unitariamente alla gestione del servizio.

                2. Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1, sono vincolati all’uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell’affidamento della gestione. I bandi tipo di cui all’articolo 15, comma 1, stabiliscono le modalità con le quali è assicurata la disponibilità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio e di quelli che, pur non rivestendo carattere di essenzialità, sono indispensabili per la gestione dello stesso servizio secondo criteri di economicità ed efficienza.

                3. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali di proprietà degli enti pubblici possono essere conferiti, anche in forma associata, a società interamente possedute dall’ente o dagli enti conferenti. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati. Si applica l’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

                4. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali può essere affidata, per favorire la tutela della concorrenza, separatamente dalla gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati al comma 1, a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del relativo servizio. Tuttavia, gli enti competenti all’organizzazione del servizio possono stabilirne, per ragioni di efficienza, o, comunque, in funzione del maggior beneficio per gli utenti, la gestione unitaria.

5. Qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, è realizzata dagli enti competenti all’organizzazione del servizio mediante:

a) imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica;

b) società miste, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione europea;

c) soggetti allo scopo costituiti con le caratteristiche previste dall’articolo 7, comma 1, lettera c).

6. Le società di cui al comma 3 o gli enti pubblici proprietari pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1, a disposizione dei soggetti incaricati della gestione del servizio o, nel caso di gestione separata, dei gestori delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di cui sopra, salvo non diversamente previsto dalle discipline di settore, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista, o dall’ente competente all’organizzazione del servizio.

7. Alle società proprietarie di cui al comma 3 gli enti competenti possono assegnare, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, nonché il compito di espletare le gare di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

8. I concessionari sono tenuti a fornire agli enti competenti a bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche delle reti, degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi. Ferme le eventuali responsabilità penali e fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito amministrativo per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente competente all’organizzazione del servizio, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000.

ART. 10

(Esecuzione di lavori connessi alla gestione)

                1. In ogni caso in cui la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti previsti dalla disciplina sui contratti pubblici.

                2. Qualora la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto a oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto a oggetto esclusivamente la gestione delle reti, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

ART. 11

(Regime del subentro in caso di scadenza dell’affidamento o cessazione anticipata)

                1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito al nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, come individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

                2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l’ente affidante.

                3. Salve le discipline di settore, nel caso di durata dell’affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell’ammortamento ovvero di cessazione anticipata, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall’ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi.

                4. In deroga ai commi 2 e 3, restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

                5. I criteri di determinazione dell’indennizzo di cui al comma 3 sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

                6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sia separata dalla gestione del servizio.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E ALLOCAZIONE DEI POTERI DI REGOLAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

 

ART. 12

(Organizzazione dei servizi )

                1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore e dall’articolo 13, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, ivi compresa la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, l’affidamento della gestione e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate dai comuni e dalle città metropolitane nell’ambito delle rispettive competenze.

                2. I comuni e le città metropolitane, secondo le rispettive competenze, regolano altresì ogni altra funzione attinente all’organizzazione e alla gestione dei servizi, assicurando anche adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale a favore dell’utenza.

                3. Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono l’obbligo di esercizio associato delle funzioni di organizzazione dei servizi, ivi compresi i compiti indicati al comma 1.

ART. 13

(Organizzazione dei servizi a rete – ambiti territoriali ottimali)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 14, i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne definiscono il perimetro, anche al fine di favorire i processi di aggregazione dei gestori, e ne istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi.

2. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali non può essere inferiore a quella del territorio provinciale. Nel caso in cui, in applicazione della disciplina previgente, le regioni abbiano individuato ambiti o bacini di dimensione inferiore, le stesse provvedono ad adeguarne il perimetro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono in ogni caso fatte salve le procedure concorrenziali di affidamento già avviate. In caso di violazione del presente comma, si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta della modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, l’affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 1.

4. Nel caso in cui il perimetro dell’ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell’ente di area vasta, le funzioni dell’ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall’ente di area vasta.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239.

6. Gli enti locali aderiscono agli enti di governo di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro istituzione o designazione. Qualora non lo facciano, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi entro sessanta giorni dalla scadenza di quest’ultimo termine, si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131.

ART. 14

(Bacini e livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

1. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono determinati dalle regioni, sentite le città metropolitane, le province e i comuni capoluogo di Provincia, nell’ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell’utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell’articolazione produttiva del territorio di riferimento.

 

2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un’utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane.

 

3. La determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e su ferro che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici origine/destinazione per l’individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, nonché delle fonti informative presenti all’interno dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori già attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili.

 

4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l’obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica, disciplinate con delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Nei casi disciplinati dall’Autorità, con riferimento a lotti comprendenti un’utenza maggiore di 350.000 abitanti e riguardanti il trasporto su gomma, l’aggiudicazione del servizio a conclusione della procedura di scelta del contraente avviene in presenza di almeno due offerte valide. In caso di unica offerta l’aggiudicazione avviene solo per motivi di necessità e urgenza e comporta l’affidamento per una durata non superiore a tre anni.

 

CAPO II

Competenze delle Autorità indipendenti

 

ART.15

(Competenze delle Autorità indipendenti)

                1. Negli ambiti di competenza, le autorità indipendenti di regolazione settoriale predispongono schemi di bandi di gara e contratti tipo. Per i servizi per i quali non opera un’autorità indipendente di regolazione, gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo sono predisposti dall’Autorità nazionale anticorruzione in conformità con la disciplina nazionale in materia di contratti pubblici. Gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo vengono pubblicati sul portale telematico dell’Osservatorio di cui all’articolo 13, comma 25-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.        2. Le autorità indipendenti di settore individuano, per gli ambiti di competenza, i costi standard dei diversi servizi pubblici locali di interesse economico generale e i livelli minimi di qualità degli stessi, che sono pubblicati sul portale telematico di cui al comma 1.

                3. Su richiesta dell’amministrazione competente, le autorità indipendenti di regolazione del settore e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esprimono un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo le autorità citate provvedono mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

ART. 16

(l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, sono attribuite all’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

  1. emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b)definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c)diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;

d)tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e)definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f)predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

g)fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h)approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i)verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

  • formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati; 

m)formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienza e di non corretta applicazione;

n)predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta.

2. La denominazione “Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico” è mutata, ovunque compaia, in “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)”.

3. All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all’ uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266.

4. Il decreto di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 17

(Modifica delle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti)

 

1. All’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)al comma 2, lettera f) sono anteposte le seguenti parole: “a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, nonché a“;

b)al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “ . Con riferimento al trasporto pubblico locale l’Autorità definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per quelli esercitati in house da società pubbliche o a partecipazione maggioritaria pubblica. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house l’Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario”.

2. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale l’Autorità di regolazione dei trasporti detta regole generali in materia di:

a) svolgimento di procedure che prevedano obbligatoriamente la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell’affidatario, che se ne assume il rischio di impresa;

b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al venti per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) adozione di misure in grado di garantire all’affidatario l’accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali necessari all’effettuazione del servizio, anche relative all’acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d’uso a carico dell’ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;

d) in alternativa a quanto previsto sulla proprietà dei beni strumentali in applicazione della lettera c),  facoltà per l’ente affidante e per il gestore uscente di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzano nell’acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l’esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all’INPS dal gestore uscente.

3. Alle attività di cui al presente articolo l’Autorità di regolazione dei trasporti provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

 

CAPO III

DISTINZIONE TRA FUNZIONI DI REGOLAZIONE E FUNZIONI DI GESTIONE

 

 

 

 

ART.18

(Principio di distinzione tra funzioni di regolazione e gestione)

                1. Le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono distinte e si esercitano separatamente.

ART. 19

(Inconferibilità degli incarichi inerenti alla gestione del servizio)

               

  1. Non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo, né incarichi inerenti alla gestione del servizio:

a)      ai componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni;

b)      ai  componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni;

c)       ai consulenti per l’organizzazione o regolazione del servizio.

 

  1. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche a coloro che abbiano svolto le medesime funzioni nel biennio precedente l’affidamento del servizio.
  2. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma.
  3. Il soggetto cui è conferito un incarico di cui al comma 1 presenta le dichiarazioni in applicazione e per gli effetti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  4. Rimane fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2013. Agli incarichi conferiti in violazione del presente articolo si applicano le previsioni di cui agli articoli 17 e 18 del predetto decreto.
  5. Le inconferibilità di cui al presente articolo si applicano alle nomine e agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART.20

(Divieti e inconferibilità nella composizione delle Commissioni di gara per l'affidamento della gestione del servizio)

 

                1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dalla disciplina in materia di appalti pubblici, i componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizio non possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

                2. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di componente dell’organo politico dell’ente competente all’organizzazione o, comunque, alla regolazione, al controllo o alla vigilanza del servizio, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente al servizio da affidare da parte dei medesimi enti.

                3. Non possono essere attribuiti incarichi di componenti della commissione di gara per l’affidamento e la gestione del servizio a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

                4. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

                5. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

                6. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'amministrazione che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori né consulenti dell’amministrazione stessa.

                7. Le incompatibilità e i divieti di cui al presente articolo si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO V

CONTRATTO DI SERVIZIO, TARIFFE, TRASPARENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI

 

ART. 21

(Contratto di servizio)

 

                1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio, nonché le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono disciplinati da un contratto di servizio, stipulato contestualmente all’atto di affidamento, che nei casi previsti all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

                2. Il contratto di servizio assicura la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, tenuto conto degli eventuali proventi tariffari. Il contratto, anche nel rispetto dei princìpi del presente decreto, contiene previsioni dirette alla regolazione del servizio e del rapporto tra amministrazioni concedenti e soggetto erogatore del servizio stesso.

                3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai rapporti tra amministrazione affidante e affidatario, il contratto di servizio contiene almeno le seguenti previsioni:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) il periodo di validità del contratto;

c) gli obiettivi di sviluppo dei servizi, il programma degli investimenti e il piano economico-finanziario;

d) l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;

e) le modalità di remunerazione del capitale investito, ivi inclusi gli oneri finanziari a carico delle parti;

f) le compensazioni economiche ai soggetti affidatari del servizio per gli eventuali obblighi di servizio pubblico, che tengono conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dall'eventuale gestione di servizi complementari;

g) gli strumenti di rilevazione della qualità erogata attraverso monitoraggi di carattere continuativo dei risultati conseguiti e dell'adempimento delle altre obbligazioni contrattuali, anche sulla base di dati forniti al committente per via informatica;

h) le sanzioni e le penalità in caso di mancata osservanza del contratto e le ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali;

i) idonee garanzie finanziarie e assicurative nonché misure a garanzia della continuità del servizio;

l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;

m) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'amministrazione competente, o dell'autorità di regolazione settoriale, ove costituita, e di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi, sulla base di formulari predisposti dai soggetti destinatari;

n) la disciplina delle conseguenze derivanti dall’eventuale cessazione anticipata dell’affidamento e i criteri per la valutazione dell’indennizzo spettante al gestore.

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene al servizio erogato al pubblico, nel contratto di cui al comma 1 sono indicati almeno i seguenti elementi:

a) il programma d'esercizio e la dimensione di offerta dei servizi;

b) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza, per i servizi a domanda individuale nel rispetto delle modalità e del controllo da parte dell’autorità di regolazione;

c) gli standard qualitativi, ambientali e quantitativi delle prestazioni da erogare, inclusi i servizi di accessibilità commerciale, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento;

d) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;

e) le modalità di ristoro dell'utenza, mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di violazione degli standard qualitativi di servizio e delle condizioni generali del contratto;

f) l'obbligo di provvedere periodicamente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e avvalendosi di enti indipendenti, alla verifica, mediante indagini presso l'utenza, eseguite con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti adeguatamente rappresentative sul territorio di competenza, della qualità e della quantità dei servizi offerti, con previsione di eventuali sanzioni o penalità;

g) l'obbligo, a carico del soggetto gestore, di rendere pubblica e di aggiornare periodicamente la carta dei servizi di cui all’articolo 24, da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

h) la previsione che sia periodicamente verificata l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

i) la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte di servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’amministrazione competente, aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino.

 

 

 

ART. 22

(Obblighi contrattuali e disposizioni per l’innovazione del trasporto pubblico locale)

 

1. I contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.

 

2. I contratti di servizio di cui al comma 1 prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico locale, devono essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, nel rispetto dei principi di cui al regolamento CE 1370/2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.

 

3. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso può essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di 12 anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all’anno.

 

4. I comuni, in sede di definizione dei Piani urbani del traffico, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano nazionale di azione sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizioni dall’Unione europea.

 

5. A decorrere dal 31 dicembre 2016, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l’onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione  delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica, e secondo gli standard qualitativi e di innovazione tecnologica, a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I predetti contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un Piano economico finanziario (PEF) che dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine, leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al dieci per cento del corrispettivo contrattuale. A decorrere dal 31 dicembre 2016, i predetti contratti di servizio prevedono l’adozione a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati dopo tale data.

