Trattamenti economici per invalidi e mutilati per causa di servizio

Dipendenti del comparto regioni ed enti locali - art. 50 del C.C.N.L. comparto regioni ed enti locali del 14/9/2000 - abrogazione disposta dall'art. 70 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008

Versione testuale del documento

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE 

Comune di Castrignano dei Greci
Settore economico-finanziario
Castrignano dei Greci (LE)
trasmissione tramite P.E.C.

p.c.      Ministero dell'economia e delle finanze 
Dipartimento RGS/IGOP
ROMA

ARAN
ROMA

OGGETTO: trattamenti economici aggiuntivi per invalidi e mutilati per causa di servizio - dipendenti del comparto regioni ed enti locali - art. 50 del C.C.N.L. comparto regioni ed enti locali del 14/9/2000 - abrogazione disposta dall'art. 70 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008.

Si fa riferimento alle note prot. n. 3609 del 26 giugno 2012 e n. 802 del 14 febbraio 2012, aventi ad oggetto una richiesta di parere in materia di abrogazione, ex art. 70 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, dei trattamenti economici aggiuntivi previsti a favore dei dipendenti pubblici riconosciuti invalidi o mutilati per causa di servizio. In particolare, la richiesta di avviso è finalizzata a conoscere se i predetti trattamenti possano/debbano ancora essere corrisposti in favore del personale che già ne era titolare prima dell'entrata in vigore della modifica normativa.Il citato art. 70 al comma 1 dispone che " A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie".
Al riguardo, in mancanza di disposizione transitoria, sulla base dei principi generali e in linea con l'orientamento già espresso in materia dal Dipartimento della RGS - IGOP del Ministero dell'economia e finanze, sono fatti salvi gli effetti degli atti di attribuzione del beneficio adottati prima dell'entrata in vigore della legge di abrogazione.
Pertanto, nel merito del quesito posto, il trattamento di cui all'art. 50 del C.C.N.L. del 14/9/2000 comparto regioni enti locali deve essere ancora oggi corrisposto a quei dipendenti nei confronti dei quali il beneficio era stato concesso prima del 1 gennaio 2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo