Parere Uppa n.12/07

Applicabilità dell'articolo 1, comma 204 ter, Legge n.266/2005

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Roma, 25 maggio 2007

Parere UPPA n.12/07

Al Sindaco del Comune di Oriolo Romano 
Via Vittorio Emanuele III, n. 3 
01010 Oriolo Romano (VT)

e, p.c.: All'ANCI Lazio 
Via dei Prefetti, n. 41 
00186 ROMA

Oggetto: Quesito in ordine all'applicabilità dell'art. 1, comma 204 ter, della legge n. 266/2005.

Si fa riferimento alla lettera del 26 aprile 2006, con la quale codesto comune ha inoltrato all'ANCI la richiesta di parere del 26 aprile 2007, n. 2453, trasmessa, per competenza, allo scrivente Ufficio. 
In particolare, codesto ente chiede la possibilità di applicare l'art. 1, comma 204 ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come introdotto dall'art. 30, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ad una fattispecie di assunzione a tempo indeterminato, effettuata nell'anno 2004. Secondo quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 204 ter, della legge n. 266/2005, ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis della medesima legge, gli enti locali che abbiano conseguito un avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi finanziari, non sono chiamati a computare le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005. Al riguardo si precisa che, nel formulare la predetta disposizione normativa, il legislatore ha voluto premiare gli enti locali virtuosi nel senso anzidetto, consentendo agli stessi di escludere dalla spesa di personale solamente quella sostenuta per l'attivazione di contratti di lavoro a  tempo determinato e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo che tale misura di favore trovi applicazione esclusivamente in riferimento alle predette tipologie contrattuali stipulate nel corso dell'anno 2005.
La disposizione in esame si configura come norma di carattere speciale non suscettibile, pertanto, di applicazione analogica. Codesto comune chiede altresì di sapere se il conteggio dei costi del personale debba essere effettuato sulla base dei dati di cassa o di quelli di competenza. Al riguardo, si precisa che il computo delle spese relative al personale dovrà essere effettuato utilizzando il criterio della competenza, tenuto conto dei chiarimenti formulati in materia dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 17 febbraio 2006, n. 8. In merito, poi, al mancato rispetto dei vincoli di spesa posti dall'art. 1, comma 198, della citata legge n. 266/2005, la sanzione del divieto di assumere, a cui fa riferimento codesto Ente, era contenuta nel disposto di cui all'art. 1, comma 204, della medesima legge n. 266/2005. Occorre, ad ogni modo, precisare che il comma 562 della legge finanziaria per l'anno 2007 detta una nuova disciplina sia in riferimento ai limiti di spesa per il personale sia in riferimento al regime delle assunzioni. Ne deriva, pertanto, che possono ritenersi disapplicati, a decorrere dall'anno 2007, i commi 198 e 204, articolo 1, della legge 266/2005.

Il Direttore dell'Ufficio 
Francesco Verbaro