DPR del 9 agosto 2017 recante autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n. 6.260 unità di personale ATA

Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2017, recante autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 6.260 unità di personale ATA

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2017- Reg.ne – Prev. n. 2004
(Registrato sulla G.U.- Serie Generale n. 250 del 25-10-2017)

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VISTO l’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l’articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l’articolo 19, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che nell’ambito della disciplina delle facoltà di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l’applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), ed in particolare l’articolo 1, commi da 420 a 428, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce Rossa Italiana;

VISTO, in particolare, il comma 425 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 che ricomprende i posti del personale amministrativo del comparto scuola ai fini delle suddette procedure di mobilità;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, recante criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 19 luglio 2017, n. 30834, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2017/2018, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 5.913 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), a fronte di un pari numero di cessazioni dal servizio;

VISTO l’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018;

CONSIDERATO che nella suddetta nota del 19 luglio 2017, n. 30834, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca richiede di poter utilizzare per le immissioni in ruolo del personale ATA, oltre ai n. 5.913 posti derivanti dalle cessazioni dal servizio, anche n. 347 posti già autorizzati e accantonati ai fini del ricollocamento del personale in esubero degli enti di area vasta e della Croce Rossa Italiana;

CONSIDERATO che nella medesima nota del 19 luglio 2017, n. 30834, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e richiede, altresì, di poter posticipare al successivo anno scolastico 2018-2019 le procedure di mobilità del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che anche quest’ultima richiesta può essere accolta non essendo ancora pervenute comunicazioni per la ricollocazione del predetto personale;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del 28 luglio 2017, n. 156453/2017, con la quale vengono richiesti chiarimenti in ordine alla distribuzione territoriale suddivisa per profili professionali, delle cessazioni di personale ATA al 31 agosto 2017;

VISTA la comunicazione, pervenuta mediante posta elettronica del 31 luglio 2017, del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca con la quale si precisa che, con riferimento al personale ATA, le cessazioni al 1° settembre 2017 ammontano a n. 5.913 unità totali (di cui n. 1.803 Assistenti amministrativi, n. 399 Assistenti tecnici, n. 5 Cuochi, n. 2 Addetti alle aziende agrarie, n. 3.255 Collaboratori scolastici, n. 442 DSGA- Direttore dei servizi generali ed amministrativi, n. 4 Guardarobieri e n. 3 Infermieri) e che disponibilità per l’anno scolastico 2017/2018 ammontano a n. 12.513 posti totali (di cui n. 1.472 DSGA- Direttore dei servizi generali ed amministrativi, n. 2.578 Assistenti amministrativi, n. 865 Assistenti tecnici, n. 7.378 Collaboratori scolastici n. 220 fra Cuochi, Addetti alle aziende agrarie, Guardarobieri e Infermieri);

VISTA l’ulteriore comunicazione, pervenuta mediante posta elettronica del 31 luglio 2017, del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca con la quale viene precisato che i soprannumeri derivanti dai processi di mobilità previsti dalla legge saranno riassorbiti a decorrere dal 1° settembre 2017 e che le nomine in ruolo non saranno effettuate nelle province e per i profili per i quali vi sia una situazione di esubero;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2017 n. 16073 che trasmette le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 agosto 2017, n. 160326/2017 che esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad assumere, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 6260 unità di personale ATA;

RITENUTO di accordare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n. 6.260 unità di personale ATA, di cui 5.913 corrispondenti alle effettive cessazioni e n. 347 corrispondenti ai posti già autorizzati ed accantonati nel precedente anno scolastico e non utilizzati ai fini del ricollocamento del personale in esubero degli enti di area vasta e della Croce Rossa Italiana;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2017;

DECRETA

Articolo 1

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, per l’anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a n. 6.260 unità di personale ATA.

Articolo 2

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2017

Firmato:

Presidente della Repubblica: Sergio Mattarella

Presidente del Consiglio: Paolo Gentiloni 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione: Maria Anna Madia

Ministro dell'Economia e delle Finanze: Pier Carlo Padoan

Registrato dalla Corte dei conti il 29 settembre 2017, Reg.ne Prev. n. 2004.