Nota Circolare n.4/2011

Comitato dei Garanti - art.22 del d.lgs. n.165/2001. Adempimenti per la costituzione

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Ministeri
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Amministrazione autonoma dei Monopoli 
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Consiglio di Stato
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Avvocatura dello Stato
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Corte dei Conti
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Oggetto: Comitato dei garanti - art. 22 del d.lgs. n. 165 del 2001. Adempimenti per la costituzione.

E' necessario procedere alla costituzione del Comitato dei garanti, organismo di garanzia per i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato con il compito di esprimere pareri sui provvedimenti indicati dall'art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

L'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha integralmente sostituito l'art. 22 del citato d.lgs. n. 165 del 2001, riformando la disciplina relativa alla costituzione del Comitato dei garanti.

Sulla base della novella normativa, il Comitato dei garanti risulta composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti, designati rispettivamente uno dal Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali, di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che presentano la propria candidatura.

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e l'innovazione ha già avviato le formalità per acquisire il nominativo da parte del Presidente della Corte dei conti e del Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità, nonché per l'individuazione del componente esperto di propria designazione.

Occorre quindi avviare la procedura per l'individuazione dei due componenti i cui nominativi devono essere estratti a sorte tra i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato.

La presente nota è pertanto diretta a fornire istruzioni per l'acquisizione delle candidature dei dirigenti interessati.

1. Chi può presentare la candidatura
Come specificato dall'art. 22 del d.lgs. n. 165 del 2001, i componenti del Comitato, i cui nominativi vengono estratti a sorte, sono due "scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.".

Hanno titolo a presentare la propria candidatura i dirigenti appartenenti ai ruoli dirigenziali delle Amministrazioni statali che sono titolari di uffici dirigenziali generali e, tra questi, per quanto riguarda la riserva posta dal legislatore, i dirigenti appartenenti agli Organismi indipendenti di valutazione, costituiti ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009. Possono presentare la propria candidatura i dirigenti di I o di II fascia, titolari di incarico su ufficio dirigenziale generale presso l'Amministrazione di appartenenza o presso  altra Amministrazione tra quelle dello Stato indicate in indirizzo. L'art. 22 citato prevede che tra i membri del Comitato almeno uno debba essere scelto tra dirigenti di ufficio dirigenziale generale che siano componenti di un O.I.V.. La formulazione della disposizione porta ad escludere la partecipazione alla selezione di quei dirigenti che, pur essendo componenti di un organismo, non sono titolari di incarico su ufficio dirigenziale generale. La norma prevede il collocamento in posizione di fuori ruolo dei componenti. Considerato che la medesima disposizione precisa che per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese, il disposto normativo va interpretato nel senso della facoltatività del collocamento fuori ruolo per i dirigenti delle Amministrazioni statali. Pertanto, i dirigenti eletti potranno scegliere se essere collocati in posizione di fuori ruolo ovvero mantenere la titolarità dell'incarico ricoperto, svolgendo l'attività come incarico aggiuntivo. Il dirigente dei ruoli che partecipare deve presentare la propria candidatura all'Amministrazione di appartenenza, anche se titolare di un incarico presso altra Amministrazione. Deve altresì specificare, ove appartenente ad un Organismo di valutazione, che concorre all'estrazione a sorte per quella tipologia di componente nell'ambito del Comitato. I Ministeri vigilanti di Agenzie costituite o disciplinate in base al d.lgs. n. 300 del 1999 valutano la necessità di estendere la possibilità di presentare candidature anche ai dirigenti dei ruoli delle Agenzie stesse, tenuto conto di entrambi i seguenti criteri:

  • l'ordinamento attuale dell'Agenzia non prevede la costituzione del Comitato dei garanti;
  • l'ampiezza della potestà organizzativa dell'Agenzia non consente la costituzione di un autonomo comitato di garanzia nell'ambito del proprio ordinamento.

Ogni Amministrazione vigilante curerà poi la fase di presentazione delle candidature e trasmissione a questo Dipartimento anche per conto dell'Agenzia vigilata.

2. Adempimenti delle Amministrazioni in ordine alle candidature
Ogni Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito web l'avviso in ordine ai requisiti richiesti per essere componenti del Comitato dei garanti, alle modalità e termini di presentazione della candidatura, all'ufficio al quale le candidature debbono essere presentate, nonché l'avviso del giorno in cui si procederà all'estrazione dei due nominativi, in seduta pubblica, presso il Dipartimento della funzione pubblica. 
Le candidature da parte degli interessati all'Amministrazione di appartenenza possono essere presentate entro il 31 maggio 2011
Nell'atto di candidatura devono essere indicati:

  • Amministrazione di appartenenza;
  • ruolo dirigenziale di appartenenza;
  • Amministrazione presso la quale è svolto l'incarico, se diversa da quella di appartenenza;
  • ufficio sul quale è conferito l'incarico;
  • scadenza dell'incarico;
  • opzione facoltativa per il fuori ruolo;
  • indicazione della tipologia per cui si intende concorrere (dirigente di ufficio dirigenziale generale o componente O.I.V.);
  • recapiti del dirigente.

Ogni Amministrazione, dopo aver ricevuto le candidature, procederà al loro previo esame sotto il profilo del possesso dei requisiti previsti dalla legge, secondo le indicazioni contenute nella presente nota circolare.

3. Comunicazione delle candidature al Dipartimento della funzione pubblica
Ogni Amministrazione, previo esame di ammissibilità, comunica i nominativi ed i relativi atti di candidatura per l'estrazione per le due tipologie (dirigente di ufficio dirigenziale generale o componente O.I.V.). La comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo del Dipartimento della funzione pubblica: uppa.dfp@pec.it. Se l'Amministrazione non riceve alcuna candidatura o riceve candidature non conformi alla legge deve comunque rendere una comunicazione negativa. La comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica delle candidature va effettuata entro il 10 giugno 2011. L'estrazione a sorte delle candidature, salvo diversa comunicazione che verrà evidenziata sul sito del Dipartimento (www.funzionepubblica.it), è fissata per il giorno 20 giugno 2011 presso questo Dipartimento, alle ore 11. In quella sede, si procederà a due distinte estrazioni, una per il dirigente di ufficio dirigenziale generale, l'altra per il dirigente appartenente all'O.I.V.. L'estrazione a sorte avviene in seduta pubblica e, pertanto, eventuali interessati possono assistere. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lorella Mastroianni. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: comitatodigaranti@funzionepubblica.it.

4. Nomina del Comitato dei garanti
Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, il Comitato viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e l'incarico di componente non è rinnovabile.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo