Parere Uppa n.47/08

Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito ad un concorso pubblico per la copertura di cinque posti di dirigente di seconda fascia

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Parere UPPA n.47/08

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro
Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali, il Personale e la Qualifica dei processi e dell'Organizzazione
Ufficio I
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti di dirigente di seconda fascia, in prova, del ruolo dei dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da assegnare al Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma, bandito con Decreto n. 61074 del 15 giugno 2007 e pubblicato sulla G.U. - IV^ serie speciale "Concorsi ed Esami" - n. 50 del 26 giugno 2007.

Si fa riferimento alla nota n. 56448 del 21 maggio 2008 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 28 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare l'amministrazione, che sta procedendo alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del bando di concorso in oggetto ai fini dell'approvazione della relativa graduatoria di merito, chiede di sapere se il candidato che ha ricoperto due incarichi quadriennali in qualità di componente del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, sia in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 28 d.lgs. 165/2001 per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Come noto, la disposizione richiamata, al comma 2, prevede che al concorso per esami possono essere ammessi, tra gli altri, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea.

Al riguardo è bene evidenziare come l'equiparazione prescritta dall'art. 28 non possa essere il risultato di un'analisi interpretativa, dovendo piuttosto derivare da previsioni esplicite contenute in specifiche fonti normative legislative o regolamentari. E' l'esigenza di certezza del diritto e di garanzia del rispetto dei principi di imparzialità a richiedere che l'equiparazione agli incarichi dirigenziali sia preventivamente e chiaramente definita da apposita disposizione normativa in assenza della quale si rimetterebbe ad una valutazione discrezionale e soggettiva, emessa di volta in volta dalla singola amministrazione, la decisione sull'ammissione o meno di un candidato ad una procedura concorsuale con i rischi di disparità di trattamento e di arbitrarietà che ne potrebbero derivare. L'equiparazione ad un incarico dirigenziale definita normativamente garantisce, infatti, che i requisiti di partecipazione siano oggettivamente ed univocamente riscontrabili da qualunque amministrazione abbia bandito la procedura concorsuale.

Quando si parla di equiparazione con incarico dirigenziale è altresì necessario specificare che tale può ritenersi solo quella riferita tanto al profilo giuridico quanto a quello economico. Un'equiparazione normativa solo sotto il punto di vista del trattamento economico non sarebbe di per sé sufficiente a rendere l'incarico corrispondente anche sul piano giuridico con quello richiesto dal legislatore ai fini dell'accesso ai ruoli della dirigenza.

L'aver ricoperto un incarico dirigenziale presso l'amministrazione pubblica ha, del resto, una valenza sia di tipo organizzativo, che si sostanzia nell'aver avuto la titolarità di funzioni proprie di un posto che nella dotazione organica è qualificato di livello dirigenziale, sia di tipo giuridico, che si esprime nell'essere destinatari di funzioni e responsabilità precise individuate, rispettivamente dall'art. 17 e dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mera equiparazione al dirigente del trattamento economico percepito non fa, dunque, assurgere l'incarico alla tipologia nominata dall'art. 28 d. lgs. 165/2001 e dal bando di concorso che richiama la stessa disposizione.

Tutto quanto ciò premesso, rispetto al caso di specie la fonte normativa di riferimento non prevede l'equiparazione dell'incarico de quo a quelli dirigenziali. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 14 maggio 2007, n. 114, infatti, il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, presso il Dipartimento del Tesoro, è costituito appunto da esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento che svolgono funzioni di consulenza riguardo la trattazione di problemi tecnico scientifici in materia di programmazione economica e finanziaria, il cui trattamento economico è fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Quand'anche, il trattamento economico fosse corrispondente a quello del personale con qualifica dirigenziale, mancherebbero, sotto il profilo giuridico, i presupposti per poter considerare la funzione di consulenza tipica dell'incarico conferito al candidato in questione equiparabile a quella dirigenziale. Manca cioè nella sostanza la chiara indicazione nel citato DPR che l'incarico di esperto è da considerare equiparato ad uno di livello dirigenziale.

Alla luce delle disposizioni normative richiamate e delle considerazioni formulate lo scrivente Ufficio è del parere che il soggetto considerato non sia in possesso dei requisiti richiesti dal legislatore ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro