DPCM Fondo mobilità

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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto, in particolare, altresì il comma 2.3 del suddetto articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo ivi previsto;

Visto l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto l'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto di dover stabilire, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

DECRETA

 

Art. 1

(Finalità e definizioni)

  1. Il presente decretostabilisce, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali è necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del predetto articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto e fermo restando che, salvo disposizioni speciali, la mobilità presuppone il posto disponibile nella dotazione organica, si intende per:

a)      "mobilità volontaria": le procedure avviate dalle amministrazioni pubbliche per ricoprire i propri posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina del comma 1 del medesimo articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

b)     "mobilità volontaria sperimentale": le procedure di mobilità volontaria che interessano sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza per disporre il passaggio diretto. In tal caso l'amministrazione cedente, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di appartenenza;

c)      "bando di mobilità ": il bando che l'amministrazione interessata pubblica per avviare le procedure di mobilità di cui alle lettere a) e b). Tale bando, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione per un periodo pari almeno a trenta giorni, indica i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto, i requisiti e le competenze professionali richiesti e i criteri di scelta degli stessi;

d)     "mobilità d'ufficio": la mobilità disposta all'interno della stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui sono adibiti i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e)      "mobilità obbligatoria tra PA": nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la mobilità disposta, anche senza l'assenso del lavoratore, previo accordo tra amministrazioni pubbliche, in altra amministrazione la cui sede è collocata nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti;

f)       "mobilità funzionale": la mobilità di cui alle lettere d) ed e) disposta o derivante dai criteri definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico, secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

g)       "mobilità preliminare all'indizione di pubblici concorsi": le procedure di mobilità volontaria che le amministrazioni attivano prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

h)     "mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni": la mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che deve essere finanziata con le risorse destinate alle assunzioni in quanto si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non è soggetta a limitazioni delle assunzioni;

i)       "mobilità neutrale per la finanza pubblica": la mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che si svolge, ferma restando la preventiva verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente di destinazione, tra amministrazioni pubbliche interessate ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e per le quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

j)       "fondo per la mobilità ": il fondo previsto dall'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

k)     "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Art. 2

(Mobilità finanziata con il fondo per la mobilità )

  1. In via ordinaria la mobilità si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilità dei loro bilanci, nel rispetto della disciplina prevista per la mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni e per la mobilità per la quale ricorrano le condizioni di neutralità per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i).
  2. Le procedure di mobilità finanziata con il fondo per la mobilità si configurano come speciali. In particolare, è consentito fare ricorso a tale fondo esclusivamente nei seguenti casi:

a)      a fronte di specifiche disposizioni di legge, analogamente a quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.3;

b)     mobilità funzionale, ove previsto il ricorso al fondo. Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che dispone e disciplina la mobilità funzionale specifica di volta in volta le modalità di finanziamento della predetta mobilità, previa verifica, per tale specifico aspetto, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c)      mobilità volontaria e mobilità obbligatoria, purché riconducibili alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica, laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, è necessario reclutare un consistente numero di dipendenti pubblici con riflessi contabili, in termini di oneri, significativi e non piena disponibilità di risorse finanziarie nel proprio bilancio.

  1. Non sono in ogni caso ammesse richieste di utilizzo del fondo per la mobilità nei casi di:

a)      mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni;

b)     mobilità volontaria sperimentale, salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2;

c)      mobilità d'ufficio;

d)     mobilità preliminare all'indizione di pubblici concorsi.

  1. Resta fermo che la mobilità finanziata con il fondo dell'articolo 30, comma 2.3, è consentita nei limiti della disponibilità del fondo medesimo.

 

Art. 3

(Condizioni per accedere all'utilizzo del fondo per la mobilità )

  1. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche dichiarano nel bando di mobilità che intendono avvalersi del fondo per la mobilità, specificando che gli enti, a cui appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto, nel manifestare il loro assenso al trasferimento, devono impegnarsi a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale che sarà trasferito, secondo le modalità previste dall'articolo 4. Il bando indica, altresì, che la conclusione della procedura di mobilità è condizionata dall'effettiva corresponsione all'amministrazione delle risorse del fondo per la mobilità. Per le risorse che le amministrazioni fanno confluire al fondo non si applica l'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012.
  2. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di presentare richiesta motivata, accompagnata dal bando di mobilità, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di utilizzo del fondo per la mobilità. La motivazione della richiesta deve dare evidenza della grave carenza di personale, del rischio per il regolare funzionamento dei servizi, dell'oggettiva indisponibilità di risorse finanziarie in bilancio.
  3. Le amministrazioni pubbliche che richiedono di essere ammesse all'utilizzo del fondo per la mobilità acquisiscono, dalle amministrazioni di provenienza del personale interessato al trasferimento, l'assenso sia alla mobilità, sia al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante, al lordo degli oneri ed imposte a carico dell'amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 4. Esse predispongono, pertanto, un apposito prospetto che dà evidenza delle risorse che confluiranno nel fondo e di quelle necessarie per finanziarie i relativi processi di mobilità.
  4. Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato valutano le richieste di cui al presente articolo, corredate della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno redigono per il Consiglio dei Ministri apposita relazione su:

a)      le istanze pervenute con indicazione dell'ammontare delle risorse richieste,

b)     l'ammontare delle risorse disponibili nel fondo per la mobilità.

  1. Sulla base degli atti di cui al comma 4 il Consiglio dei Ministri delibera sulle priorità di accesso al fondo e sull'accoglimento totale o parziale della richiesta, fermo restando il limite delle disponibilità del fondo. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  2. Nelle ipotesi di mobilità funzionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), finanziata con il fondo per la mobilità, il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione disciplina la procedura da seguire per accedere al fondo.
  3. Alle amministrazioni pubbliche ammesse all'utilizzo del fondo per la mobilità, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite dell'ammontare delle risorse necessarie per corrispondere il trattamento economico del personale trasferito. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le cessazioni a qualsiasi titolo intervenute in ciascun anno del personale coinvolto nelle richiamate procedure di mobilità.
  4. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilità finanzia prioritariamente, in via di anticipazione, la mobilità degli uffici giudiziari e quella connessa all'applicazione della legge n. 56 del 2014.
  5. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato monitora semestralmente la disponibilità del fondo per la mobilità tenuto conto dei flussi finanziari di entrata e di quelli di uscita e ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

 

Art. 4

(Modalità di alimentazione del fondo per la mobilità)

  1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il fondo per la mobilità, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento al capitolo n. 3606 di capo X dell'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. Rimangono acquisite al fondo le risorse che si rendono disponibili all'atto della cessazione dal servizio del personale trasferito a valere sul fondo medesimo.
  2. Nel caso in cui l'Amministrazione che si sia impegnata a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale da trasferire ai sensi del precedente articolo 3, comma 1,  non provveda entro il 30 giugno di ciascun anno ovvero, nell'anno in cui avviene il trasferimento, entro due mesi dalla data dello stesso, qualora questo avvenga dopo il 30 aprile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede al recupero delle somme non versate, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ad essa spettanti a carico del bilancio dello Stato. Qualora la riduzione non sia possibile per carenza di risorse iscritte in bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'Agenzia delle entrate, gli importi da recuperare nei confronti dell'Ente, a valere sulle entrate a qualsiasi titolo dovute allo stesso e riscosse tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo 9  luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato e riassegnati al Fondo per la mobilità.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

per                                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze