Parere Uppa n.15/07

Richiesta di parere del Consorzio Ogliastra in merito alle assunzioni di personale

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Parere UPPA n.15/07

Al Consorzio Ogliastra - Polizia Municipale
Località Lixius, s.n.c. 
08045 - Lanusei

Sede operativa 
Via G. Deledda, n. 2 
08040 - ELINI (OG)

OGGETTO: Quesito assunzioni personale.

Si fa riferimento alla nota n. 2307 del 21 giugno 2007, con la quale codesto Ente chiede a questo Ufficio chiarimenti in ordine alle possibilità assunzionali previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, si chiede di sapere quali siano i limiti assunzionali cui i consorzi debbono sottostare per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a termine e se detti limiti corrispondano a quelli relativi alle Unioni di Comuni. Al riguardo, com'è noto, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, consente agli enti locali di costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili, al fine della gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.

Il consorzio, dunque, si prefigura come un soggetto giuridico terzo rispetto agli enti che lo costituiscono, i quali si associano per la gestione di uno o più servizi o per l'esercizio di una o più funzioni. In ordine alla problematica interpretativa evidenziata si rappresenta  che, in materia di assunzione di personale, la nuova legge finanziaria per l'anno 2007 individua un diverso regime normativo per gli enti sottoposti al patto di stabilità e per quelli che a detto vincolo non sono soggetti. 
Il consorzio, come soggetto di diritto, risulta inquadrabile tra gli enti non sottoposti al patto di stabilità proprio in quanto l'art. 1, comma 676, della richiamata legge n. 296 del 2006 non lo contempla nel novero degli enti chiamati alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, con il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Per lo stesso ordine di ragioni, detta soluzione interpretativa è da ritenersi applicabile, anche alle Unioni di Comuni, come chiarito anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato con parere del 23 marzo 2007, n. 38088. Ne consegue che, al fine dell'individuazione dei principi e dei vincoli assunzionali previsti dal legislatore, occorrerà fare rinvio al comma 562 della più volte richiamata legge n. 296 del 2006. Detta soluzione normativa, ovviamente, si applica in riferimento al  personale del consorzio, adibito allo svolgimento di mansioni che attengono alla gestione di uno o più servizi o all'esercizio di una o più funzioni per cui è stato costituito il consorzio stesso. Per quanto concerne, invece, i singoli comuni che costituiscono il consorzio gli stessi dovranno fare rinvio a quanto previsto dai commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006, a seconda che, in ragione della propria densità demografica, siano o meno sottoposti al patto di stabilità interno.

Si ricorda, infine, che il richiamato comma 562 individua un limite di spesa del personale che comprende anche la spesa per le assunzioni a tempo determinato, con la precisazione, tuttavia, che il vincolo previsto relativamente alla possibilità di assumere personale nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, non trova applicazione in ordine a detta tipologia contrattuale. La logica sottesa a questa disposizione è, infatti, riconducibile alle limitazioni previste dalle finanziarie degli ultimi anni in materia di assunzioni a tempo indeterminato. 

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro