DPCM 21 febbraio 2024
Registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2024 - Reg.ne n. 1393
Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 127 del 1-06-2024
Versione testuale del documento
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l’articolo 1, comma 495, primo periodo, così come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, in corso di conversione, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2024 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;
VISTO l’articolo 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall’articolo 1, comma 1-quater), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali, nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
VISTI il d.P.C.M. 28 dicembre 2020, il d.P.C.M. 20 maggio 2022, il d.P.C.M. 10 ottobre 2022 e il d.P.C.M. 11 ottobre 2023, con i quali, in attuazione del citato comma 497 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, si è provveduto al riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l’articolo 37-ter), secondo cui, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 495 della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, è espressa dall'organo commissariale;
VISTO il citato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
VISTO l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l’occupazione;
VISTO l'articolo 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;
VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
CONSIDERATO che le risorse statali del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 sono destinate all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l’articolo 1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui, negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l’altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;
VISTA la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more dell’attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, “possono continuare le stabilizzazioni dei Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
CONSIDERATO che la proroga del termine per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione alla data del 30 giugno 2024 - disposta, da ultimo, con il citato decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, in corso di conversione - unitamente alla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico, è volta a sostenere l’attivazione di un ulteriore processo di stabilizzazione successivo a quelli attivati con il d.P.C.M. 28 dicembre 2020, il d.P.C.M. 20 maggio 2022, il d.P.C.M. 10 ottobre 2022 e il d.P.C.M. 11 ottobre 2023, per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che occorre tener conto del disposto di cui al citato articolo 37-ter), del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021;
VISTA la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. DFP-0068443 del 31 ottobre 2023 con oggetto: “articolo 2, comma 2-quater, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112: proroga al 30 dicembre 2023 del termine previsto dall’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.”;
VISTE le istanze presentate secondo le modalità indicate nella citata nota, a firma congiunta prot. n. DFP-0068443 del 31 ottobre 2023, per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;
CONSIDERATO che n. 3 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili, in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di complessivi n. 3 lavoratori;
RITENUTO di dover attribuire, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 alla Campania ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, Senatore Paolo Zangrillo, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo;
DI CONCERTO con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTA l’intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 11 gennaio 2024
DECRETA
Articolo 1
Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell’elenco allegato 1 al presente decreto, sono attribuite, per l’annualità 2023, alla regione Campania con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 per ogni lavoratore assunto, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, come indicato nel seguente prospetto, un importo annuo complessivo dell’onere pari a euro 27.888,66:
A |
B |
C (A x B) |
|
N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE |
IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE |
IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE |
|
CAMPANIA |
3 |
9.296,22 |
27.888,66 |
TOTALE |
3 |
9.296,22 |
27.888,66 |
2. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro dell’economia e delle finanze
ELENCO ALLEGATO 1
CAMPANIA
N. ENTI |
PROV |
ENTE |
CODICE FISCALE ENTE |
N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA |
DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI |
1 |
BENEVENTO |
COMUNE DI MONTESARCHIO |
80000980625 |
1 |
1 |
2 |
CASERTA |
COMUNE DI TEVEROLA |
81001870617 |
2 |
1 |
3 |
SALERNO |
COMUNE DI CALVANICO |
0059080655 |
1 |
1 |
TOTALE |
4 |
3 |