 

6. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d’asta, determinati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell’efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio di cui al comma 1.

 

7. All’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo,  dopo le parole: “allo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000” è aggiunto il seguente periodo: “, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

b) il comma 6 è abrogato;

 

8. le disposizioni di cui al comma 7 si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

 

9. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi del traffico di cui ai commi 7 e 8, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dell’applicazione dell’ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell’integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori, con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all’adozione dei provvedimenti tariffari e anche a quelli in essere alla predetta data, per questi ultimi con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al settanta per cento dell’aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, ove già la fattispecie non sia disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari che conseguono alla predetta modificazione sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

10. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel sito istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico del bilancio dell’ente locale e finanziata dalla fiscalità locale, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

 

11. L’esclusione del divieto di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 422 del 1997, si interpreta nel senso che essa è ristretta ai soli casi nei quali queste imprese concorrano all’acquisizione del medesimo servizio già gestito, ovvero con simili caratteristiche qualitative, quantitative e/o ricompresi nello stesso ambito territoriale dove già operano, restando fermo il divieto a partecipare a procedure che affidano servizi con dimensioni economiche e geografiche su scala più ampia.

12. Sono fatte salve le possibilità di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico previste dal regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007. .

 

 

 

ART.23

(Modifica dei criteri di riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale)

 

1. Dall’anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riparto del Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto è operato sulla base dei seguenti criteri:

 

  1. suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell’importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 7, lettera a), tra il 2015 e l’anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell’importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il trenta per cento dell’importo del predetto Fondo;

 

  1. suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell’importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell’importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell’importo del predetto Fondo;

 

  1. suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), in proporzione alle quantità storiche dei servizi su scala regionale, secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013;  definizione dei  livelli adeguati di servizio di cui al comma 4 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sostituiscono le quantità storiche dei servizi, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;

 

  1. riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La riduzione non si applica ai contratti di servizio vigenti alla data del 31 dicembre 2015 e affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007, sino alla loro scadenza ordinaria. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure.

 

  1. in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall’attuazione delle lettere da a) a d) non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell’anno precedente. L’importo derivante da tali riduzioni è versato all’entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnato al Fondo di cui all’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

 

  1. le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale cooperazione e nel rispetto dei relativi statuti, adottano gli atti necessari a conformarsi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ai criteri di razionalizzazione di cui al presente decreto.

 

2. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è ripartito tra le regioni, a titolo di anticipazione, l’ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L’anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l’anno precedente. Le risorse a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

 

3. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l’acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all’attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all’Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.

 

4. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistico e ferroviario, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l’eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,  n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono altresì contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cu all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

5. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 3, 5 e 6 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 conserva efficacia fino alla predetta data e successivamente ad essa esclusivamente ai fini di cui alla lettera d) del comma 1 e ai fini del comma 9 del predetto articolo 16-bis. A decorrere dalla predetta data al comma 4, primo periodo, dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: “Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3,” e “, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3,” e le parole: “le regioni” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni”.

 

ART. 24

(Carta dei servizi)

      1. Il gestore ha l'obbligo di rendere pubblica, anche a mezzo del proprio sito internet e di altri strumenti telematici disponibili, la versione aggiornata della carta dei servizi offerti all'utenza. La carta dei servizi deve contenere, oltre a quanto già previsto nel contratto di servizio relativamente alle disposizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza, anche le informazioni che consentano all'utente di conoscere le principali voci di costo coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti di costo dipendenti dalle capacità gestionali dell'erogatore e di quelle influenzate da fattori esogeni, ed indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.

2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali di interesse economico generale e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le autorità di regolazione e ogni altra amministrazione pubblica dotata di competenze di regolazione sui servizi pubblici locali, definiscono, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, gli specifici diritti di cui al comma 1 con particolare riguardo a:

a)previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b)previsione di strumenti di risoluzione delle controversie insorte fra gestori ed utenti del servizi, alternative a quella della giustizia ordinaria;

c)consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

d) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

e) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

f) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi e associazioni dei consumatori, nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

g) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.

 

 

ART.25

(Tariffe)

1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia. Il calcolo della tariffa è improntato ai seguenti criteri:

a) correlazione tra costi standard (gli oneri del servizio pubblico opportunamente definiti e quantificati, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario) e ricavi, finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. Gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

3. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nei settori di propria competenza e tenendo conto delle rispettive discipline settoriali, fissano le modalità di eventuale aggiornamento delle tariffe secondo il metodo denominato «price-cap», in conformità all’eventuale disciplina predisposta dall’autorità di regolazione settoriale, ove costituita. Il meccanismo di aggiornamento è applicato al livello medio delle tariffe e tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso d’inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

 

c) recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio definiti  da parametri prefissati e misurabili.

In alternativa alla metodologia del price-cap, l’aggiornamento delle tariffe può essere effettuato attraverso l’individuazione di un prezzo massimo che tenga conto dei costi standard del servizio compresi quelli derivanti da eventi eccezionali, di una congrua remunerazione del capitale investito e degli obiettivi di qualità del servizio.

 

ART. 26

(Lotta all’evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico locale)

 

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all’inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.

4. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell’evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall’impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell’attività di verifica e che ha l’obbligo di trasmettere l’elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l’esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Gli agenti accertatori acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati, la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel titolo VII del presente decreto e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

Il Ministero dell’interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell’ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.”.

5. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell’evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l’identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell’ordine.

 

ART. 27

(Tutela dell’utenza nel settore del trasporto pubblico locale)

 

1. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale con cadenza semestrale possono trasmettere, per via telematica, all’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell’utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L’Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l’Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall’articolo 37, comma 2, lettere e) ed l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all’Osservatorio e all’Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all’Osservatorio sull’efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l’Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti.

2. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, quando un servizio di trasporto pubblico locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, ovvero di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo il caso di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. In caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell’abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento.

 

ART. 28

(Tutela non giurisdizionale)

1. L'utente che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante può promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR) presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo.

 

 

 

 

ART. 29

(Vigilanza sulla gestione)

1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, l’ente competente all’organizzazione del servizio esercita la vigilanza sulla gestione, mediante controlli sul rispetto del contratto di servizio.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata in base al programma di controlli di cui all’articolo 30, deliberato dall’ente competente all’organizzazione del servizio, pubblicato sul suo sito istituzionale e preventivamente comunicato al concessionario.

3. Il concessionario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richiesta, nonché a esercitare a sua volta la vigilanza sui soggetti ad esso collegati.

ART. 30

(Programma dei controlli)

1. Al fine del perseguimento di livelli di servizio ottimali, l’ente competente all’organizzazione del servizio realizza un programma di controlli con l’obiettivo di:

a) realizzare l’accurata ricognizione dei servizi affidati e la verifica del corretto svolgimento degli stessi;

b) prevedere che ciascun affidatario dei servizi fornisca all’ente competente all’organizzazione del servizio, con cadenza periodica, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini del pieno ed effettivo esercizio della vigilanza e del controllo sulla corretta esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.

2. L’ente competente all’organizzazione del servizio determina i criteri e le modalità attraverso cui procedere alla verifica del rispetto del contratto di servizio, tenendo conto della tipologia di attività, dell’estensione territoriale di riferimento e dell’utenza cui è destinato, e vigila sul relativo adempimento.

ART. 31

(Sanzioni amministrative)

                1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 8, e dalle previsioni del contratto di servizio e degli altri provvedimenti e atti negoziali relativi all’affidamento della gestione, la violazione degli articoli 29, comma 3, e 30, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione, da parte dell’amministrazione affidataria, della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a euro 5.000 e non superiore nel massimo a euro 500.000. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 32

(Modifica, aggiornamento e verifica del rispetto del contratto di servizio e degli altri obblighi)

1. In caso di affidamento della gestione del servizio ai sensi dell’articolo7, comma 1, lettera c), e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO VI

INCENTIVI E PREMIALITA’

ART. 33

(Misure di premialità a favore di concorrenza e aggregazioni)

1. Il gestore succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

2. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, relativi ai servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

 

ART. 34

(Utilizzazione di crediti di imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali)

1.In vigore dal 26 giugno 2012            Il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni.

2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ART. 35

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale per la pianificazione e finanziamento della mobilità urbana sostenibile)

 

1. Nelle città metropolitane, negli enti di area vasta e nei comuni, ovvero associazioni di comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, i Piani urbani di mobilità sostenibile comunque denominati, di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recano una specifica sezione dedicata alle misure per la riduzione del traffico veicolare privato, al coordinamento dei tempi delle città di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, all’aumento della velocità commerciale media del trasporto pubblico e al progressivo incremento della percentuale di cittadini trasportati con mezzi di trasporto collettivo e che utilizza la mobilità ciclo-pedonale; nella sezione sono definite soglie quantitative e obiettivi temporali, gli aspetti economico finanziari e gestionali, nonché le misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, con specifico riferimento, per le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, finalizzate:

 

  1. allo sviluppo di sistemi di trasporto integrati che, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili, comprendano sistemi di trasporto rapido di massa, ivi inclusi sistemi ferroviari, metropolitane pesanti e leggere, sistemi tramviari, busvie, con i relativi sistemi di controllo del traffico e di interscambio;

 

  1. allo sviluppo della mobilità collettiva e all’innalzamento della velocità commerciale dei mezzi di trasporto collettivo, anche grazie all’adozione di strumenti idonei alla limitazione dell’uso dell’auto privata, quali ad esempio le ZTL, il road pricing, la tariffazione della sosta, la regolazione dei bus turistici;

 

  1. allo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica con interventi di separazione, prioritizzazione e messa in sicurezza della circolazione;

 

  1. alla introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, con opportuna integrazione e complementarità dei sistemi di trasporto pubblico locale;

 

  1. alla progressiva introduzione di mezzi a basso impatto inquinante;

 

  1. alla razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, anche attraverso l’implementazione di piani di logistica urbana;

 

  1. alla sostenibilità economica, finanziaria e gestionale degli interventi proposti.

 

3. Le città metropolitane, gli enti di area vasta e i comuni, ovvero le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, provvedono entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo, alla predisposizione e adozione dei nuovi Piani urbani di mobilità sostenibile secondo le suddette linee guida. L’aggiornamento del piano deve avvenire con cadenza almeno quinquennale; l’aggiornamento del piano è inoltre obbligatorio nei dodici mesi antecedenti procedure di gara per l’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale. E’ fatto obbligo ai soggetti competenti di predisporre un sistema di monitoraggio annuale volto a individuare eventuali scostamenti rispetto ai target previsti e le relative misure correttive. Sono fatti salvi i piani urbani di mobilità sostenibile già adottati alla data di entrata in vigore delle linee guida del presente decreto, che devono essere comunque aggiornati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4. A decorrere dall’anno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3 i finanziamenti statali in conto capitale ai comuni, alle province e alle città metropolitane, riguardanti infrastrutture per la mobilità, ivi incluse opere destinate alla velocizzazione e riqualificazione delle sedi di superficie, impianti e materiale rotabile tecnologicamente innovativi rispetto alle flotte in esercizio, avranno per oggetto esclusivamente interventi previsti nei piani urbani di mobilità sostenibile redatti in conformità alle linee guida di cui al comma 2 ed adottati nei termini previsti dal comma 3 e per i quali sia garantita la copertura della spesa corrente di gestione ivi inclusa, pertanto, anche la manutenzione non solo dei rotabili, ma anche della stessa infrastruttura di mobilità, con esclusione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Il mancato monitoraggio previsto al comma 3 preclude l’accesso a tali finanziamenti.

 

 

ART.36

(Disposizioni transitorie)

 

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di ricognizione dello stato di attuazione degli obblighi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di novanta giorni. 

 

ART.37

(Coordinamento con la legislazione vigente)

                1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 173, comma 1, secondo periodo, le parole: “, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui al” sono soppresse;

b) all’articolo 202, comma 6, ultimo periodo, le parole: “, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui al” sono soppresse.

                2. All’articolo 18, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: “all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2112 del codice civile”.

                3. All’articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “trasporto di persone,” sono inserite le seguenti: “, i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone,”.

4. All’articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da “274” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “273, comma 4, per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni o a responsabilità limitata, al fine di dismetterne le partecipazioni anche nell’ambito dei processi di razionalizzazione e revisione di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”.

 

 

ART.38

(Abrogazioni)

                1. Sono abrogati:

a)l’articolo 16 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;

b)l’articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

c)l’articolo 1 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

d)il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

e)il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363;

f)la legge 24 maggio 1952, n. 628;

g)la legge 22 settembre 1960, n. 1054;

h)gli articoli 112, 113, 117 e 149, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

  1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

 

  • l’articolo 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

 

m)l’articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n)l’articolo 2, commi 28, 38 e 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

o)l’articolo 2, comma 29-bis­, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

p)l’articolo 3-bis, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis e 6-bis, e 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

q)gli articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

r)l’articolo 34, commi 20, 21, 22 e 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f) e g), restano in vigore sino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.