DPCM 4 febbraio 2026 Auroizzazione ad assumere AFAM

“in attesa di registrazione della Corte dei conti.”

Il Presidente del Consiglio

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

 VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 concernente il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante proroga di termini in materia di università e ricerca, e, in particolare, i commi 6, 7 e 8, relativamente all’utilizzo di graduatorie vigenti ai fini del reclutamento e del conferimento di incarichi e all’applicazione dall’anno accademico 2025/2026 del regolamento di cui al citato d.P.R. 143/2019;

VISTO l’articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che, in base a quanto previsto dal comma 1, deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, i commi 653 e 655, con riferimento alle graduatorie, e il comma 654, relativo al calcolo del turn over;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, ed in particolare l’articolo 3, comma 2, lettera e), che stabilisce che, per le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le assunzioni a tempo indeterminato sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e che, ai sensi di quanto disposto all’articolo 4, comma 2, tale decreto è da adottarsi entro il mese di aprile dell’anno accademico precedente a quello di riferimento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, ed in particolare l’articolo 17, comma 11, che stabilisce che, fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali;

VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ed in particolare il comma 1, secondo cui, tra l’altro, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle altre graduatorie nazionali esistenti;

VISTO il comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n. 128 del 2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento;

VISTO il comma 655 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

VISTO l’articolo 4, comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, che prevede l’applicazione anche per l’anno accademico 2025/2026 delle disposizioni che consentono l’utilizzo delle graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366 dell’articolo 1 che prevede, tra l’altro, che le disposizioni relative alle modalità semplificate di reclutamento non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l’articolo 1, comma 147-bis, che prevede tra l’altro che le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 22-bis in materia di statizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, con cui sono stati definiti i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica in corso di statizzazione e per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale ivi in servizio;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’articolo 14, comma 4-quater, che prevede che gli Elenchi A e B previsti dal d.P.C.M. 9 settembre 2021 siano mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e in particolare l’articolo 6, comma 4-ter, come modificato dall’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possano reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui al predetto articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36 del 2022, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e comma 5-bis e all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023 in materia di reclutamento del personale docente, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, ed in particolare l’articolo 17, comma 9, concernente la modalità di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale di cui all'articolo 2 del decreto citato;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l’articolo 59, comma 9-ter, introdotto dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il quale prevede che a decorrere dall’anno accademico 2024/2025 e fino all’entrata in vigore del regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, le stesse possano indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, procedure di reclutamento straordinarie riservate ai docenti che abbiano maturato negli ultimi otto anni almeno tre anni accademici di insegnamento in corsi ordinamentali con contratto a tempo determinato;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, misure urgenti anche in materia di scuola e università, e in particolare il comma 1 dell’articolo 1-quater, in base al quale, tra l’altro, per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

VISTO l’articolo 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, recante “accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale” del personale tecnico-amministrativo;

VISTO il comma 3-bis del citato articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’Area Elevata professionalità o all’Area Terza di cui all’Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;

VISTO l’articolo 64-bis, comma 3, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, ed in particolare l’articolo 17, comma 13, concernente la modalità di reclutamento a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024;

CONSIDERATO che tale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro introduce un nuovo ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con decorrenza dal 1° maggio 2024;

VISTO l’articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 in base al quale il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente;

VISTO, in particolare l’articolo 3, comma 2, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, il quale prevede che, in prima applicazione, si disponga la conversione delle assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale secondo quanto previsto dalla Tabella 1 allegata al citato decreto;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle università;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

VISTO il comma 827 dell’articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, ove si dispone che le amministrazioni pubbliche possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTO che il 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni relativi all’anno accademico 2024/2025 sono pari a euro 25.663.198,00;

VISTA la nota del 26 settembre 2025, prot. n. 9526, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca richiede l'autorizzazione per l'anno accademico 2025/2026 a destinare al reclutamento a tempo indeterminato una spesa complessiva pari a euro 19.247.398,50, pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, come disposto dal comma 827 dell’articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024;

CONSIDERATO che con la suddetta nota del 26 settembre 2025, prot. n. 9526, si comunica che i risparmi derivanti da cessazioni dal servizio al 1° novembre 2025 sono pari a euro 19.247.398,50 come calcolate avendo come riferimento la tabella 2 allegata al d.P.R. n. 83 del 2024 relativa agli indici di costo medio equivalente delle cessazioni delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Gabinetto del 25 novembre 2025, prot. n. 57640, che, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso con nota prot. n. 247510 del 21 novembre 2025, ha espresso il formale concerto sullo schema del presente decreto;

VISTA la nota del Ministero per la pubblica amministrazione – Ufficio Legislativo del 19 dicembre 2025, prot. n. 1417, che ha comunicato di non avere osservazioni ostative da formulare all’ulteriore corso del provvedimento;

RITENUTO, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che l’amministrazione di cui al presente provvedimento potrà utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

RITENUTO, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2025/2026, l’assunzione in servizio a tempo indeterminato di personale nei limiti della spesa complessiva pari a euro 19.247.398,50;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo;

SULLA PROPOSTA del Ministro per l’università e la ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Il Ministero dell’università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è autorizzato per l’anno accademico 2025/2026 a una spesa complessiva di euro 19.247.398,50 da destinare al reclutamento a tempo indeterminato.

2. Nelle more della definizione dell’iter autorizzatorio previsto dall’art. 3 del d.P.R. 83/2024, e al fine di assicurare il regolare e ordinato avvio dell’anno accademico 2025/2026, le Istituzioni AFAM possono procedere all’avvio delle procedure di mobilità e di reclutamento mediante inserimento nei relativi bandi di apposita clausola che condizioni l’assunzione in servizio all’adozione del d.P.C.M. medesimo.

 

Articolo 2

1. Il Ministero dell’università e della ricerca, in sede di attribuzione della spesa complessiva per assunzioni alle istituzioni, provvede alla conversione delle assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale secondo quanto previsto dalla tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83. 

 

Articolo 3

1. Il Ministero dell’università e della ricerca trasmette, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Per       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

 

 

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE