Relazione Consoc 2011

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Relazione al Parlamento

dati relativi alla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche ai consorzi e società ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Roma, dicembre 2011

La relazione è stata curata dall'Ufficio per l'Informazione statistica e le banche dati istituzionali - Servizio per l'Informazione statistica e la gestione integrata delle banche dati

Indice

 

 

 

 

La gestione della partecipazione di pubbliche amministrazioni a consorzi e società

 

La banca dati CONSOC …..………………………………………………………………

4

 

 

Operazione Trasparenza - Banca dati CONSOC ……..………………………………….

8

 

 

Analisi dei dati 2010 - 2011………...………………………………

 

 

10

Allegato - Normativa di riferimento ……..……………………………………………….

25

 

 

L. 27-12-2006 n.296

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O . ……..…..

26

L. 24-12-2007 n.244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n.300, S.O…..

 

30

Corte Costituzionale,  Sentenza 21 maggio 2008, n.190 ………………………………….

31

Circolare n. 1/2010

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La banca dati CONSOC

La gestione della partecipazione di pubbliche amministrazioni a consorzi e a società

Il Dipartimento della funzione pubblica ha realizzato una procedura applicativa informatizzata su web rispondente alle prescrizioni dell'art.1, comma 587, legge 27 dicembre 2006, n.296 - legge finanziaria per l'anno 2007.

La banca dati CONSOC è stata istituita, pertanto, al fine di acquisire informazioni relative ai consorzi e/o società di cui fanno parte le pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni pubbliche possono inviare i dati al Dipartimento in via telematica, attraverso il sito web a ciò predisposto, oppure, su apposito supporto magnetico.

La banca dati Consoc ha organizzato le informazioni sulla base delle comunicazioni previste nei commi di seguito riportati:

-          587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

-          591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle camere.

Preme rilevare che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, avvenuta con sentenza 21 maggio e 6 giugno 2008 n.190, sono stati dichiarati illegittimi i commi da 588 a 590 del medesimo articolo.

Nello specifico, la Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio 2008 n.190, ha parzialmente accolto i ricorsi delle province di Trento e Bolzano e ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi 588, 589 e 590, art. 1, legge 27 dicembre 2006 n. 296 in quanto lesivi delle competenze degli enti.

Attualmente, pertanto, la banca dati Consoc organizza le informazioni sulla base delle comunicazioni inviate dalle pubbliche amministrazioni, secondo le prescrizioni riportate nei commi dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 non coinvolti dalla pronuncia di illegittimità emanata dalla Corte costituzionale:

La norma prevede che siano soggette alla comunicazione le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali. A tal proposito è utile precisare che, sebbene la norma in questione stabilisca che siano tenute a tale adempimento le amministrazioni citate, il Dipartimento della funzione pubblica, con direttiva n.1/2007, sulla verifica da parte delle pubbliche amministrazioni dei presupposti di legittimità degli incarichi conferiti e sugli obblighi di pubblicità dei relativi dati, indirizzata anche agli enti pubblici non economici per il tramite dei Ministeri vigilanti, ha precisato che gli obblighi di pubblicità si riferiscono a "tutte le pubbliche amministrazioni".

Ad ulteriore conferma di ciò, le FAQ esplicative pubblicate sul sito consoc.it, ora denominato Perlapa.it del Dipartimento, hanno chiarito che tali sono tutte le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 d.lgs.165/2001.

Oggetto di osservazione da parte della normativa sono i consorzi e le società in cui la pubblica amministrazione ha partecipazioni, attraverso la nomina dei propri rappresentanti, anche senza possedere quote azionarie.

Ai fini di una corretta interpretazione, per consorzi si intendono sia quelli costituiti facoltativamente per rispondere ad esigenze di svolgimento di un servizio congiunto, sia quelli in cui è la legge che, ravvisato un rilevante interesse della collettività da tutelare, ne prevede la costituzione obbligatoria.

Per garantire maggiore completezza e correttezza delle informazioni rispetto agli anni precedenti, è stata emanata la circolare esplicativa n.1/2010 del Dipartimento della funzione pubblica.

Quest'ultima, oltre a sottolineare la rilevanza della comunicazione da effettuare tramite la procedura informatizzata, ha stabilito che dal 2010 i dati raccolti fossero relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi, ancorché non ancora approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente.

Come previsto nella circolare n.1/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, nel mese di marzo 2011 è stato avviato il nuovo sistema integrato degli adempimenti a carico di tutte le amministrazioni di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, denominato PERLAPA.

Successivamente a tale data, pertanto, il contenuto delle banche dati preesistenti gestite dal Dipartimento è stato trasferito nel nuovo sistema.

Nel caso specifico della banca dati relativa alle partecipazioni a consorzi e società da parte delle pubbliche amministrazioni , queste ultime, dopo essersi registrate al nuovo portale, hanno continuato ad inserire i dati richiesti per adempiere entro la scadenza di legge.

Pertanto, ai sensi dell' art.1, comma 587, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) , entro il 30 aprile le amministrazioni pubbliche hanno comunicato, utilizzando le maschere del nuovo sito, l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Per permettere alle amministrazioni di adempiere in tempi così ristretti, è stato potenziato il sistema di ausilio alle stesse articolato su due livelli operativi : il primo livello, gestito dal desk tecnico che consente alle amministrazioni di ricevere una risposta immediata alle questioni di carattere tecnico - applicativo e il secondo livello, gestito dal dirigente responsabile dell'adempimento, che elabora risposte di carattere giuridico - amministrativo.

E' stato, a tal proposito, precisato che i dati da comunicare comprendono oltre agli elenchi degli enti partecipati, anche le quote di partecipazione, i compensi effettivamente erogati ai rappresentanti dell'ente, gli oneri gravanti sull'amministrazione nel corso dell'anno precedente, nonché gli elenchi dei consorzi e società partecipate, anche se privi di onere per l'amministrazione dichiarante.

Operazione Trasparenza - banca dati Consoc

La normativa attualmente in vigore prevede, ai sensi dell'art.2, legge 18 giugno 2009 n.69, che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, d.lgs. 165/2001, provvedano a comunicare e pubblicare on line gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni; incarichi retribuiti a dipendenti pubblici; tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale; nominativi dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali (curriculum vitae, retribuzioni e recapiti istituzionali).

Successivamente   la legge 4   novembre  2010,  n.183,  inserendo  il comma 1 bis all'art.21, legge 18 giugno 2009,  n. 69,  ha provveduto a rafforzare il suddetto adempimento con la previsione che le pubbliche amministrazioni debbano anche comunicare i suddetti dati ,  secondo i criteri individuati dalle circolari n.3/09 e n.5/09  del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica sul proprio sito istituzionale.

Nell'ottica dell'attuazione del principio della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni, l' "Operazione Trasparenza", avviata nel giugno 2008, è proseguita con attività rivolte a rafforzare i sistemi di rilevazione e di analisi dei dati che vengono resi pubblici.

Periodicamente il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della medesima operazione, provvede ad aggiornare e pubblicare sul sito istituzionale anche l'elenco dei consorzi e società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche, così come previsto dall'art.1, commi 587 e 591, della legge finanziaria 2007.

La banca dati consultabile tramite il sito innovazionepa.it, contiene le informazioni riguardanti la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione, per ciascun anno di riferimento preso in considerazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, nonché il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

La scadenza prevista dalla normativa è quella del 30 aprile di ogni anno, entro cui le pubbliche amministrazioni devono trasmettere on-line al nuovo sito perlapa.gov.it le dichiarazioni previste dalla suddetta legge finanziaria.

I dati pubblicati periodicamente fanno riferimento a due tipologie di elenchi differenti.

Il primo, suddiviso per regioni, comprende la denominazione dell'amministrazione che partecipa al consorzio o società, i relativi oneri finanziari gravanti sull'anno di riferimento e la percentuale della partecipazione (la suddivisione per regioni è relativa alle pubbliche amministrazioni che partecipano ai consorzi e società e non alla localizzazione dei consorzi; pertanto, gli stessi consorzi possono comparire in differenti regioni poiché sono partecipati da amministrazioni localizzate in regioni diverse).

Il secondo elenco, invece, comprende il numero dei rappresentanti suddivisi per ruolo nell'organo di governo di consorzi o società e il loro compenso annuo lordo.

Le singole dichiarazioni sono tutte quelle regolarmente confermate e trasmesse dal responsabile del procedimento di ogni amministrazione per via telematica tramite il sito web.

Per semplificare l'accesso alle banche dati, favorendo la trasparenza e innalzando il livello di fiducia del rapporto con la Pubblica amministrazione, il Dipartimento si è dotato di uno strumento di supporto utile alla definizione di politiche pubbliche mirate sulla base di analisi e elaborazioni rapide e oggettive.

A tal fine è stata curata la progettazione per lo sviluppo di un sistema di regole, processi e tecnologie denominato"PERLA PA".

PERLA PA è un sistema integrato che unifica in un'unica piattaforma la gestione degli adempimenti di responsabilità del Dipartimento, a carico di tutte le PP.AA. razionalizzando il patrimonio informativo del Dipartimento e semplificando il lavoro di inserimento dei dati.

Il sistema  realizzato con l'utilizzo di tecnologie open source consente di introdurre efficienza nei processi amministrativi relativi agli adempimenti di legge di responsabilità esclusiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, unificando le caratteristiche comuni alla molteplicità di banche dati attualmente esistenti ed introducendo un'unica infrastruttura applicativa.

Gli obiettivi fondamentali  del progetto, riguardano la razionalizzazione del patrimonio informativo a disposizione del vertice politico-amministrativo e la semplificazione delle comunicazioni dei dati relativi agli adempimenti da parte delle PP.AA. Oltre a ciò PERLA PA favorisce l'accesso ai dati, ed alle informazioni rappresentando un ulteriore tassello nel cammino di avvicinamento della P.A. al cittadino e nell'attuazione dell'Operazione Trasparenza .Per consentire una migliore conoscenza e condivisione del nuovo portale, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato i Laboratori PERLA PA, che consistono in una serie di iniziative finalizzate a rafforzare il dialogo tra coloro che hanno realizzato il nuovo sistema e coloro che lo utilizzeranno, con l'obiettivo di migliorarne la fruibilità complessiva, valorizzando un utilizzo più esteso dei dati raccolti, consentendo altresì di segnalare miglioramenti diffondendo buone pratiche di utilizzo del sistema.

I dati comunicati per l'anno 2011

Analisi dei dati 2010 - 2011

Le amministrazioni che hanno dichiarato la partecipazione a consorzi e/o società e fondazioni nell'anno 2011, sono state pari 6.016 unità, con un evidente aumento delle stesse, sia rispetto alle comunicazioni riguardanti le partecipazioni relative all'anno 2010, sia rispetto a quelle relative agli anni precedenti.

Prospetto 1 - Unità di analisi della banca dati "Consoc"- anni 2010/2011

 

 

 

 

 

Unità di analisi

2010

2011

Differenza

Valore assoluto

Valore percentuale

1.Amministrazioni che hanno dichiarato la partecipazione a consorzi,società o fondazioni

5.957

6.016

59

0,99%

2.Partecipazioni dichiarate

37.878

38.595

717

1,89%

3.Organismi partecipati

7.398

7.211

-187

-2,53%

Nell'anno 2009, la rilevazione ha riguardato le partecipazioni relative all'anno 2009 a preventivo.
Nell'anno 2010, la rilevazione ha riguardato le partecipazioni relative all'anno 2009 a consuntivo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA"

Allo stesso modo si può evidenziare un incremento dei  dati relativi alle partecipazioni a consorzi, società e fondazioni dichiarate e al numero di consorzi e società partecipate.

Infatti, le partecipazioni a consorzi, fondazioni e società dichiarate nel 2011 (38.595) registrano un aumento del 1,89% rispetto allo stesso dato del 2010.

L'incremento assume maggiore significato se si considera che nel 2010 si era registrata una diminuzione dell' 1,61 % rispetto al precedente anno 2009.

Si riscontra, infine, un fenomeno di variazione negativa relativamente al numero dei consorzi, fondazioni e società partecipate.

Infatti, il numero dei consorzi, fondazioni e società partecipate, è diminuito del 2,53%, passando dalle 7.398 unità del 2010 alle 7.211 unità del 2011.

Tale flessione può considerarsi fisiologica, in quanto durante il periodo di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni, è entrato in vigore il nuovo sistema integrato PERLAPA che ha innovato la procedura di trasmissione di tutte le banche dati presenti presso il Dipartimento.

Fonte: Banca dati "Perla PA"

Il prospetto 2, al fine di facilitare la lettura dei dati e di polarizzare l'attenzione su quelli più significativi, elenca gli enti con alcuni accorpamenti realizzati in funzione sia della natura degli stessi, sia della quantità dei dati pervenuti.

In particolare, sono stati unificati i dati relativi alle regioni, ai loro enti e agenzie con quelli relativi alle province autonome, in quanto dotate di poteri e funzioni simili a quelli regionali.

Un ulteriore accorpamento ha riguardato le unioni di comuni con le comunità montane sia per la funzione associativa e sovracomunale che caratterizza entrambe le tipologie di enti locali, sia per la semplificazione che si intende operare con la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni.

Dall'analisi del prospetto 2 si può osservare come la composizione del campione casuale degli enti rispondenti rileva una distribuzione abbastanza diversa tra i dati del 2010 e i dati del 2011 estratti alla data del 7/10/2011.

E' bene evidenziare che diversamente dal campionamento statistico o da quello ragionato, dove le unità vengono prescelte secondo determinati criteri di selezione, per campionamento casuale si intende un campionamento creato da un universo, nel nostro caso la totalità degli enti pubblici, le cui singole unità hanno la stessa probabilità di far parte del campione.

Si è ritenuto opportuno creare, data la molteplicità delle forme giuridiche che caratterizzano tali enti e la ridotta casistica dei casi comunicati alla banca dati Consoc,  la voce "altri enti locali" in cui sono confluiti organismi come gli Iacp, enti parco, ecc..

Sempre per la funzione similare assolta, sono state accorpate le aziende ospedaliere con gli Irccs.

Per quanto concerne la voce denominata "altro", la stessa si è resa necessaria al fine di consentire l'inserimento di altre amministrazioni che non erano presenti negli scorsi anni e che, comunque, hanno un  rilievo poco significativo.

Da una lettura dei suddetti dati, possiamo evidenziare:

- un consistente aumento degli Enti pubblici non economici che hanno adempiuto rispetto al 2010,    (incremento del 55,10%);

- un incremento del 68,42% degli altri Enti locali rispondenti rispetto al 2010;

- un aumento del 26,67%  dei consorzi che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi, fondazioni e a società, per comparto e settore di contrattazione del personale nel 2011 rispetto al 2010;

-          una maggiore risposta da parte delle Asl che adempiono rispetto al 2010, con un aumento di 40 unità in termini di valore assoluto, pari a 17,65% di incremento;

Il prospetto 2 illustra, altresì, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi, società e fondazioni per comparto e settore di contrattazione del personale evidenziando, ancora una volta, la prevalenza nel comparto " regioni e autonomie locali" del settore " comuni" quale maggiormente rispondenti anche per l'anno 2011.

Prospetto 3 - Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi, società o fondazioni per ripartizione geografica - anni 2010/2011

Ripartizioni geografiche

2010

2011

Differenza

Valore assoluto

Valore percentuale

Valore assoluto

Valore percentuale

Valore assoluto

Valore percentuale

Nord

4.124

69,23%

4.232

70,35%

108

2,62%

Centro

843

14,15%

799

13,28%

-44

-5,22%

Sud

686

11,52%

665

11,05%

-21

-3,06%

Isole

304

5,10%

320

5,32%

16

5,26%

Totale

5.957

100,00%

6.016

100,00%

59

0,99%

Fonte: Banca dati "" Perla PA"

Nel prospetto 3 viene illustrata la ripartizione geografica delle amministrazioni che hanno inoltrato le comunicazioni di partecipazione a consorzi, società e fondazioni mettendo a confronto i dati relativi all'anno 2010 e 2011.

Dalla disamina del sopra elencato prospetto si evidenzia un aumento delle suddette amministrazioni, sia in termini di valore assoluto (+59), sia in termini di valori percentuali, con particolare riguardo alle amministrazioni localizzate al Nord e nelle Isole.

Fonte: Banca dati "Perla PA""

Il dettaglio del prospetto 4, rispetto al  precedente, evidenzia un incremento delle amministrazioni che hanno dichiarato la partecipazione a consorzi e/o società e fondazioni dislocate nelle singole regioni, confermando un dato particolarmente positivo nelle regioni Basilicata (15,79%), Trentino Alto Adige ( 10,00%), Molise (6,25%), Sardegna ( 6,12%).

Prospetto 5 - Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi, società o fondazioni distribuite per ripartizione geografica - anni 2010/2011

Ripartizione geografica

2010

2011

Differenza (valori percentuali)

Consorzi

Società

Fondazioni

Consorzi

Società

Fondazioni

Consorzi

Società

Fondazioni

NORD

3.684

4.013

143

3.693

4.102

204

0,24%

2,22%

42,66%

CENTRO

732

781

25

693

742

54

-5,33%

-4,99%

116,00%

SUD

569

588

18

529

546

39

-7,03%

-7,14%

116,67%

ISOLE

274

264

10

257

288

16

-6,20%

9,09%

60,00%

Totali

5.259

5.646

196

5.172

5.678

313

-1,65%

0,57%

59,69%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato la partecipazione ad almeno un consorzio/società/fondazione.

Fonte: Banca dati "Perla PA"

Il prospetto 5 riassume il dato sulle partecipazioni comunicate in considerazione della ripartizione geografica. Preme evidenziare che il Nord Italia, anche quest'anno, rappresenta oltre il 70% del campione casuale dei rispondenti per le tre differenti tipologie: consorzi, società e  fondazioni.

Nel Nord il numero di  amministrazioni che hanno inoltrato le comunicazioni di partecipazione a consorzi,  società e fondazioni si è incrementato ulteriormente in quanto, nel solo intervallo di un anno, è aumentato del 42,66% per le fondazioni,  del 2,22% per le società e dello 0,24% per i soli consorzi.

Il Sud comunica la percentuale più alta di partecipazioni a fondazioni del 116,67 %;

Se non contraddetti da altre indagini e fonti informative, gli incrementi del mezzogiorno del paese possono essere interpretati come un ulteriore sviluppo del decentramento orizzontale di funzioni e servizi degli enti locali, precedentemente esercitati in economia.

Inoltre, non bisogna dimenticare il processo di adeguamento alle normative settoriali sui pubblici servizi che spinge a riorganizzarne territorialmente la gestione in forma associata. Si rammenta che tale processo è stato avviato dagli enti locali del mezzogiorno successivamente rispetto a quelli del Centro-Nord.

Nell'Italia centrale, è evidente un aumento del 116,00% delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione  alle fondazioni.

Per le Isole si è registrato un  incremento del 60,00% delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione alle fondazioni e del  9,09% alle società.

Fonte: Banca dati "Perla PA""

Il prospetto 6 illustra la differenza tra gli anni 2010 e 2011 delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale.

Da evidenziare, che anche per l'anno 2011, la tipologia  "regioni, enti regionali e province autonome",  registra un aumento delle amministrazioni  che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo (13,39%).

In particolare per  le province può evidenziarsi un aumento sia per le partecipazioni a consorzi con rappresentanti (5,63%), sia senza rappresentanti (12,90%).

Altra variazione significativa è rappresentata dalla tipologia residuale " altri enti" nella quale si registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi  con rappresentanti (9,86%) e senza rappresentanti (35,29%).

Il dettaglio del prospetto 6 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione ad un consorzio con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale.

Il suddetto dettaglio evidenzia, per l'anno 2011, la prevalenza delle " Amministrazioni regionali e locali" quali maggiormente rispondenti, sia per la partecipazione con rappresentanti (97,04%), sia senza rappresentanti (98,30%).

Prospetto 7 - Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica - Anni 2010/2011

Ripartizione geografica

2010

2011

Differenza

Con rappr.

Senza rappr.

Con rappr.

Senza rappr.

Con rappr.

Senza rappr.

NORD

2.081

2.624

1.805

2.982

-13,26%

13,64%

CENTRO

442

489

370

540

-16,29%

10,43%

SUD

345

340

306

345

-11,30%

1,47%

ISOLE

151

197

152

190

0,66%

-3,55%

Totale

3.019

3.650

2.633

4.057

-12,79%

11,15%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione a un consorzio con un rappresentante negli organi di governo.

Dettaglio per l'anno 2011

Ripartizione geografica

2011

Con rappr.

Senza rappr.

NORD

68,55%

73,50%

CENTRO

14,05%

13,31%

SUD

11,62%

8,50%

ISOLE

5,77%

4,68%

Totale

100,00%

100,00%

La tabella riporta il dettaglio per area geografica relativo all'anno 2011 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione a un consorzio con un rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "Perla PA""

Dal prospetto 7, che  rappresenta i dati raggruppati per aree territoriali, non si può non rilevare una diminuzione del numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione  a consorzi con rappresentanti propri negli organi di governo.

Al contrario, si è verificato un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo in tutte le aree territoriali considerate.

Solo per quanto concerne le Isole si è registrata una diminuzione del numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo (-3,55%).

Dal dettaglio relativo all'anno 2011 si nota  come la ripartizione geografica delle amministrazioni è così suddivisa:

- nel Nord le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi  con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, rappresentano rispettivamente il 68,55% e il 73,50%;

- al Centro,  le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il  14,05% e il 13,31%;

- al Sud, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente l' 11,62% e l' 8,50%;

-nelle Isole, le amministrazioni che hanno comunicato partecipazioni a consorzi con e senza   propri rappresentanti negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 5,77% e il 4,68%;

Il dettaglio del prospetto mostra,  per l'anno 2011, la prevalenza nelle regioni del Nord Italia  di amministrazioni che partecipano alla gestione dei consorzi senza propri rappresentanti (73,50%).

Fonte: Banca dati "Perla PA""

Il prospetto 8  rappresenta le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società, con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, rappresentate per sottosettore istituzionale.

Dall'allegato prospetto si evince che nel 2011 le amministrazioni regionali e locali registrano un aumento delle partecipazioni a società senza rappresentanti propri (12,63%).

In particolare la tipologia "province" registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione senza rappresentanti negli organi di governo delle società  (16,67%).

Altro dato rilevante è rappresentato dalla tipologia dei Comuni nella quale si registra un aumento di  partecipazione  alle società senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo (12,23%).

Dal suddetto prospetto, pertanto, si evidenzia l'orientamento, da parte delle amministrazioni, a partecipare alle società senza rappresentanti propri.

Il dettaglio del prospetto 8 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale.

Tale prospetto evidenzia, per l'anno 2011, la tipologia "Amministrazioni regionali e locali" quale maggiormente rispondente sia per la partecipazione con rappresentanti (99,92%), sia senza rappresentanti (99,98%).

Fonte: Banca dati Perla PA""

Il prospetto 9 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società, con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, per ripartizione geografica.

Dal prospetto non può non evidenziarsi una diminuzione del numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con rappresentanti propri negli organi di governo.

Al contrario, si è verificato un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo in tutte le aree territoriali esaminate.

Dal suddetto prospetto si nota come la ripartizione geografica delle amministrazioni è così suddivisa:

-          nel Nord, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e  senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 68,01% e il 74,55%.

-          Al Centro, le amministrazioni che  hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 14,63% e il 13,42%.

-          Al Sud, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente l'11,51% e il 7,89%.

-          Nelle Isole, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentanti propri negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 5,85% e il 4,15%.

Dall'osservazione del dettaglio del prospetto si rileva per l'anno 2011, la prevalenza delle amministrazioni localizzate al Nord quali maggiormente rispondenti per la partecipazione alla gestione delle società senza rappresentanti propri.

 

Prospetto 10 - Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale - Anni 2010/2011

 
 

Sottosettori

2010

2011

Differenza

 

Con rappr.

Senza rappr.

Con rappr.

Senza rappr.

Con rappr.

Senza rappr.

 

Amministrazioni centrali

1

0

1

0

0,00%

0,00%

 

Amministrazioni regionali e locali

62

113

125

173

101,61%

53,10%

 

- Regioni, Enti regionali  e Province autonome

10

3

14

9

40,00%

200,00%

 

- Province

5

5

14

6

180,00%

20,00%

 

- Comuni

47

105

97

158

106,38%

50,48%

 

Altri Enti

20

7

30

23

50,00%

228,57%

 

Totale

83

120

156

196

87,95%

63,33%

 

 

Dettaglio per l'anno 2011

 

 

 

Sottosettori

2011

Con rappr.

Senza rappr.

Amministrazioni centrali

0,64%

0,00%

Amministrazioni regionali e locali

80,13%

88,27%

- Regioni, Enti reg.li e Province autonome

8,97%

4,59%

- Province

8,97%

3,06%

- Comuni

62,18%

80,61%

Altri Enti

19,23%

11,73%

Totale

100,00%

100,00%

Fonte: Banca dati Perla PA""

Il prospetto 10  rappresenta le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni, con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, rappresentate per sottosettore istituzionale.

Dall'allegato prospetto si evince che, nel 2011, la tipologia "regioni , enti regionali e province autonome" registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione alle fondazioni senza rappresentanti negli organi di governo (200,00%).

Altra variazione significativa è data dalla tipologia residuale "altri enti" nella quale si registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni senza rappresentanti propri negli organi di governo (228,57%) e con rappresentanti (50,00%).

Il dettaglio del prospetto 10 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale esclusivamente con riferimento all'anno 2011.

A tal proposito si evidenzia la prevalenza della tipologia " Amministrazioni regionali e locali" quale maggiormente rispondenti, sia per la partecipazione senza rappresentanti (88,27%), sia con rappresentanti (80,13%).

Fonte: Banca dati Perla PA""

L'ultimo prospetto rappresenta le pubbliche amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo suddivisa per ripartizione geografica.

Si deve evidenziare che solo per quanto concerne il Nord e le Isole il numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo è inferiore rispetto a quelle che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo.

Dal dettaglio relativo all'anno 2011 si nota come la ripartizione geografica delle amministrazioni è così suddivisa:

-nel Nord, il numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, rappresentano rispettivamente il 62,82% e il 64,29%.

- nel Centro Italia, il numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, rappresentano rispettivamente il 17,95% e il 19,39%.

- al Sud, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, rappresentano rispettivamente il 12,18% e il 13,27%.

- nelle Isole, le amministrazioni che hanno comunicato partecipazioni a fondazioni con e senza propri rappresentanti negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 7,05% e il 3,06%.

Il dettaglio del prospetto mostra, per l'anno 2011, la prevalenza delle amministrazioni localizzate al  Nord Italia quali maggiormente rispondenti sia per la partecipazione alla gestione delle fondazioni senza rappresentanti propri (64,29%), che per la medesima partecipazione con propri rappresentanti (62,82%).

Allegato - Normativa di riferimento

L. 27-12-2006 n.296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

1. 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.


 


1. 588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (217) (218) (219).


(217) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(218) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

(219) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

 


1. 589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno (220) (221).


(220) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(221) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

 


1. 590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea (222) (223).


(222) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(223) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.


1. 591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (224).


(224) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.


1. 592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono aggiunte le seguenti: «; gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge».


 


1. 593. [Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita (225] (226).


(225) Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 16 marzo 2007.

(226) Comma abrogato dal comma 43 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

L. 24-12-2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

3. 43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.


SENTENZA N. 190 ANNO 2008

lA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 587 a 591 e 1221 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 5 e il 6 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 12 e 13 del registro ricorsi 2007.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza dell'11 marzo 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 5 marzo, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), fra le quali anche quelle concernenti l'art. 1, commi da 587 a 591, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 116, 117 e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle norme del Titolo VI del predetto d.P.R. n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificate dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

La ricorrente impugna le suddette disposizioni nella parte in cui stabiliscono che: le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali devono comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica alcuni dati e, segnatamente, l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (comma 587); nel caso di inosservanza del predetto obbligo (mancata o incompleta comunicazione dei dati), è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (comma 588); nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati ed inosservanza del divieto di erogazione di cui al comma 588, viene detratta dai fondi, trasferiti a qualsiasi titolo dallo Stato a quella amministrazione nel medesimo anno, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell'anno (comma 589); le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri fissati dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea (comma 590); i dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591).

Le suddette norme sono - secondo la Provincia autonoma di Bolzano - costituzionalmente illegittime sotto molteplici profili.

In primo luogo esse introdurrebbero anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria provinciale, non consentiti dal potere di coordinamento della finanza regionale o provinciale. Esse, inoltre, non conterrebbero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli, incidenti peraltro sulla materia dell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, attribuita alla potestà legislativa primaria della Provincia dall'art. 8, n. 1, dello statuto speciale.

Esse arrecherebbero, altresì, una lesione alla competenza provinciale in tema di finanza locale nonché alla stessa autonomia finanziaria provinciale, limitando la spesa delle amministrazioni provinciali e locali relativa alla loro partecipazione in consorzi e società attraverso il meccanismo sanzionatorio della riduzione dei trasferimenti erariali.

La previsione del meccanismo di ridimensionamento delle entrate provinciali, in caso di esercizio da parte della Provincia della propria autonomia di spesa non accompagnata dalla comunicazione dei dati di cui al comma 587, sarebbe poi irrazionale e tale da determinare una palese disparità di trattamento fra enti territoriali.

Sarebbe, infine, violato l'art. 104 dello statuto, non essendo stata rispettata la particolare procedura rinforzata ivi prevista per la modifica del quadro statutario concernente l'autonomia finanziaria provinciale ad opera del legislatore statale.

Con particolare riferimento al comma 589, poi, la Provincia ricorrente deduce che, nella parte in cui dispone una riduzione dei trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Bolzano, ove quest'ultima ometta di comunicare o comunichi in maniera incompleta i dati relativi alla partecipazione a consorzi o società e continui ad erogare somme a favore di tali enti partecipati o dei suoi rappresentanti negli organi di governo degli stessi, sarebbero violate le norme del Titolo VI dello statuto e le relative norme di attuazione le quali garantiscono alle Province una compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

2.- La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato in data 26 febbraio 2007, depositato il successivo 6 marzo, ha impugnato, insieme ad altre disposizioni della stessa legge, i commi 588, 589 e 590 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, nonché il comma 1221 del medesimo art. 1.

In particolare, la Provincia di Trento ha censurato i citati commi 588, 589 e 590, sostenendo che essi violano la competenza legislativa primaria provinciale di cui all'art. 8. n. 1, dello statuto, in materia di organizzazione provinciale, l'autonomia finanziaria della Provincia e le sue competenze in materia di finanza locale quali risultano dal Titolo VI dello statuto (in specie dall'art. 80) e dal d.lgs. n. 268 del 1992 e, «nella misura in cui siano considerati più favorevoli, dagli artt. 117, terzo comma (in relazione al coordinamento della finanza pubblica), e 119, primo comma, Cost., là dove garantisce autonomia di spesa», non introducendo princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli.

I richiamati commi sarebbero altresì lesivi: dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto immediatamente applicabili nel territorio provinciale in una materia di competenza provinciale; dell'autonomia finanziaria degli enti locali; del principio di ragionevolezza e proporzionalità, nella parte in cui pongono un vincolo (il divieto di spesa) irragionevole, non proporzionato e non pertinente al fine perseguito che è quello del «rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea», ed introducono un meccanismo sanzionatorio privo di una specifica ragione finanziaria, non connesso ad alcuna violazione delle regole del patto di stabilità o di altra regola relativa alle spese e del tutto estraneo al sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Provincia autonoma in tal modo ledendo le prerogative provinciali e degli enti locali.

La Provincia autonoma di Trento impugna, altresì, il comma 1221 del medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui stabilisce che, in relazione alla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti degli enti territoriali che abbiano causato una violazione per la quale lo Stato sia chiamato a rispondere sul piano comunitario, ove non sia stata raggiunta l'intesa - prescritta dal comma 1220 - per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, all'adozione del predetto decreto «provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Tale norma - ad avviso della ricorrente - violerebbe in primo luogo «l'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale e, qualora più favorevole, dall'art. 119 della Costituzione, in virtù della quale delle risorse delle regioni e province autonome non si può disporre con atto amministrativo statale». Essa lederebbe altresì: il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, comma primo, della Costituzione, «che […] vieta di affidare la soluzione della controversia tra amministrazioni ad una delle due confliggenti»; l'art. 24 della Costituzione, in quanto la procedura in esso delineata porterebbe alla creazione di un titolo esecutivo contro una Regione o Provincia autonoma formato direttamente dall'asserito creditore, al di fuori di ogni garanzia giurisdizionale; l'art. 113 della Costituzione, in quanto non prevede, «avverso il decreto del Presidente del Consiglio, alcuna via di sindacato giurisdizionale, lasciando così pensare che in assoluto non ne esista alcuna»; infine, il principio di certezza del diritto, «sia per il dubbio recato sull'esistenza di un qualunque rimedio, sia - ammesso che il rimedio esista, come deve esistere - per l'incertezza su quale esso sia, se la giurisdizione ordinaria […] o quello della giurisdizione amministrativa, trattandosi di contestare un provvedimento dell'amministrazione».

In subordine, la ricorrente osserva che la norma sarebbe illegittima anche sotto altro profilo, nella parte in cui assegna la competenza decisoria statale all'organo monocratico Presidente anziché all'organo collegiale Governo, sede, quest'ultima, sempre considerata, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, quella in grado di garantire il bilanciamento delle esigenze contrapposte, all'interno della quale lo statuto speciale assicura alla Provincia la facoltà di far sentire la propria voce, attraverso la partecipazione - sia pure senza diritto di voto - del proprio Presidente.

3.- In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Secondo la difesa erariale, la misura prevista dal comma 587 dell'art.1 della legge finanziaria per il 2007 non sarebbe lesiva delle competenze legislative delle ricorrenti, avendo la funzione di consentire la raccolta di dati statistici sulla cui base rendere trasparente la spesa pubblica nazionale, al fine di definire misure di razionalizzazione unitarie, di competenza statale, mentre le sanzioni stabilite per il caso di mancata comunicazione dei dati configurerebbero disposizioni generali di coordinamento della finanza pubblica.

In riferimento al comma 1221 dell'art. 1 della medesima legge n. 296 del 2006, la difesa erariale premette che la nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 configura il diritto dello Stato di rivalersi nei confronti delle amministrazioni che abbiano causato la violazione di cui questi deve rispondere sul piano comunitario.

Pertanto, se può essere ragionevole far precedere l'accertamento di tale diritto da una congrua fase di trattative, altrettanto conforme all'ordinamento è che, in mancanza di intesa, si proceda unilateralmente secondo il metodo tradizionale dell'ingiunzione fiscale e/o dell'accertamento in tema di entrate patrimoniali dello Stato. Nella specie sarebbero rispettate tutte le garanzie procedimentali; è assicurata la partecipazione della componente delle autonomie al processo valutativo della pretesa (il parere obbligatorio della Conferenza unificata); infine sussiste la possibilità del ricorso alle sedi giurisdizionali. L'esecutività del titolo è - secondo la resistente - nel sistema, ma non sono esclusi né la sospensione dell'esecuzione né tanto meno l'annullamento giurisdizionale della pretesa statale.

Quanto alla dedotta preclusione per la Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri che dovrebbe essere chiamato ad attivare la pretesa statale, la difesa erariale osserva che la pretesa vantata dalla ricorrente appare del tutto inopportuna, stante il voluto carattere unilaterale dell'ingiunzione, oggetto di decisione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

4.- All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.- La Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento, con due distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

1.1.- Le impugnazioni aventi ad oggetto l'art. 1, commi da 587 a 591 e comma 1221, della legge n. 296 del 2006, sono qui trattate separatamente rispetto alle altre questioni promosse nei suddetti ricorsi e, in quanto formulate in riferimento a profili e con argomenti in parte coincidenti, vanno riunite per essere decise con la medesima sentenza.

2.- Le norme di cui ai commi da 587 a 591 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 sono censurate nella parte in cui pongono in capo anche alle amministrazioni pubbliche regionali e locali l'obbligo di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi ed a società (comma 587, censurato dalla sola Provincia autonoma di Bolzano), dati che devono essere resi pubblici ed esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica, in relazione ai quali il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591, censurato anch'esso dalla sola Provincia autonoma di Bolzano). Esse stabiliscono altresì che, in caso di mancata o incompleta comunicazione dei predetti dati, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (comma 588); infine, nell'ulteriore ipotesi in cui alla mancata o incompleta comunicazione dei dati segua l'inosservanza del divieto di erogazione di cui al comma 588, viene detratta dai fondi, trasferiti a qualsiasi titolo dallo Stato a quella amministrazione nel medesimo anno, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell'anno (comma 589).

Secondo le ricorrenti tali previsioni - in contrasto con quanto statuito dal comma 590 del medesimo art. 1 - non introducono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli. Esse sarebbero, pertanto, costituzionalmente illegittime, in quanto lesive della competenza legislativa primaria assegnata alla Provincia dall'art. 8, n. 1, dello statuto, in materia di ordinamento degli uffici provinciali, dell'autonomia finanziaria ed in specie dell'autonomia di spesa della Provincia e delle sue competenze in materia di finanza locale, nonché dell'autonomia finanziaria degli enti locali, come riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Le predette norme sarebbero, inoltre, costituzionalmente illegittime, in quanto il meccanismo di ridimensionamento delle entrate provinciali, previsto in caso di esercizio da parte della Provincia della propria autonomia di spesa non accompagnata dalla comunicazione dei dati di cui al comma 587, sarebbe irrazionale e determinerebbe una palese disparità di trattamento fra enti territoriali, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La Provincia autonoma di Trento impugna anche il comma 1221 del medesimo art. 1, nella parte in cui stabilisce che, in relazione alla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti degli enti territoriali che abbiano causato una violazione per la quale lo Stato sia chiamato a rispondere sul piano comunitario, ove non sia stata raggiunta l'intesa per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante la determinazione dell'entità del credito dello Stato, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, all'adozione del predetto decreto «provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Tale norma violerebbe l'autonomia finanziaria provinciale, il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, il diritto di agire e difendersi in giudizio della Provincia, il diritto alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione nonché il principio di certezza del diritto.

3.- Le questioni prospettate dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione sono inammissibili.

Questa Corte ha più volte affermato che le Regioni e le Province autonome possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali o provinciali (così, fra le tante, sentenze n. 401 del 2007, n. 116 del 2006, n. 383 del 2005). Nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione provinciale (fra le tante, sentenze n. 401 del 2007 e n. 116 del 2006).

4.- Inammissibili sono anche le censure sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione al comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

Alcune censure sono state dedotte, infatti, in riferimento a parametri costituzionali - gli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione nonché in relazione al principio di certezza del diritto - estranei al riparto di competenze, senza che la loro asserita lesione comporti una violazione dell'autonomia finanziaria provinciale. La censura relativa alla pretesa lesione dell'autonomia finanziaria provinciale è priva di ogni motivazione e deve, dunque, essere dichiarata inammissibile.

4.- Ancora in via preliminare, deve osservarsi che le censure inerenti alla violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e degli enti locali, promosse nei confronti dei commi 587, 588, 589 e 590 del medesimo art. 1, devono essere valutate alla stregua delle norme dello statuto (e relative norme di attuazione). Tuttavia, come affermato da questa Corte, il vincolo del rispetto dei princípi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione - pure invocato dalle ricorrenti - si impone anche alle Province autonome nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale (così fra le altre, sentenze n. 82 del 2007, n. 88 del 2006): vi è, pertanto, sotto questo aspetto, una sostanziale coincidenza tra limiti posti alla autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia ordinaria dall'art. 119 della Costituzione e limiti posti all'autonomia finanziaria delle Province autonome dallo statuto speciale.

5.- Nel merito, le questioni proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 12 del 2007) nei confronti dei commi 587 e 591 dell'art. 1 della medesima legge n. 296 del 2006 non sono fondate.

L'obbligo posto dal comma 587 in capo alle amministrazioni pubbliche regionali e locali di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi ed a società - così come la previsione che tali dati siano resi pubblici ed esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica, ed in relazione ad essi il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591) - mira a garantire all'amministrazione centrale una adeguata conoscenza della spesa pubblica complessiva in vista dell'adozione di misure di finanza pubblica nazionale idonee ad assicurare il rispetto dei parametri fissati nel patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. Tali disposizioni sono, infatti, volte a consentire l'acquisizione e l'elaborazione a livello centrale (il coordinamento) dei predetti dati telematici, in possesso delle amministrazioni regionali e locali, allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 240 del 2007).

Esse, pertanto, costituiscono legittimo esercizio della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica che è limite all'autonomia finanziaria delle medesime Province autonome (sentenza n. 82 del 2007).

6.- Le questioni proposte in relazione ai commi 588, 589 e 590 del citato art. 1 sono invece fondate.

La previsione del divieto di erogazione di somme in favore di consorzi e società partecipate dalle amministrazioni territoriali, nel caso di inadempimento da parte di queste ultime dell'obbligo di comunicazione dei dati stabilito dal comma 587, contenuta al comma 588, costituisce un illegittimo vincolo all'autonomia di spesa della Provincia di Bolzano, nonché all'autonomia finanziaria degli enti locali, garantite dal Titolo VI dello statuto speciale e, con disposizioni non unilateralmente derogabili dal legislatore statale, dalle relative norme di attuazione introdotte dai decreti legislativi nn. 266 del 16 marzo 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e 268 del 16 marzo 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e dal D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) nonché dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria).

Questa Corte ha più volte affermato che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti per le Regioni e le Province autonome, le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa imposti a Regioni ed enti locali, le quali operano nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti (in questo senso v. sent. n. 169 del 2007; sent. n. 412 del 2007),

Nella specie, la violazione del suddetto obbligo di comunicazione non incide sul complessivo limite di spesa da parte della Regione o dell'ente locale. Pertanto, non può ritenersi che la previsione sanzionatoria di cui al comma 588 a carico delle amministrazioni regionali e locali che non abbiano comunicato i dati prescritti dal comma 587 costituisca - come affermato dal comma 590 - principio di coordinamento della spesa pubblica, vincolante anche per le Regioni e le Province autonome.

Sulla base dei medesimi argomenti devono ritenersi fondate anche le censure sollevate nei confronti del comma 589 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 in riferimento agli artt. 69-71, 75 e 78 dello statuto speciale e, in particolare, all'art. 5 della legge n. 386 del 1989 e all'art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 268 del 1992.

Il predetto comma 589 sanziona la violazione del divieto di erogazione delle somme in favore delle società e dei consorzi partecipati dalle amministrazioni regionali o locali, - stabilito dal comma 588 e conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati cui al comma 587 - con la detrazione dai fondi erariali a qualsiasi titolo trasferiti alle medesime Regioni ed enti locali di una somma pari alla spesa sostenuta nell'anno dagli stessi, anche in tal caso senza alcuna connessione con la violazione di un limite complessivo di spesa imposto a Regioni ed enti locali. Anche la previsione di tale sanzione non costituisce dunque principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - in contrasto con quanto affermato dal comma 590 - ed è quindi lesiva dell'autonomia di spesa e, più in generale, dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dei commi 588, 589 e 590 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

7.- È, infine, non fondata la questione sollevata, in via subordinata, dalla Provincia autonoma di Trento, nei confronti del comma 1221 dello stesso art. 1 della legge n. 296 del 2006 in riferimento all'art. 52, comma 4, dello statuto speciale, il quale stabilisce che il Presidente della Provincia autonoma interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia. Tale norma è impugnata nella parte in cui assegna la competenza ad adottare il provvedimento esecutivo di cui al comma 1220 (il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento), nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con gli enti territoriali obbligati, all'organo monocratico Presidente del Consiglio dei ministri anziché all'organo collegiale Governo.

Appare, infatti, priva di fondamento la pretesa della Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri volta a determinare l'entità del credito dello Stato e le modalità ed i termini di pagamento dello stesso da parte degli enti territoriali obbligati, stante l'esclusiva spettanza del provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, non essendo stata raggiunta l'intesa prescritta dal citato comma 1220.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione nonché al principio di certezza del diritto ed all'autonomia finanziaria delle Regioni, di cui alle norme del Titolo VI del D.P.R. 31 agosto del 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 588, 589 e 590, della legge n. 296 del 2006;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 8, n.1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989 n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988 n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), al decreto legislativo del 16 marzo 1992 n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 1/2010

Oggetto: Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti: pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC.

1. Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e dei dati sulle assenze del personale
Diverse recenti disposizioni di legge prevedono adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto on line, di dati inerenti il personale e le attività delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico (anche) attraverso gli strumenti della trasparenza e della conoscibilità e diffusione delle informazioni.
Tra queste disposizioni, particolare attenzione è stata rivolta dal Dipartimento della funzione pubblica all'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che ha previsto l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.
Con circolari n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del 12 ottobre 2009, ai cui contenuti integralmente si rinvia (fatte salve le ulteriori indicazioni contenute nel prosieguo della presente circolare, relative all'art. 11 del d.lgs. 150/2009), il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato le modalità operative per l'applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul proprio sito internet, una apposita procedura per la compilazione on line dei curricula e dei dati relativi alle retribuzioni.
Inoltre, sempre sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo funzionepubblica.it/dirigenti2009, è costantemente aggiornato un servizio di FAQ con cui si forniscono chiarimenti e precisazioni in relazione alle problematiche che vengono segnalate dalle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa.
L'art. 21 della legge n. 69 del 2009 prevede, come sopra ricordato, l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare i tassi di assenza/presenza del personale. Vale rammentare, in questa sede, che tale disposizione si inserisce nel quadro più generale dei provvedimenti adottati, sin dall'inizio della legislatura, per combattere il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione.
Al riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con le circolari n. 1 e n. 7 del 2009 e n. 7 e n. 8 del 2008 in relazione all'interpretazione ed applicazione, in particolare, dell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), si ritiene utile segnalare che con D.M. 18 dicembre 2009 (in corso di pubblicazione) è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'art. 55-septies, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009).
Il decreto ministeriale fissa, infatti, le nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno ampliate rispetto all'attuale previsione, mentre saranno contestualmente disciplinate specifiche deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie.
- Art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni ed ai dipendenti delle stesse è stata confermata dal legislatore anche con i più recenti interventi normativi di riforma.
L'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", contiene la regolamentazione della "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni, intesa come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni" relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività.
In particolare, il comma 8 impone ad ogni amministrazione l'obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al Programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni. Le lett. f) e g) del comma 8 prevedono la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti.
Tale pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già prevista dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009.
Al fine della corretta applicazione delle disposizioni si ritiene utile fornire di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni.
- Amministrazioni destinatarie
A differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, le cui prescrizioni sono dirette, per esplicita previsione, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il d.lgs. n. 150 del 2009 non si applica direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Infatti, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 15 del 2009, l'art. 74, comma 3, del decreto legislativo prevede che, con l'adozione di uno o più dPCM, siano determinati limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che fino all'entrata in vigore di ciascuno di tali provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si continui ad applicare la normativa previgente.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri resta, pertanto, soggetta al solo obbligo previsto dall'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009, e ad essa non è applicabile il regime sanzionatorio contenuto nel comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009.
A norma del comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione; in quanto tale deve essere garantito su tutto il territorio dello Stato.
Inoltre, l'art. 16, comma 1, dispone la diretta applicazione negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali delle disposizioni di cui all'art.11, commi 1 e 3. In particolare, il comma 3 impone di garantire "la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance", nel cui ambito si può ritenere si collochino anche gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8. Si deve, pertanto, ritenere che anche il comma 8 dell'art. 11 costituisca norma di immediata applicabilità per le amministrazioni regionali e locali, pur non essendo richiamato esplicitamente dall'art. 16.
- Pubblicazione dei dati relativi ai curricula vitae e alle retribuzioni
La disposizione dell'art. 11, comma 8, lett. f), del d.lgs. n. 150 del 2009 prevede che l'obbligo di pubblicazione dei curricula riguardi sia i dirigenti, sia i titolari di posizioni organizzative (questi ultimi non contemplati dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009).
Per quanto attiene all'obbligo di pubblicazione dei dati sulle retribuzioni, l'art. 11, comma 8, lett. g), fa riferimento ai soli dirigenti; la norma impone, inoltre, di evidenziare specificamente le componenti retributive variabili e quelle legate al risultato.
Le disposizioni dell'art. 11, comma 8, lettere f) e g), a differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, non richiamano espressamente i segretari comunali e provinciali. Tuttavia, la ratio di entrambe le normative, il loro collegamento sistematico e la funzione dirigenziale ricoperta da tali funzionari nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali conducono a ritenere che anche essi siano ricompresi nella previsione di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.
Infine, deve evidenziarsi che l'art. 11, comma 8, lett. h), del d.lgs. n. 150 del 2009 estende gli obblighi di pubblicazione dei CV e dei dati sulle retribuzioni anche a "coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo". La pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del sito internet di ciascuna amministrazione dovrà, pertanto, essere integrata con le informazioni concernenti tali soggetti.
- Sanzioni
Il d.lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 9, prevede uno speciale regime sanzionatorio per il caso di "mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione" di cui al comma 8. Tale sanzione consiste nel "divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti".
Si raccomanda pertanto a tutte le amministrazioni, ed in particolare ai dirigenti degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell'ambito di ciascun ordinamento, è affidata la competenza relativa agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e all'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, di porre la massima cura e puntualità nell'effettuare le pubblicazioni richieste dalle norme, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione della sanzione.
La stessa cura, si ricorda, è richiesta a ciascun dirigente, in quanto responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae.
- Denominazione della apposita sezione del sito istituzionale
L'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009 indica il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni: "Trasparenza, valutazione e merito".
A tale riguardo, può ritenersi superata l'indicazione relativa al titolo "Operazione trasparenza" di cui alla circolare n. 3/2009.

2. Anagrafe delle Prestazioni
L'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni, il cui obiettivo principale deve essere individuato nel contenimento della spesa pubblica attraverso la raccolta ed il monitoraggio dei dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.
L'Anagrafe delle prestazioni consiste, infatti, in un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi.
Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
Il comma 15 dello stesso art. 53 sancisce che il mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche comporta l'impossibilità per le stesse di conferire nuovi incarichi.
In questa sede si ritiene opportuno ricordare che l'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito anagrafeprestazioni.it, un sistema per la gestione informatizzata di tutte le comunicazioni relative agli incarichi.
Di fatto, l'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica introdotta dalla circolare di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001.
Le amministrazioni tenute all'adempimento si debbono, quindi, registrare sul sito e fornire, entro e non oltre le scadenze previste dalla normativa, i dati richiesti per ciascun incarico da comunicare. In particolare:

• i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico;

• i dati descrittivi dell'incarico affidato;

• i dati relativi al compenso previsto e ai compensi erogati.

Il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà l'adempimento ancora più agevole, con strumenti di facilitazione all'inserimento e di ricerca dei dati. Per arrivare a tale risultato è necessario introdurre un più dettagliato sistema di catalogazione delle informazioni, che necessita della richiesta di ulteriori dati utili.
Per una precisa descrizione del sistema si rimanda alle note esplicative che saranno pubblicate nella fase di avviamento della nuova applicazione, la quale prevede, tra le novità che verranno introdotte, che la comunicazione alla banca dati "Anagrafe" debba essere fatta anche in caso di dichiarazione negativa, da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni.
Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, sarà richiesta una nuova informazione riguardante il codice meccanografico utile per la creazione di un'anagrafica completa delle scuole.
E' indispensabile che ogni amministrazione, oltre a registrarsi, comunichi tempestivamente all'Anagrafe tutte le variazioni occorse in relazione ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi (in caso di loro trasformazione o cessazione), ai dati di classificazione.
Le successive modifiche dell'art. 53 del decreto legislativo n.165 del 2001, hanno aggiunto (comma 16) nuovi obblighi a carico delle amministrazioni già tenute alla trasmissione dei dati all'Anagrafe delle prestazioni. Ci si riferisce, in particolare, alla pubblicità degli incarichi, da effettuarsi autonomamente rendendo accessibili al pubblico, sui propri siti internet, gli elementi indicati dalla norma per incarichi a consulenti e collaboratori esterni.
Il Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, il compito di adottare misure di pubblicità e trasparenza degli incarichi. A tale fine, è stata istituita sul sito internet del Dipartimento stesso una apposita sezione denominata "Operazione Trasparenza", all'interno della quale sono raccolti e pubblicati i dati relativi anche all'Anagrafe delle prestazioni.
Come previsto dal medesimo art. 53, comma 14, il Dipartimento della funzione pubblica provvede a trasmettere annualmente alla Corte dei conti "l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".
Infine, il comma 16-bis dello stesso art. 53 (aggiunto dall'art. 47 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009) attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la possibilità di disporre - tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica e d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - verifiche in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull'Anagrafe delle prestazioni.

3. CONSOC
Ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime.Si sottolinea l'importanza della comunicazione, da effettuarsi attraverso la procedura informatizzata disponibile sul sito internet consoc.it.
A partire dal corrente anno, per garantire una maggiore completezza e correttezza delle informazioni, i dati raccolti saranno relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente. Per la dichiarazione relativa all'anno 2010 dovranno quindi essere comunicati gli elenchi dei consorzi e delle società a totale o a parziale partecipazione presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell'anno 2009.
Si segnala, infine che il Dipartimento della funzione pubblica, cui è demandato il generale compito di coordinamento delle pubbliche amministrazioni e di monitoraggio e verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alla "trasparenza", provvederà ad inviare periodicamente alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione previsti dalle normative richiamate dalla presente circolare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Renato Brunetta