Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour

Cilas obbligatoria per le pratiche del 110% dal 5 agosto

17 agosto 2021

LA TERZA PUNTATA
Dopo i primi due numeri del 3 e del 10 agosto, oggi lo speciale sui cambiamenti della Pa, realizzato in collaborazione con il dipartimento della Funzione pubblica, è dedicato alla semplificazione delle procedure in materia di superbonus: la nuova Cilas, insieme a molte correzioni delle regole del 110%
 

Tempi di validità dei modelli vecchi e nuovi. Coesistenza di titoli abilitativi differenti in uno stesso intervento. E persino controlli sulle comunicazioni presentate. Il Parlamento, il 28 luglio, ha completato il percorso di approvazione della legge di conversione del decreto Semplificazioni (Dl 77/2021) e, pochi giorni dopo, la Conferenza unificata ha dato via libera alla nuova Cilas, il modulo unico e standard per avviare lavori legati al superbonus, immediatamente pubblicato sul sito della Funzione pubblica che ha curato il coordinamento. Nel giro di pochi giorni si è completata, così, una modifica fondamentale alle regole in materia di 110%, l'agevolazione nata un anno fa per spingere una riqualificazione profonda del patrimonio edilizio privato. A poche ore da quel passaggio, Comuni e Regioni hanno iniziato a dare indicazioni su come applicare le nuove regole, chiarendo ai loro uffici alcuni dubbi operativi. L'analisi di questi interventi fornisce una prima guida all'utilizzo della Cilas.

Il quaderno dell'Anci
Il primo intervento in ordine di tempo è arrivato dall'Anci.  L'associazione dei Comuni con un quaderno pubblicato subito dopo l'approvazione del modello, ha illustrato alcuni aspetti da subito apparsi delicati nella nuova disciplina. A partire dalla questione degli interventi già avviati prima dell'attivazione del nuovo modello. Per questi, «è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della Cila superbonus. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della legge 241/90), l'istante può richiedere all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti».
Quanto agli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali del 110% e altre opere non rientranti in questi benefici, «occorre comunque presentare sia la Cila superbonus, sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non comprese, anche contemporaneamente».
Qualora «la realizzazione degli interventi del superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle amministrazioni comunali, la Cila superbonus non supera ovviamente la vigente normativa in materia». I vincoli ambientali e paesaggistici, insomma, restano fermi.

L'Emilia-Romagna
Quasi contemporaneamente l'Emilia Romagna, con una circolare datata 4 agosto (prot. 713381), è stata la prima Regione a intervenire chiarendo i confini delle nuove regole. Il modulo Cilas deve essere utilizzato a partire dal 5 agosto 2021 per eseguire gli interventi agevolati con il superbonus 110 per cento. Da questa data, quindi, «non è più possibile utilizzare la modulistica edilizia unificata regionale». Restano comunque, «valide ed efficaci» le Cila presentate in data precedente (cioè fino al 4 agosto 2021) anche attraverso i modelli regionali. Un caso simile riguarda i titoli edilizi ordinari (permesso di costruire e Scia) presentati per eseguire interventi che beneficiano del superbonus prima dell'entrata in vigore del Dl 77/2021, (avvenuta il 1° giugno 2021), che li ha assoggettati a Cila. Anche questi restano validi. Ovviamente, le eventuali varianti in corso d'opera agli interventi legati a una precedente Cila dovranno essere comunicate mediante il nuovo modello Cilas, «indicando nell'apposito quadro d), punto d.2, gli estremi della Cila presentata all'inizio degli interventi». Per questi titoli, allora, si apre una possibilità in più. Un chiarimento importante arriva sulla progettazione. La Cila, infatti, prevede che sia sufficiente la mera descrizione dell'intervento al posto del progetto, facendo salva la facoltà per il tecnico di allegare elaborati progettuali illustrativi dell'intervento, per una più chiara descrizione delle opere. Questa definizione, secondo la circolare, fa riferimento alla progettazione architettonica dell'intervento, «restando immodificata la necessità della completa progettazione strutturale, ove l'intervento interessi le strutture dell'edificio». Arriva, poi, una specificazione sugli interventi complessi, quelli per i quali coesistono, nella stessa unità, lavori che beneficiano del superbonus e lavori che non ne beneficiano. Nella Cilas, al punto d.3, «è prevista una apposita casella, da selezionare per segnalare al Comune che, assieme ad interventi incentivati col superbonus, si stanno svolgendo detti differenti interventi, legittimati grazie all'autonomo titolo abilitativo ivi specificato».

I Comuni e i controlli
Nelle scorse settimane, poi, alcuni Comuni avevano dato indicazioni esplicite in materia di controlli. A Genova l’11 giugno scorso un avviso aveva spiegato che «gli uffici non effettueranno alcun controllo finalizzato alla verifica di eventuali abusi già esistenti, con riguardo alle pratiche edilizie che saranno presentate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge 77/2021». Un modo per tranquillizzare i cittadini rispetto al rischio di autodenuncia, legato alla richiesta di un titolo per lavori su immobili parzialmente irregolari, che anche altre amministrazioni hanno replicato, prima di tutto in Liguria. Spiegando sempre che «l'applicazione di tali disposizioni non costituisce legittimazione di eventuali abusi che possano effettivamente esistere e che di conseguenza potrebbero riemergere in occasione di successive verifiche». Quindi, il mancato controllo di per sé non legittima nulla. Questo approccio è stato replicato, con parole molto simili, anche in Sicilia: a Catania, con un avviso del 18 giugno, la direzione Urbanistica e gestione del territorio ha spiegato che non ci saranno controlli a partire dalle pratiche edilizie legate al superbonus del 110 per cento. Non solo. In materia di accesso agli atti, come noto, non è più necessario verificare la conformità dell'immobile al progetto contenuto nell'ultimo titolo edilizio depositato. L'amministrazione siciliana invita i tecnici «a non presentare ulteriori domande di accesso agli atti», relative a progetti legati al 110 per cento. Ln caso contrario, «le pratiche riportanti richiesta di accesso per le finalità in argomento saranno archiviate d'ufficio».

 

Le altre novità del decreto Semplificazioni

Barriere architettoniche

L'aliquota del 110% viene ora applicata agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, anche quando siano realizzati a margine di un intervento di messa in sicurezza antisismica. Il Dl semplificazioni allinea le regole in materia di barriere architettoniche a tutti i lavori trainanti del 110%: prima, infatti era necessario il collegamento con un lavoro di efficientamento energetico

65 anni

Bonus per interventi in favore di persone disabili o di oltre 65 anni

Terzo settore/1

Per enti dei Terzo settore diventa possibile un innalzamento dei tetti di spesa: il tetto per singola unità immobiliare viene, infatti, «moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile e «la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato immobiliare».

107,5 metri quadrati

Superficie media delle abitazioni compravendute nei 2021

Terzo settore/2

L'aumento del tetto avverrà a patto che siano rispettate due condizioni. Gli enti del terzo settore dovranno svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitarie assistenziali e i componenti dei cda non dovranno percepire alcun compenso o indennità di carica. Inoltre, dovranno essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4

8 città

L’Omi rileva la superficie media delle abitazioni vendute in 8 città

Controlli

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali «limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata». Nel caso in cui le violazioni siano rilevanti, la decadenza si applica soltanto al singolo intervento.

30 prima casa

I mesi di tempo per cambiare residenza in caso di lavori 110%

Distanze

Diventa più facile realizzare gli interventi legati al superbonus che aumentano lo spessore dei fabbricati. Viene, infatti, chiarito che i lavori «di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico» non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, derogando alle regole ordinarie del Codice civile.

873 la deroga

II decreto introduce una deroga all'articolo 873 del Codice civile

Acquisti

Più spazio per il sisma bonus acquisti. Il decreto stabilisce che il sisma bonus acquisti (dedicato alla vendita di immobili demoliti e ricostruiti) si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione e rivendute entro 30 mesi dal termine dei lavori.

18 mesi

Il vecchio termine per rivendere, ora salito a 30 mesi