Nota circolare sulla copertura dei posti da dirigente di prima fascia

Nota circolare del capo del dipartimento

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico

Alle Amministrazioni dello Stato anche a

ordinamento autonomo

Agli Enti pubblici non economici

e, p.c.

Al Ministero dell’economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello stato

 

Oggetto: Articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: primi chiarimenti applicativi in relazione alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

L’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha modificato – portandolo al 31 ottobre 2021 – il termine di cui all’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con legge 7/8/2012 n. 135). Sul punto, appare utile fornire alcune indicazioni in materia di programmazione dei fabbisogni per il periodo 2022-2024 al fine di consentire alle amministrazioni in indirizzo di operare correttamente in questo nuovo assetto.

Per effetto della novella normativa, dal 1° novembre 2021 hanno ripreso efficacia le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, ripristinando il sistema binario di accesso alla dirigenza di livello generale.

Nell’assetto normativo a regime, infatti, al sistema disciplinato dall’art. 23 del richiamato decreto legislativo n. 165/2001 - secondo cui si ha il transito dalla seconda alla prima fascia della qualifica dirigenziale dopo un quinquennio di svolgimento di incarico di prima fascia - si va ad affiancare la modalità concorsuale, già introdotta dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009 ma mai concretamente applicata per il susseguirsi di interventi normativi che ne hanno sospeso l’efficacia.

In base alle modifiche introdotte dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, dunque, la modalità concorsuale di copertura dei posti dirigenziali di prima fascia va obbligatoriamente utilizzata per il cinquanta per cento dei posti che, annualmente, si rendono disponibili a seguito di cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, collocati nel ruolo di prima fascia, per effetto di collocamento in quiescenza.

Al tal fine appare utile condividere alcune prime indicazioni relative alla programmazione dei fabbisogni dei dirigenti di livello generale, di seguito sinteticamente illustrate.

In termini di programmazione dei posti da mettere a concorso, il comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 28-bis prevede che “entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire”. Rilevano, dunque, ai fini del calcolo delle cessazioni, esclusivamente quelle che rispondano a tutti i seguenti requisiti:

- cessazioni intervenute in relazione all’accesso al trattamento di quiescenza (sono escluse, dunque, le dimissioni per altra causa o il passaggio ad altra amministrazione per mobilità);

- dirigenti di ruolo dell’amministrazione che registra la cessazione e ne programma la copertura (sono esclusi, pertanto, i dirigenti incaricati ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001);

- dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo dell’amministrazione (sono esclusi, quindi, i dirigenti di seconda fascia con incarico di prima fascia che non abbiano visto formalizzato il loro passaggio al ruolo della prima fascia).

In merito alla richiamata programmazione dei posti da coprire, si ritiene che tale programmazione debba essere organicamente inserita nel documento di programmazione dei fabbisogni di personale, con separata evidenza, senza dover rappresentare un ulteriore adempimento a sé stante; ciò implica una potenziale difformità di termini tra quello contenuto nell’art. 28-bis (31 dicembre) e quello raccomandato per l’adozione del piano dei fabbisogni ai sensi di quanto precisato nelle linee-guida di cui al D.M. dell’8 maggio 2018 (15 novembre) o del nuovo Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 80/2021 (il 31 gennaio, a regime). Trattandosi, ad ogni modo, di termini privi di carattere perentorio, si ritiene che, per economicità dell’azione amministrativa, vada assicurato l’allineamento temporale dei due adempimenti, fermo restando l’impegno a operare tempestivamente rispetto al triennio che si dispiega.

Inoltre, si deve ritenere che l’avvicendamento relativo alla dirigenza di prima fascia ricondotto al meccanismo concorsuale debba inserirsi nel consueto iter che prevede l’indicazione delle cessazioni già avvenute nell’anno immediatamente precedente al triennio di programmazione e la stima di quelle che interverranno negli anni oggetto del piano, e la conseguente pianificazione delle assunzioni da operare nei limiti del cinquanta per cento dei corrispondenti fabbisogni, cui deve fare seguito la successiva adozione del dPCM di autorizzazione emanato ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del richiamato D. Lgs. n. 165/2001.

Considerati i tempi tecnici necessari all’iter di perfezionamento del richiamato dPCM, nella prima fase di attuazione della novità legislativa in oggetto, ossia l’annualità 2022, si ritiene coerente con l’esigenza di coprire in tempi rapidi i posti di livello generale, stante la natura strategica degli incarichi da conferire, che le amministrazioni procedano a pianificare e svolgere le relative procedure concorsuali per il numero di posti derivante dalle stime sulle cessazioni del triennio oggetto di programmazione. Il relativo dPCM autorizzatorio provvederà a sancire la correttezza del calcolo operato. Ciò consentirà di disporre di graduatorie utili a cui poter attingere con immediatezza nel momento di perfezionamento della relativa facoltà assunzionale, che sarà autorizzata secondo le consuete modalità.

In considerazione di alcune variabili inerenti al trattamento di quiescenza connesse alle diverse opportunità di accesso ai trattamenti pensionistici, nonché di quelle relative a ricostruzioni di carriera talvolta incomplete, per la stima delle cessazioni nelle annualità oggetto di programmazione si può tenere conto del compimento del 67° anno di età (requisito anagrafico previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia), o in via più prudenziale, del 65° anno di età (riferimento all’età ordinamentale per la cessazione dal servizio), fermo restando che la copertura dei posti potrà avvenire solo a fronte di cessazioni effettivamente intervenute nell’anno precedente. La scelta sull’età da considerare nelle stime è rimessa all’amministrazione, sulla base di proprie valutazioni prudenziali e del livello di completezza del patrimonio informativo posseduto relativamente alla storia contributiva delle proprie unità di personale interessate dalla norma in commento.

Per quanto attiene al periodo di riferimento delle cessazioni utili a costituire la base di calcolo per l’applicazione del 50% da destinare a concorsi, si ritiene che la sospensione dell’applicazione dell’articolo 28-bis conclusasi con il 31 ottobre u.s. determini che siano da inserire nel computo che alimenta il calcolo per le corrispondenti assunzioni a far data dal 2022 le cessazioni intervenute dal 1° novembre 2021, senza riproporzionamento su base annua.

Pertanto, le cessazioni intervenute dal 1° novembre 2021 andranno sostituite, per il cinquanta per cento, con personale reclutato mediante concorso. Tenuto conto che si tratta di un’appendice di anno, in fase di prima applicazione della norma si ritiene ammissibile sommare le cessazioni intervenute nei due mesi conclusivi dell’annualità 2021 a quelle che interverranno nel corso del 2022, posto che resta salva la facoltà, per le amministrazioni che lo ritenessero preferibile, procedere a programmare un concorso per il 50% delle cessazioni avvenute negli ultimi due mesi del 2021 già nel corso del 2022, a fronte di un coerente piano dei fabbisogni.

Quanto, infine, al valore economico da prendere a riferimento per la quantificazione del budget assunzionale, appare appropriato fare riferimento al valore dello stipendio tabellare della dirigenza di prima fascia come definita nel CCNL applicabile, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione, tanto per la valorizzazione delle cessazioni quanto per l’indicazione dell’onere assunzionale.

In assenza di disposizioni normative specifiche, al fine di non comprimere l’autonomia delle amministrazioni nelle politiche di reclutamento non è richiesta una programmazione che indichi il riparto delle posizioni da coprire tra le varie strutture delle amministrazioni medesime (ad es. dipartimenti, direzioni, uffici di diretta collaborazione, ecc.) della quota complessiva del 50% da riservare al reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorsi pubblici, che andrà quindi indicata semplicemente come numero totale di unità nel triennio di riferimento.

Resta, tuttavia, inteso che, considerata la valenza strategica di questo tipo di reclutamento, si debba escludere la possibilità di operare sommatorie di budget tra la dirigenza di prima fascia e il montante finanziario per le nuove assunzioni derivante dalle cessazioni del restante personale di qualsivoglia qualifica, incluse le unità dirigenziali di seconda fascia.

In considerazione delle novità legislative introdotte nell’articolo 28-bis in tema di ambiti di competenze da accertare mediante le prove concorsuali (comma 3-bis) e di reclutamento a tempo determinato di soggetti in possesso di peculiari professionalità (comma 2), con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione saranno successivamente fornite indicazioni aggiornate sulle procedure di reclutamento da adottare.

Il Capo del Dipartimento
(dott. Marcello Fiori)