DPR 20 aprile 2020 di autorizzazione ad assumere al Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2019/2020


D.P.R. 20 aprile 2020 recante autorizzazione al ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a n. 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021.

(Registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2020, Reg.ne Succ. n. 1018)
(GU Serie Generale n. 147 dello 11-06-2020)

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Il Presidente della Repubblica

VISTO l’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, e in particolare l’articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” e in particolare l’articolo 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, secondo il quale l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.107”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” e, in particolare, l’articolo 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 18- quater, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, che dispone che, in via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al medesimo comma scelgono la provincia di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotti;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 18 settembre 2019, con il n. 1852, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, per l’anno scolastico 2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, tra l’altro, n. 53.627 unità di personale docente;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’articolo 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione del 14 febbraio 2020, prot.n. AOOUFGAB.U.4603, recante richiesta di autorizzazione alla nomina in ruolo di un contingente di posti pari a n. 6.542 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021;

CONSIDERATO che nella medesima nota del 14 febbraio 2020, prot.n. AOOUFGAB.U.4603, si rappresenta che, per effetto del decreto-legge n. 4 del 2019, si sono resi disponibili, successivamente alla conclusione delle operazioni di mobilità, ulteriori posti per un totale di n. 6.542, che non hanno costituito oggetto della autorizzazione alle nomine in ruolo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2019;

PRESO ATTO che nella suddetta nota del Ministro dell’istruzione del 14 febbraio 2020, prot.n. AOOUFGAB.U.4603, viene specificato che a valere sul contingente di n. 53.627 unità di personale docente per il quale sono state autorizzate le assunzioni con il sopra richiamato D.P.R. 23 agosto 2019, risultano essere state disposte n. 34.559 nomine in ruolo e che, pertanto, residuano n. 19.068 posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2019/2020;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2020, prot. n. 5304, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –IGOP del 26 marzo 2020, prot. n. 42919, con la quale, a seguito di chiarimenti ottenuti per le vie brevi dal Ministero dell’istruzione, si esprime parere favorevole all’autorizzazione ad assumere n. 4.500 unità di personale docente, in luogo delle n. 6.542 unità richieste;

RITENUTO di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n. 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021;

VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e successive modificazioni, che fissa il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

DECRETA

Articolo 1

Il Ministero dell’istruzione è autorizzato, per l’anno scolastico 2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021.

Articolo 2

Il Ministero dell’istruzione, trasmette, entro il 31 dicembre 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, Addì 20 aprile 2020