Concorsi ed assunzioni

L’accesso al pubblico impiego è regolato dall’articolo 97 della Costituzione, il quale stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Tale principio viene ribadito nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed, in particolare, nell’articolo 35, ove è previsto che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

  1. tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
  2. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Le procedure di reclutamento devono conformarsi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento.

Le procedure di reclutamento ordinario sono avviate da ciascuna amministrazione sulla base di un documento di programmazione triennale del fabbisogno, redatto ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, a cui seguono, per quanto riguarda le amministrazioni che fanno capo al Governo centrale, le richieste per l’autorizzazione a bandire e ad assumere indirizzate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Questi ultimi svolgono un’istruttoria sulle richieste presentate, volta a verificare la disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche delle singole amministrazioni, il rispetto dei vincoli finanziari previste dalla normativa vigente, la coerenza con le politiche di Governo.

L’autorizzazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto a verifica di regolarità amministrativo-contabile e alla registrazione della Corte dei conti.

Per alcuni comparti la procedura di autorizzazione ad assumere sopra descritta non trova applicazione, in particolare, per i comparti Scuola ed AFAM (Alta formazione artistica musicale e coreutica).

In tali casi, l’autorizzazione ad assumere avviene mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e di quello dell'economia e delle finanze.

Per gli enti di ricerca, l’autorizzazione a bandire e ad assumere è inclusa nell’approvazione del Piano triennale di attività (PTA).

Per esigenze di contenimento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio, i livelli occupazionali di tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche sono soggetti ad una disciplina normativa caratterizzata da limitazioni e vincoli.

Generalmente, il regime delle assunzioni di personale individua una data percentuale di turn over, variabile in base ai vari comparti fino ad un massimo del 100%, rispetto all’ammontare delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.

Ad esempio, la Scuola e il comparto AFAM sono assoggettati ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti, e possono assumere, in linea di massima, unità di personale, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, corrispondenti alle cessazioni dal servizio dell’anno precedente.

La legge 12 marzo 1999 n. 68 prevede, infine, una specifica disciplina in materia di avviamento al lavoro delle categorie protette. La copertura delle quote d’obbligo è garantita anche in deroga al regime delle assunzioni.


Data di pubblicazione: 28 dicembre 2015