Concorsi ed assunzioni: l'accesso al pubblico impiego

L’accesso al pubblico impiego è regolato dall’articolo 97 della Costituzione, il quale stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Tale principio viene ribadito nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed, in particolare, nell’articolo 35, ove è previsto che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

  1. tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
  2. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Le procedure di reclutamento devono conformarsi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento.

L’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 prevede, con riferimento al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si svolga mediante concorsi pubblici unici.

Per lo svolgimento di queste proprie procedure selettive, le Amministrazioni possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)  di cui all’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.