Pubblicati quattro nuovi d.P.C.M. di autorizzazione ad assumere

Data 16/01/2026

Sono stati pubblicati quattro nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere personale, nonché di ripartizione di risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.

Nel complesso, i provvedimenti adottati autorizzano l’assunzione di n. 2.466 unità di personale per un onere finanziario pari a circa 80 milioni di euro, a favore di diverse amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali.

In particolare, si tratta:

-          d.P.C.M. 31 dicembre 2025, recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di varie amministrazioni;

-          d.P.C.M. 31 dicembre 2025, recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di varie amministrazioni;

-          d.P.C.M. 31 dicembre 2025, recante ripartizione di risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

-          d.P.C.M. 8 gennaio 2026, recante autorizzazione al Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie – Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) – ad assumere n. 98 unità di segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I provvedimenti si inseriscono nel più ampio percorso di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e di sostegno al ricambio generazionale.

Con i primi due decreti è stato, inoltre, fornito un rilevante chiarimento in tema di validità delle facoltà assunzionali derivanti da disposizioni di legge speciali, laddove si è precisato che “la validità triennale delle facoltà assunzionali derivanti da leggi speciali sprovviste di un termine espresso di decadenza decorre dall’entrata in vigore del provvedimento che le ha stabilite. In fase di prima applicazione, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 1.”