Parere Uppa n.8/06

Revoca bando di concorso in sede di autotutela - Parere al Ministero della Pubblica Istruzione

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24 luglio 2006

n. UPPA 8/06

Al Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per la Programmazione Ministeriale e per la Gestione ministeriale del Bilancio, delle Risorse Umane e dell'Informazione
- Direzione Generale per le risorse umane AA.GG.
- Ufficio II 
Viale Trastevere 76/a 
00100 Roma

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
RGS - IGOP 
via XX Settembre 
00100 - Roma

Oggetto: Concorso a 20 posti di dirigente amministrativo. D.D.G. 22 dicembre 2005: richiesta di parere trasmesso con nota di protocollo n. 2443 del 13 giugno 2006.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, con la quale codesto Ministero ha chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla possibilità di revocare, in sede di autotutela, il bando di concorso per la copertura di 20 posti di dirigente amministrativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale- n. 18 del 7 marzo 2006, si rappresenta quanto segue. In via preliminare è opportuno ricordare che il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ha comportato un nuovo assetto sotto il profilo delle competenze, dell'organizzazione nonché delle dotazioni organiche dei nuovi dicasteri.

Come noto, l'art. 1, comma 7 del richiamato D.L. 18 maggio 2006, n. 181, prevede che: "E' istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezioni di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508". L'art. 1, comma 8 del richiamato D.L. 181/2006 dispone, inoltreche: "E' istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Il successivo articolo 1, comma 10 del medesimo D.L. n. 181/2006 stabilisce che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria Generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente". Il successivo comma 23 del medesimo articolo 1 del D.L. n. 181/2006 prevede, infine, che :" In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto,…... Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ………… ".

Ciò premesso, codesta amministrazione ha espresso talune perplessità circa l'opportunità e la necessità di continuare la procedura concorsuale de qua, già avviata, in considerazione delle modifiche funzionali ed organizzative in atto, a seguito dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 181/2006 convertito nella legge n. 233/2006 che prevede, tra l'altro, una divisione delle competenze e quindi distinti e nuovi fabbisogni tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'Università e della ricerca, la cui attuazione è rimessa a successivi e distinti regolamenti di organizzazione e del personale da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Nel merito, si ritiene, pertanto, che, codesto Ministero, tenuto conto dell'imminente riorganizzazione della struttura organizzativa ed organica, che riguarderà tutto l'assetto amministrativo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 181/2006 convertito nella legge n. 233/2006, ove lo ritenesse necessario, potrebbe valutare l'ipotesi di revocare, in sede di autotutela per sopravvenute ragioni di natura organizzativa, la suddetta procedura di reclutamento di unità di personale con qualifica dirigenziale. Dette sopravvenute ragioni di natura organizzativa hanno certamente modificato i fabbisogni dei due Ministeri richiedendo dei nuovi documenti di programmazione dei fabbisogni. Come è noto, infatti, il complesso delle regole sull' autotutela ha portata generale ed è espressione tipica del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento  dell'azione amministrativa. L'autotutela o ius poenitendi è un istituto di carattere generale, non disciplinato da norme di legge, che coincide con quella parte di attività amministrativa con la quale la Pubblica Amministrazione provvede a risolvere conflitti, potenziali o attuali, insorgenti con i privati, relativi a suoi provvedimenti o a sue pretese. L'esercizio del potere di autotutela richiede nel caso in questione l'obbligo di motivazione, la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, ed un'adeguata istruttoria. 

In particolare, per potere esercitare il potere di autotutela deve sussistere un interesse pubblico specifico, concreto ed attuale all' esercizio, diverso dal mero ripristino della legalità violata. Questo interesse, da determinare di volta in volta, dimostra che è necessaria una valutazione discrezionale dell'amministrazione, rappresentata dalla "scelta più opportuna, come risultato di una ponderazione di interessi secondari in ordine ad un interesse primario". In merito, la giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio - Roma, SEZ.II - sentenza 7 luglio 2006 n. 5540, Tar Lazio - Roma, Sez. II bis - sentenza 14 settembre 2005, n. 7029, Tar Abruzzo - Pescara, 28 agosto 2003, n. 779, Tar Toscana - Firenze, Sez. II, sentenza 5 dicembre 2003, n. 6037, Tar Sicilia - Catania, Sez. III, sentenza 3 gennaio 2001, n. 20, Tar Toscana , sez. II - sentenza 7 dicembre 005, n. 8271) ha più volte affermato che " …. la revoca di un provvedimento amministrativo costituisce esercizio del potere di autotutela della P.A. implicante la necessità di esplicitare le ragioni che giustifichino la nuova determinazione amministrativa, così che essa non può assumere la forma implicita, pena la violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prescrivente l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi..", nonché :" … è  legittimo il provvedimento di revoca degli atti di un concorso pubblico, nel caso in cui - nonostante l'approvazione della relativa graduatoria e la nomina del vincitore - per ragioni di razionale distribuzione delle risorse e di economicità correlate al riesame della  votazione organica, il posto  messo a concorso non sia più previsto nella nuova pianta organica adottata dall'ente…". Ciò posto, tenuto conto delle sopravvenute circostanze preclusive di natura organizzativa nonché finanziaria derivanti dal processo di riorganizzazione in atto presso codesta amministrazione a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 18 maggio 2006, n.181 e rappresentate da codesta amministrazione, che hanno fatto venire meno la dotazione organica e la programmazione triennale dei fabbisogni  sulla base delle quali è stato emanato il predetto bando, si rappresenta che codesto Ministero potrebbe provvedere alla revoca, in sede di autotutela, della procedura concorsuale di cui all'oggetto, fermo restando l'obbligo di motivare detta scelta nel rispetto dei principi e dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge n. 241/1990 in materia di esercizio del potere di revoca di atti amministrativi e di obbligo di comunicazione ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo.

Il Direttore dell'Ufficio 
Francesco Verbaro