DPCM del 30 agosto 2013

Versione testuale del documento

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'articolo 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 58, comma 1, lettera b);

VISTO l'articolo 1, comma 523, della succitata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70 del d.lgs. n. 165 del 2001;

VISTO l'articolo 3, comma 102, della predetta legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui al predetto articolo 1, comma 523, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

VISTO il citato decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 66, comma 14, il quale prevede che "Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.";

VISTO l'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" che stabilisce che "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell' articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 agosto 2011 adottato, in attuazione dell'articolo 35, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del 2008, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

VISTO l'articolo 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie." A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

VISTO l'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO l'articolo 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

VISTO l'articolo 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

VISTO l'articolo 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni sulle modalità di autorizzazione ad assumere di cui al citato articolo 1, comma 536, primo periodo, della predetta legge n.296 del 2006, si applicano anche agli enti di ricerca pubblici di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l' articolo 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che dispone: "Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi.";

VISTO l'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, secondo e terzo periodo, che dispone: "Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo".

VISTO l'articolo 1, comma 115, ultimo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 secondo cui "Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge."

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2013, che, in attuazione dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, riduce le dotazioni organiche di cinquanta amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 2, comma 7, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui"Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura.";

VISTA la nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi l'interpretazione da dare all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, fornendo fondate argomentazioni a sostegno dell'applicazione alla stessa della deroga prevista dal comma 7 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del 4 febbraio 2013, n. 203, nella quale si esprime, con ampia motivazione, la condivisione delle argomentazioni svolte dall'Avvocato generale dello Stato nella citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P;

VISTA la nota del Capo dell'Ufficio legislativo - economia del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 febbraio 2013, n. 3359, nella quale si, concorda, con altrettanta ampia motivazione, con leconclusioni a cui è pervenuto l'Avvocato generale dello Stato nella citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P;

RITENUTO che le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 non sono applicabili all'Avvocatura generale dello Stato;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012 che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla predetta legge;

VISTO il successivo comma 394 dello stesso articolo 1 della suddetta legge n. 228 del 2012 secondo cui "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393";

VISTA nella tabella 2 allegata alla legge n. 228 del 2012, la seguente disposizione normativa il cui termine di scadenza del 31 dicembre 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2013 dal citato articolo 1, comma 388, della medesima legge: articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2013, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, in base al quale, in applicazione dell'articolo1, comma 394, della citata legge 228 del 2012, viene prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui alle disposizioni di legge, già prorogate al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della medesima legge;

VISTA la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013;

VISTA la nota circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a favore degli enti di ricerca, linee guida per la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013, registro n.3 foglio 31, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato è stata autorizzata a procedere a n. 2 trattenimenti in servizio, per la durata di due anni, a valere sul budget per l'anno 2013 - cessazioni 2012;

VISTA la nota del 18 marzo 2013, n. 121937, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, chiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ulteriori 3 unità di personale contrattualizzato, sempre a valere sul budget assunzionale per l'anno 2013, rideterminato e riasseverato dal competente organo di controllo, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione, delle ulteriori cessazioni avvenute nell'anno 2012 e delle nuove risorse finanziarie che si rendono disponibili;

VISTA la nota del 29 marzo 2013, n. 143154, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, chiede l'autorizzazione ad assumere 2 unità di procuratore dello Stato a valere sul budget assunzionale per l'anno 2013, asseverato dal competente organo di controllo con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione, delle cessazioni avvenute nell'anno 2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

VISTE le note in data 24 giugno 2013, n. 10171, e in data 27 giugno 2013, n. 10345, con le quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiede l'autorizzazione a trattenere in servizio dal 1° dicembre 2013 per un biennio, 1 dirigente di prima fascia, fornendo la specifica degli oneri da sostenere dando dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

VISTA la nota del 19 febbraio 2013, n. 5764, con la quale l'Istituto Superiore di Sanità chiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n.10 unità di personale di varie qualifiche;

VISTA la nota del 29 maggio 2013 n.20846, ad integrazione della precedente nota del 19 febbraio 2013, n.5764, con la quale l'Istituto superiore di sanità chiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ulteriori n. 29 unità di personale sul budget assunzionale 2012 asseverato dal competente organo di controllo, con specifica degli oneri da sostenere, dando dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

VISTA la nota del 29 maggio 2013, n.20847, con la quale l'Istituto superiore di sanità chiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n.11 unità di personale sul budget assunzionale 2013, asseverato dal competente organo di controllo, con specifica degli oneri da sostenere, dando dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

VISTA la nota del 28 maggio 2013, n.16928, con la quale il Ministero dell'interno chiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n.80 unità di personale di cui 5 trattenimenti in servizio sulle cessazioni dell'anno 2011, budget assunzionale 2012, nonché n.31 unità di personale di cui 4 trattenimenti in servizio sulle cessazioni dell'anno 2012, budget assunzionale 2013, asseverati dal competente organo di controllo, con specifica degli oneri da sostenere, dando dimostrazione delle cessazioni avvenute su entrambe le annualità e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

RITENUTO di accogliere le predette richieste assunzionali;

RITENUTO che le amministrazioni debbono fornire, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione On. Avv. Giampiero D'Alia;

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata a procedere all'assunzione delle unità di personale appartenenti al personale amministrativo indicate nella Tabella 1 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012, rideterminate e riasseverate.

2. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata a procedere all'assunzione delle unità di personale appartenenti alla qualifica di Procuratore dello stato indicate nella Tabella 1 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.

3. L' Avvocatura generale dello Stato è tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio della stessa Avvocatura.

Articolo 2

1. Il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato a trattenere in servizio dal 1° dicembre 2013 per un biennio, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'unità di personale indicata nella Tabella 2 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.

2. Il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dai trattenimenti di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio dello stesso Ministero.

Articolo 3

1. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a procedere alle assunzioni, delle unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente è, altresì, indicato il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.

2. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a procedere alle assunzioni, delle unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente è, altresì, indicato il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.

3. L'Istituto superiore di sanità è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità.

Articolo 4

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere alle assunzioni e ai trattenimenti in servizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le unità di personale indicate nella Tabella 4 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere alle assunzioni e ai trattenimenti in servizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le unità di personale indicate nella Tabella 4 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.

3. Il Ministero dell'interno è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione presso la Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Firmato Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Firmato il Ministro dell' economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013, reg.8 fogl. 58