Parere n. 214/05

Diritto alla conservazione del posto - mobilità volontaria - art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165

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Roma, 25 maggio 2005

Parere n.214/05

Comune di Rosora - Ufficio del personale 
Via XX Settembre, 11 
60030 Rosora (AN)

p.c. Ministero dell'interno 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
Direzione centrale per le autonomie 
Palazzo Viminale 
00184 Roma

OGGETTO: Diritto alla conservazione del posto - mobilità volontaria - art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Sintesi: Nell'ambito della disciplina collettiva del personale dipendente dal comparto regioni - enti locali, non è previsto l'esperimento di un periodo di prova presso l'amministrazione di destinazione a seguito del passaggio diretto da un'amministrazione all'altra e  pertanto non spetta al dipendente che transita in mobilità il diritto alla conservazione del posto presso l'ente di provenienza.

Si fa riferimento alla lettera del 5 maggio 2005, protocollo n. 2815, con cui codesto Comune ha posto un quesito riguardante la sussistenza del diritto alla conservazione del posto presso l'ente di originaria appartenenza in capo ad un dipendente che viene trasferito mediante passaggio diretto in base all'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. In proposito, si espongono le seguenti considerazioni. I contratti collettivi relativi al comparto regioni - enti locali non prevedono per il dipendente trasferito con mobilità  l'espletamento di un nuovo periodo di prova, né attribuiscono espressamente allo stesso un diritto alla conservazione del posto presso l'amministrazione cedente a seguito del passaggio. Il patto di prova e la conservazione del posto sono disciplinati dall'art.14 bis  del CCNL 6 luglio 1995, come modificato dal CCNL del 14 settembre 2000. Il comma 1 della citata clausola prevede l'esperimento della prova per il "dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato"; il comma 9 attribuisce al dipendente interessato il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'amministrazione di appartenenza, stabilendo che in caso di recesso di una delle parti il medesimo rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. 

A parere dello scrivente, l'esame testuale del menzionato articolo evidenzia che il periodo di prova è previsto soltanto nell'ipotesi di nuova assunzione a seguito di una procedura di reclutamento e non anche nel caso di passaggio per mobilità, che non realizza una nuova assunzione, ma si configura come cessione del contratto di lavoro da un'amministrazione all'altra con continuità del rapporto. Il dipendente che transita in mobilità è stato già assunto a seguito dell'espletamento delle procedure di reclutamento previste per le pubbliche amministrazioni e, dopo la stipulazione del contratto di lavoro, ha esperito con esito favorevole la prova secondo la durata fissata dal contratto collettivo. Pertanto, di regola, una volta che tale condizione positiva si è realizzata, il dipendente è inserito stabilmente nell'organizzazione della pubblica amministrazione e non é necessario un ulteriore espletamento della prova a seguito di mobilità in altro ente, considerato anche che le pubbliche amministrazioni agiscono in base al principio di imparzialità e la scelta dei funzionari e collaboratori è caratterizzata dalle regole oggettive espresse nelle norme sulle procedure di reclutamento. Ciò premesso, si ritiene che la ratio delle clausole dei contratti collettivi che disciplinano il diritto alla conservazione del posto presso l'amministrazione di originaria appartenenza sia quella di evitare che, a seguito di un eventuale esito negativo della prova con recesso di una delle parti, il dipendente perda il posto di lavoro. Il menzionato diritto è pertanto collegato alla previsione del periodo di prova e alla sua durata. Tale conclusione è suffragata dall'espressa dizione della clausola contenuta nel comma 9 del citato art.14 bis, che appunto lega temporalmente il diritto alla conservazione del posto al periodo di prova.

In conclusione, si è dell'avviso che nell'ambito della disciplina del personale inserito nel comparto regioni - enti locali il dipendente che transita in mobilità non ha diritto alla conservazione del posto presso l'amministrazione di origine. Si segnala in materia anche un parere fornito dell'A.R.A.N. in risposta al quesito J23 nella raccolta sistematica elaborata dall'Agenzia stessa reperibile sul sito internet dell'Agenzia. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Francesco Verbaro)