Parere Uppa n.19/07

Richiesta di parere da parte del Parco Nazionale del Gargano in merito alle procedure per l'assunzione di personale e di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato

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Parere UPPA n.19/07

Al Parco Nazionale del Gargano 
Via S. Antonio Abate, 121 
71037 - Monte Sant'Angelo (FG)

e, p.c.: Al Ministero dell'economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Igop
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Direzione per la protezione della Natura 
Viale Capitan Bavastro, 174 
- 00154 Roma

OGGETTO: Quesito in materia di procedure per l'assunzione di personale e di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato.

Si fa riferimento alla lettera n. 4447 del 12 giugno 2007 con la quale codesta amministrazione chiede a questo Ufficio chiarimenti in merito alla correttezza delle procedure dalla stessa impiegate al fine di assumere personale per la copertura di posti vacanti nella vigente dotazione organica e in ordine alla possibilità di attivare contratti di somministrazione a tempo determinato. 

In particolare, codesto ente chiede di sapere se i due posti di Collaboratore Tecnico, area professionale C, posizione economica C1, e di Operatore di Amministrazione, area professionale B, posizione economica B1, allo stato attuale possano essere ricoperti mediante l'attivazione di procedure di mobilità esterna o se, piuttosto, debbano essere oggetto di riduzione o soppressione secondo quanto previsto dalla normativa oggi vigente. Al riguardo, occorre fare rinvio all'art. 1, comma 440, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede espressamente che il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli  affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. La norma richiamata prevede, dunque, l'obbligo per le amministrazioni interessate di ridurre nel limite anzidetto il personale sopra individuato che venga utilizzato, e quindi che sia già impiegato, alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria. Ne consegue, pertanto, che l'effetto restrittivo della disposizione in esame si estenderà al personale assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2007 soltanto qualora venisse utilizzato per lo svolgimento di attività di supporto. In secondo luogo, come evidenziato nella richiesta di parere in oggetto, l'ente interessato ha previsto di ricoprire alcuni dei posti vacanti nella propria dotazione organica mediante il ricorso alla mobilità esterna, approvando, con apposita determinazione dirigenziale, l'avviso pubblico che nel senso anzidetto consentisse il reperimento del personale necessario. Detta soluzione ben si concilia con quanto  previsto innanzitutto dall'art. 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997 e, in relazione al triennio 2005 - 2007, dall'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004 il quale richiama il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto alle assunzioni cui le amministrazioni intendano procedere. 

In ordine alla citata procedura di mobilità, codesta amministrazione, precisando che non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione per il posto di Collaboratore Tecnico, Area C, posizione economica C1, chiede di sapere se, per la copertura del posto vacante in dotazione organica relativo alla qualifica professionale sopra descritta, sia possibile procedere direttamente all'espletamento di procedura selettiva o se, a tal fine, occorra la preventiva autorizzazione di questo Dipartimento. Al riguardo, occorre precisare, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, che codesto ente, avendo un organico inferiore alle 200 unità, non necessita dell'autorizzazione del Dipartimento scrivente per procedere all'avvio di procedure concorsuali. E' in ogni caso fatto salvo il  rinvio all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, il quale, nel disporre in materia di mobilità del personale, prevede specifici adempimenti che le amministrazioni destinatarie sono chiamate ad assolvere. In particolare la disposizione richiamata prevede che, le  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e pertanto anche codesto ente, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le amministrazioni interessate, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione anzidetta da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi della procedura sopra richiamata. Lo stesso art. 34 bis prevede che le assunzioni effettuate in violazione delle norme in esame sono nulle di diritto. Infine, in ordine al quesito relativo alla possibilità per codesta amministrazione di ricorrere a contratti di somministrazione a tempo determinato, si richiama l'art. 36, comma 1bis del D. Lgs. 165/2001 nonché la circolare di questo Dipartimento, n. 9 del 1° agosto 2007.

In particolare, l'amministrazione interessata chiede di sapere se la spesa occorrente per dette tipologie contrattuali debba essere computata in quella complessiva relativa al personale o piuttosto in quella afferente ai contratti di prestazioni di servizio.Nel merito, si rinvia alle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 187, della legge n.266 del 2005, così come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge n. 296 del 2006, il quale, nel fissare il tetto di spesa per il personale che le amministrazioni interessate sono chiamate a rispettare a decorrere dall'anno 2006, tra le fattispecie di riferimento non considera quella relativa ai contratti di somministrazione, contrariamente a quanto faceva l'art. 1, comma 198, della legge finanziaria n. 266 del 2005. Ne consegue, pertanto, che la spesa  relativa a dette tipologie contrattuali, la quale in ogni caso rientra nella voce di bilancio relativa alla spesa per i contratti di prestazioni di servizio, non dovrà essere computata ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dal legislatore nelle disposizioni sopra richiamate.

Si ricorda, infine, che per l'anno 2007 risultano ancora vigenti le disposizioni di cui all'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004. Ai sensi della normativa richiamata, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla medesima legge, e tra questi rientra anche l'ente parco, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma.

Il Direttore dell'Ufficio 
Francesco Verbaro