La decertificazione
Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (dPR 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall'articolo 15 della legge n.183 del 2011).
Queste norme hanno come obiettivo la completa decertificazione del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione.
Dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle PA sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Cosa si può autocertificare o attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
Con l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificato) il cittadino dichiara, sotto la propria personale responsabilità: stati, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione. L'Autocertificazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati.
Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestate numerose altre situazioni e fatti a conoscenza dell’interessato (ad esempio di essere erede).
Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti.