Parere su ferie non godute per effetto della fruizione dei permessi art.33, comma 6 della L. n.104/92

Nota inviata al Comune di Roma

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Roma, 23 novembre 2005

Al Comune di Roma
Dipartimento I - Politiche delle risorse umane e decentramento 
P.O. "Servizio Gestione Trattamento Giuridico - normativo del personale 
Via del Tempio di Giove, 3 
00186 ROMA

OGGETTO: Ferie non godute per effetto della fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 6 della legge n. 104/92. Richiesta parere.

Con nota n. 96773 del 2 novembre 2005, codesto Comune ha chiesto dei chiarimenti in materia di ferie non godute. Più nello specifico si tratta di stabilire, alla luce del parere fornito da questo Dipartimento (nota n. 25924 del 11 luglio 2005) le modalità di  risarcimento dei giorni di ferie che sono stati decurtati in proporzione ai permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 6, della Legge 104/92, usufruiti da alcuni dipendenti in situazione di handicap grave o di coloro che si trovano a dover prestare assistenza ad un familiare disabile. Al riguardo si rappresenta che, in linea con la giurisprudenza del lavoro avvalorata successivamente dal D. Lgs. 66/2003, che regolamenta l'istituto delle ferie, il decorso del termine di riferimento per il godimento delle ferie non fa venir meno il diritto alla fruizione delle stesse, la cui finalità consiste nell'assicurare al lavoratore il recupero delle energie sia fisiche che psichiche. 

Da ciò ne deriva il principio della irrinunciabilità delle ferie sancito dall'art. 36, comma 3, della Costituzione. Occorre inoltre sottolineare il principio della non retribuibilità sostitutiva delle ferie, previsto dall'art. 18 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali, secondo cui le ferie vanno effettivamente godute senza poter essere sostituite da erogazioni economiche, riducendo tale possibilità limitatamente al caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. 
Si deve tuttavia ammettere, pur tenendo conto di tale principio, che nel caso in cui il periodo di ferie non venga goduto entro il termine di riferimento, per una ragione qualsiasi non riferibile alla volontà del lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia più interesse alla fruizione tardiva del riposo, non può che scattare la " sanzione risarcitoria del pagamento" in conseguenza della mancata fruizione delle ferie, ovvero la corresponsione dell'indennità sostitutiva, sempre che l'amministrazione provi l'esistenza di motivi ostativi al recupero delle ferie, dovuti a concrete esigenze organizzative degli uffici. Alla luce di quanto sopra rappresentato, rispetto alle due soluzioni prospettate da codesta Amministrazione relativamente alla questione in argomento, lo scrivente Ufficio ritiene, perseguibile la seconda opzione (pagamento dell'indennità risarcitoria) solo nel caso di effettiva impossibilità (per rifiuto del dipendente a goderne tardivamente o per esigenze organizzative dell'Ufficio) del reale godimento delle ferie stesse, fermo restando i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio 
Francesco Verbaro