Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili

 di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

Registrato dalla Corte dei Conti in data 16/02/2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 354

Pubblicato sulla G.U. n. 53 del 03/03/2021

Versione testuale del documento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l’articolo 1, comma 495, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO il citato articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l’occupazione;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

CONSIDERATO che le risorse statali del Fondo per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono destinate all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l’articolo 1, commi 446 e ss., secondo cui, nel triennio 2019 - 2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l’altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;

CONSIDERATO che alla data del 14 luglio 2020, il Sistema informatico di monitoraggio del c.d. bacino LSU a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, conta complessivamente n. 5.522 lavoratori di cui n. 65 nella Regione Basilicata, n. 1.935 nella Regione Calabria, n. 2.983 nella Regione Campania e n. 539 nella Regione Puglia;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 000550 P - 4.17.1.7.4 del 30 gennaio 2020 con oggetto: “art. 1, comma 497, legge 160/2019 - indicazioni operative in materia di contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupaizone e formazione”;

VISTA la  circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more dell’attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, “possono continuare le stabilizzazioni dei Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

TENUTO CONTO, a fronte della finalità della disposizione normativa in materia di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, dell’opportunità di considerare le istanze presentate dalle amministrazioni interessate ai sensi del richiamato articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019 alla data del 14 luglio 2020;

VISTE le istanze presentate alla data del 14 luglio 2020, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTE la nota prot. n. 346457 del 26 ottobre 2020 della Regione Calabria e la nota prot. n. 69469 del 3 novembre 2020 della Regione Puglia, trasmesse dalla segreteria della Conferenza unificata;

CONSIDERATO che, anche a seguito delle opportune verifiche in ordine a quanto segnalato nelle citate note, si è provveduto ad integrare l’allegato 1 del provvedimento, aggiornando contestualmente le tabelle e i dati di cui al presente decreto;

CONSIDERATO che, anche a fronte di quanto chiarito nella richiamata circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 000550 P - 4.17.1.7.4 del 30 gennaio 2020, n. 362 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019 in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di complessivi n 4.594 lavoratori;

RITENUTO di dover ripartire, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con cui l’on. dott.ssa Fabiana Dadone è nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con cui all'on. dott.ssa Fabiana Dadone è conferito l’incarico relativo alla pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Fabiana Dadone;

DI CONCERTO con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA l’intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 3 dicembre 2020

DECRETA

Articolo 1

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell’elenco allegato 1 al presente decreto sono ripartite, per l’annualità 2020, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto:

 

A

B

C

D (B x C)

 

N. LSU FSOF AL 14/7/2020

N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE - 2020

IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE

IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE

BASILICATA

65

41

9.296,22

381.145,02

CALABRIA

1.935

1.735

9.296,22

16.128.941,70

CAMPANIA

2.983

2.485

9.296,22

23.101.106,70

PUGLIA

539

333

9.296,22

3.095.641,26

TOTALE

5.522

4.594

9.296,22

42.706.834,68

 

2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite, per le annualità 2021 e successive, a seguito dell’istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

3. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell’economia e delle finanze

 

ELENCO ALLEGATO 1

 

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

PUGLIA