Mobilità temporanea internazionale dei dipendenti pubblici
La mobilità temporanea internazionale dei dipendenti pubblici italiani è regolata in via principale da tre istituti:
- il collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114 e successive modificazioni;
- il distacco di dipendenti pubblici italiani in qualità di END (Esperti Nazionali Distaccati), ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n.165/2001;
- lo scambio di dipendenti pubblici con amministrazioni pubbliche di altri Stati, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera c) del d.lgs. n.165/2001.
1. COLLOCAMENTO FUORI RUOLO AI SENSI DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1962, N. 1114 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Per collocamento fuori ruolo si intende la destinazione di un dipendente pubblico presso un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza, al fine di svolgervi temporaneamente una prestazione lavorativa. Viene modificato pertanto il rapporto di servizio, poiché si instaura temporaneamente un rapporto di lavoro con un ente diverso da quello di provenienza.
Attraverso il collocamento fuori ruolo, un ente od un organismo internazionale può avvalersi di un dipendente di un’Amministrazione italiana per lo svolgimento di attività inerenti ai propri interessi istituzionali.
L’eventuale disponibilità di posizioni utili per il collocamento fuori ruolo presso istituzioni, enti ed organismi internazionali, deve essere verificata direttamente dal dipendente interessato ad usufruire di tale possibilità.
Spetta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente che richiede il collocamento fuori ruolo all’estero trasmettere un’apposita richiesta di autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (protocollo_dfp@mailbox.governo.it), al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Direzione Generale per le risorse e l'innovazione (dgri.01@cert.esteri.it), e per conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP (rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it).
L’Amministrazione di appartenenza del dipendente che ha richiesto il collocamento fuori ruolo dovrà altresì indicare nella citata richiesta di autorizzazione la tipologia dell’incarico (qualifica/attività svolta), il nome dell’ente/istituzione e dell’articolazione interna presso la quale presterà servizio, nonché le date di inizio e di fine dell’attività lavorativa. Inoltre, dovrà allegare la documentazione comprovante la proposta di incarico ricevuta o da ricevere (ad. es. copia del contratto di lavoro).
Acquisita l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il collocamento in posizione di fuori ruolo è disposto con provvedimento finale dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente.
Nelle more dell'adozione del citato provvedimento autorizzatorio del Dipartimento della funzione pubblica, l’Amministrazione di appartenenza del dipendente può eventualmente consentire l'immediato ingresso in servizio presso l’ente/istituzione pubblica internazionale o europea che ha proposto l’incarico.
Il collocamento in posizione di fuori ruolo è disposto per un periodo determinato, di durata non inferiore a sei mesi, e può essere rinnovato alla scadenza del termine. o revocato prima di detta scadenza nelle stesse forme. Si ricorda che il contingente di personale collocato fuori ruolo all’estero non può superare complessivamente le 500 unità.
Si precisa, infine, che non sussiste un diritto soggettivo del dipendente ad essere collocato in posizione di fuori ruolo all’estero, poiché è sempre l'Amministrazione di appartenenza a decidere in merito all'accoglimento dell'istanza del dipendente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 27 luglio 1962, n. 1114 Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri;
- Artt. 58 e 59 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
LINK UTILI
2. IL DISTACCO DI DIPENDENTI PUBBLICI ITALIANI IN QUALITÀ DI END (ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI)
I dipendenti pubblici dei Paesi membri dell’Unione europea hanno la possibilità di effettuare un periodo di distacco in qualità di Esperti Nazionali Distaccati (END) presso istituzioni ed organismi dell’Unione europea. In particolare, il distacco consente ai dipendenti che ne fanno richiesta di realizzare un’esperienza lavorativa e professionale all’estero, permettendo allo stesso tempo all’ente europeo di destinazione di beneficiare di conoscenze ed esperienze professionali qualificate.
Durante il distacco, a differenza del collocamento fuori ruolo, il pubblico funzionario italiano resta alle dipendenze della propria Amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico può essere a carico dell’Amministrazione di provenienza, di quella di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale. L’END esercita le sue funzioni a tempo pieno, ed è gerarchicamente inquadrato nel servizio cui è assegnato.
La durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni, con possibilità di proroga fino a quattro anni. In casi eccezionali, possono essere concesse proroghe per un massimo di due anni supplementari al termine dei quattro anni.
Per essere distaccato presso istituzioni od organismi dell’Unione europea, l’END deve essere in servizio presso la propria amministrazione da almeno dodici mesi e deve aver maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell’esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle delle categorie AD o AST, come definite dallo Statuto dei Funzionari dell’Unione Europea. È richiesta, inoltre, una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione ed una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua comunitaria, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere. Per la descrizione delle mansioni e per il dettaglio dei requisiti professionali e linguistici è necessario fare riferimento ad ogni specifico bando.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Tutte le informazioni utili riguardanti la normativa attualmente in vigore possono essere reperite presso il sito web del Ministero degli affari esteri e della cooperazione.
LINK UTILI
- I bandi relativi alle posizioni disponibili per eventuali distacchi presso i servizi della Commissione europea vengono periodicamente pubblicati nella sezione END - “Posizioni aperte” del sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:
3. LO SCAMBIO DI DIPENDENTI PUBBLICI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI ALTRI STATI
A seguito della stipula di appositi accordi di reciprocità tra l’Italia ed altri Stati, anche non appartenenti all’Unione europea, possono essere previste visite di studio, tirocini e scambi di esperienze lavorative temporanee tra Amministrazioni pubbliche italiane ed estere.
In particolare, il Dipartimento della funzione pubblica ha stipulato nel corso degli anni accordi di reciprocità e memorandum di intesa con l’Austria, la Francia, la Polonia, l’Azerbaigian, l’Egitto, il Marocco, il Regno Unito, la Repubblica di Corea, la Repubblica di San Marino.