DPCM del 21 gennaio 2013

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VISTO l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTO l'articolo 66, comma 9-bis, del citato decreto legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'articolo 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'articolo 14, comma 2, del richiamato decreto legge n. 95 del 2012, secondo cui per il triennio 2012-2014 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con le modalità di cui al comma 10 dello stesso articolo 66, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 % di quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e ad un numero di unità pari al 20 % delle unità cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

VISTO l'articolo 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere, la medesima procedura prevista per le autorizzazioni a bandire di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

VISTO il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto articolo 35, comma 4, che prevede, quale provvedimento autorizzatorio, l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che dispone: " Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi";

VISTO l'articolo 2, comma 7 del ripetuto decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui restano, tra gli altri, esclusi dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTE le note con le quali ciascuna amministrazione chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per le assunzioni relative all'anno 2012, asseverate dai relativi organi di controllo;

VISTO l'articolo 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 ed in particolare l'articolo 2, comma 5, in tema di utilizzo delle vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato per le assunzioni di agenti, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché la disciplina sul riassorbimento delle conseguenti posizioni di soprannumero;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l'articolo 4-ter secondo cui "Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008";

RITENUTO che, in assenza di un'esplicita previsione, nel citato articolo 4-ter del decreto-legge n. 79 del 2012, sull'utilizzo delle graduatorie ivi indicate, occorre fare riferimento ai principi più volte sanciti dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, le amministrazioni pubbliche devono sempre garantire un adeguato accesso dall'esterno, in misura non inferiore al 50 per cento delle assunzioni relative alla qualifica interessata;

CONSIDERATO che l'onere previsto per le assunzioni richieste, relative all'anno 2012, non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;

TENUTO CONTO che la compatibilità della richiesta pervenuta è stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

  1. Le Amministrazioni indicate nella Tabella A allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2012.
     
  2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
     
  3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria) del Ministero dell'Interno (Polizia di stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2013

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013, Registro 2 Foglio 343