Allegato 1 - Relazione

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Allegato 1

 

Tabella dei provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale che menzionano oneri informativi

Anno 2014

 

num.
G.U.

Tipologia atto

Estremi

Oggetto

Amm.ne

Oneri introdotti/eliminati

Oneri già previsti

Pubblicazione

Descrizione

Informazioni dalle amministrazioni/
Contributi delle associazioni

99

DM

24/04/2014, n. 126

Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006

Min Ambiente

X
(eliminati)

 

 

Il DM prevede i seguenti oneri amministrativi:
1. Entro i termini previsti dalla norma, la società concessionaria trasmette al Min. Ambiente lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l'interoperabilità dei software gestionali e per l'accreditamento dell'interfaccia con il SISTRI [art. 3];
2. Il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto o che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI - Area movimentazione - completando anche la parte relativa al produttore; qualora detto impianto è ubicato al di fuori della Campania, il gestore, non essendo obbligato al SISTRI, controfirma la scheda SISTRI all'atto dell'accettazione presso l'impianto [art. 5];
3. Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it [art. 6].

Amministrazione
Oneri eliminati
Il dm del 24 aprile 2014, n. 126 è stato emanato per perseguire obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del dl 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In particolare, ai sensi dell'art. 11 del dl sopra menzionato, il provvedimento introduce misure di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, implementando modalità di gestione della documentazione necessaria al trasporto e alla gestione dei rifiuti in caso di micro raccolta e intermodalità. Con l'adozione del predetto decreto gli utenti Sistri hanno potuto adottare modalità di gestione dei documenti di accompagnamento al trasporto dei rifiuti razionalizzate e agevolate.

CNA
Nonostante la riduzione del numero di soggetti obbligati permangono oneri e criticità del SISTRI.  Inoltre, a fronte del mancato funzionamento del sistema,  è stato introdotto l'obbligo di pagamento del contributo d'iscrizione.

Confindustria
Il decreto non introduce nuovi oneri informativi, ma razionalizza la modalità di comunicazione tra imprese e SISTRI. Di conseguenza, si tratta di oneri proporzionati.

195

DM

3/06/2014, n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

Min Ambiente

X

(eliminati)

 

 

Il decreto disciplina:
a. requisiti tecnici e finanziari che le imprese e i responsabili tecnici devono dimostrare di possedere per poter richiedere l'iscrizione all'albo (artt. 10,11);
b. modalità di invio telematico delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'albo (art.14);
c. termini e modalità di iscrizione all'albo,specificando tutta la documentazione che deve essere allegata all'istanza (artt. 16 e 17).

Amministrazione

Oneri eliminati

 

Il DM 120/2014non introduce oneri a carico delle imprese obbligate; infatti, sono stati modificati, semplificandoli, gli obblighi informativi a carico delle imprese iscritte o che intendono iscriversi mediante l'utilizzazione del sistema telematico per i pagamenti dei diritti annuali e per le trasmissioni Albo/impresa, l'acquisizione d'ufficio, da parte dell'Albo, delle informazioni che invece dovevano essere fornite dalle imprese, una minore richiesta di documenti e la previsione di procedure semplificate per i rinnovi delle iscrizioni.
CNA
Sono state introdotte diverse forme di semplificazione, quali la sostituzione della perizia giurata con un'attestazione, diverse forme di autocertificazione e riduzione dei tempi di rilascio della documentazione. Al contempo, è stato incrementato il ruolo del responsabile tecnico, poiché ne sono stati ampliati compiti e responsabilità.

 

Confindustria

Il decretointroduce e al contempo elimina oneri informativi. Nel complesso, tuttavia, vengono richiesti minori oneri informativi alle imprese obbligate (es. i dati già in possesso della PA vengono acquisite autonomamente dall'Albo).

 

Confartigianato

Nuovi oneri introdottirelativamente alla figura del responsabile tecnico che viene "professionalizzata" e che viene sottoposta anche ad un esame di idoneità. I responsabili tecnici possono essere sia i titolari d'azienda sia consulenti esterni ad essa.

296

DM

02/12/2014

Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.

Min Ambiente

X

 

 

Le linee guida prevedono che gli operatori forniscano all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti. A tal fine, ogni operatore realizza un database consultabile "on   line" in cui devono essere memorizzati i  valori di potenza. Gli operatori devono anche comunicare eventuali variazioni.

Amministrazione

Oneri introdotti

Gli operatori sono tenuti a fornire all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle Linee Guida, ai sensi del dl 18 ottobre 2012, n. 179. La banca dati prevista permette un maggior controllo da parte delle Autorità indipendenti competenti, il monitoraggio continuo delle emissioni elettromagnetiche da parte dei sistemi di telecomunicazione e la possibilità di individuare situazioni critiche. Le specifiche e la procedura di gestione della banca dati scaturiscono da metodi in atto anche per altre normative in campo ambientale, prima fra tutte il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevedono la predisposizione di una banca dati, da parte del gestore, resa accessibile alle Autorità competenti che può estrarre i dati di interesse. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 22 febbraio 2001, l'attività di controllo necessita della disponibilità dei dati da parte dei gestori.

 

Confindustria

Il decretointroduce nuovi adempimenti informativi, che comportano oneri economici aggiuntivi. Si ritiene tuttavia che gli oneri siano proporzionati rispetto al beneficio realizzato dalla norma che consente di uniformare le modalità operative e i parametri di riferimento dei controlli a livello nazionale e ridurre notevolmente gli oneri di contenzioso.

299

DPCM

17/12/2014

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015

Min Ambiente

 

X

 

Il provvedimento approva il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare fino alla prima entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Amministrazione
Si evidenzia che il DPCM 17/12/2014 non ha introdotto o eliminato oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese.

116

DM

03/02/2014

Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche

Min Beni e Attività Culturali

X

 

 

Il DM prevede che:

1. Nel caso di produzione svolta presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione va comprovata dalle fondazioni mediante acquisizione di copia del documento rilasciato dalla SIAE, e trasmissione all'Amministrazione vigilante di una dichiarazione del legale dell'organismo ospitante (autocertificazione) attestante che lo spettacolo non viene utilizzato per fruire di contributi a valere sul Fondo unico [art. 2, comma 5];

 

2. Le fondazioni comunicano, anche in via telematica, secondo gli schemi stabiliti dal DG competente : a) programmi di attività realizzata nell'anno precedente; b) relazione analitica sull'attività svolta; c) sintesi dell'attività con indicazione delle tipologie della produzione e delle singole rappresentazioni/esecuzioni; d) valori contabili; e) attestazioni relative al rispetto di quanto previsto dall'art. 4 [art. 5];

3. L'erogazione della prima rata avviene previa presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio e del DURC; la seconda rata successivamente alla presentazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del DURC [art. 5]

Amministrazione

1: oneri già previsti dal DM 29 ottobre 2007 (art. 2, c. 4);
2, lettere a) b) c) ed e): oneri già previsti dal DM 29 ottobre 2007 (art. 5, c. 4);
2, lettera d): nuovi oneri;
3: nuovi oneri (acquisizione del DURC)

159

Circolare

20/06/2014,
n. 103

Norme per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Min Beni e Attività Culturali

 

X

 

La circolare disciplina le norme per l'ammissione a premi e menzioni speciali non accompagnate da apporto economico. Prevede oneri nei seguenti articoli:

Art. 2, modalità di compilazione e di presentazione della domanda. È previsto che la domanda dovrà essere corredata:dal questionario,dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e da ulteriore documentazione (dichiarazione dalla quale risulti che le pagg. pubblicitarie sono state,per l'annata per la quale si richiede il contributo,inferiori al 50% delle pag complessivamente pubblicate;eventuale programma di massima della pubblicazione; dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti;autocertificazione di iscrizione presso il R.O.C.; dichiarazione sostitutiva,a firma del legale rappresentante,del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali dovuti;autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;

Art. 4,modalità di presentazione della domanda (con plico raccomandato;consegnata a mano;con PEC).

Amministrazione
L'accesso ai premi, regolato con la circolare ministeriale citata e le modalità di partecipazione e i criteri cui si conforma la Commissione sono rimasti identici.Infatti la legge 5 agosto 1981, n. 146, "disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", art. 25, e il DPR 2 maggio 1983, n. 254, che disciplinavano i contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, sono stati modificati in premi e menzioni speciali non accompagnate da apporto economico, con la Legge n. 147, del 23 dicembre 2013, art. 2, comma 384.

191

DM

01/07/2014

Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Min Beni e Attività Culturali

 

X

 

Il decreto definisce criteri per l'erogazione e modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo. L'art. 3 del decreto, in particolare, stabilisce la documentazione necessaria da allegare alla domanda di ammissione al contributo oltre che le modalità di trasmissione.

Amministrazione
Il DM 1.7.2014 non prevede oneri aggiuntivi, in quanto conferma le previgenti disposizioni normative sulla trasparenza, quelle prescritte dall'art. 9 del D.L. 9 agosto 2013, n. 91, e dalla Legge 14 marzo 2013, n. 33, oltre alle previsioni dei previgenti DD.MM. 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007 che dettavano i criteri per l'assegnazione dei contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

217

DM

9/07/ 2014

Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura».

Min Beni e Attività Culturali

 

 

 

Il decreto prevede la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo, rinviando ai bandi di selezione la definizione delle relative modalità di presentazione.

Amministrazione

 

Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge n. 76/2013, che prevedeva…"per sostenere la tutela del settore dei beni culturali è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura"...

35

DM

16/11/2013, n. 162

Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarietà civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217

Min Interno

X

 

 

Il DM prevede che la domanda per l'accesso al Fondo è presentata dopo la sentenza di primo grado, direttamente o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia di residenza del richiedente o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso sentenza [art. 10]. La domanda sottoscritta dai soggetti deve contenere:

a) dichiarazione di essere vittima di reati previsti dalla norma; b) dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate, a titolo di risarcimento, somme provenienti da altri Fondi previsti dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato. Alla domanda è allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna o dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale [art. 11]

Amministrazione
Il fondo non è stato ancora formalmente istituito e conseguentemente disciplinato, in quanto non sono state determinate le risorse che dovrebbero alimentare lo stesso

61

DM

28/02/2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone

Min Interno

 

X

 

Il DM prevede i seguenti oneri:
1. nelle aree destinate a campeggio, indicare chiaramente le piazzole per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili [punto 2.3, Allegato];
2. nel caso di impianti elettrici, indicare chiaramente a quali circuiti si riferiscono gli apparecchi di manovra [punto 6.1];
3. segnalare quanto previsto dalla norma mediante apposita segnaletica (percorsi d'esodo, mezzi di estinzione, fonti d'approvvigionamento idrico, etc.) [punto 9];
4. indicare, a fianco di ogni apparecchio telefonico, la procedura di chiamata dei soccorsi ed esporre, negli avvisi inerenti la sicurezza, l'elenco dei numeri utili [punto 10.2];
5. compilare il registro della sicurezza [punto 10.4];
6. esporre le istruzioni di sicurezza per il personale e la planimetria [punto 10.5];
7. fornire agli ospiti il regolamento, tradotto in varie lingue, con le informazioni previste dalla norma e fornire la planimetria [punto 10.6]
8. segnalare debitamente l'ubicazione del presidio fisso e del punto segnalazione emergenze[punto B3.2].

Amministrazione
Solo l'onere di cui al punto 5 rappresenta un onere informativo, mentre i rimanenti obblighi rappresentano degli oneri regolatori.
Tale onere informativo non è introdotto ex novo ma è applicazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 151/2011.

62

DM

03/03/2014

Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini

Min Interno

X

 

 

Il DM modifica l'allegato tecnico del DM 9 aprile 1994, per la parte che riguarda i rifugi alpini. In particolare, prevede le seguenti modifiche:
1. obbligo di apposita dichiarazione con cui si attesta che la struttura è frequentata solo da ospiti che pernottano, da elaborare in alcuni casi specifici relativi al dimensionamento delle uscite di sicurezza [aggiunta lettera m) al punto 24 dell'allegato tecnico]

Amministrazione

 

Onere informativo introdotto ex novo.

62

DM

04/03/2014

Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3

Min Interno

 

X

 

Il DM modifica l'allegato tecnico del DM 14 maggio 2005. Per quanto riguarda gli oneri amministrativi, il provvedimento modifica la parte relativa alla segnaletica [modifiche dei punti 4 e 5 dell'Allegato al DM 14/05/2004]

Amministrazione
Si precisa che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un obbligo previsto dal Regolamento di Prevenzione incendi DPR 151/2011 per tale specifica attività soggetta al controllo dei VVF. Per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza si tratta di prescrizioni di sicurezza già previste e aggiornate alla luce dell'Allegato XXV del d.lgs. 81/08.

Confindustria
Gli altri oneri connessi al provvedimento risultano congrui rispetto agli obiettivi.
Alcune imprese hanno stimato gli oneri informativi(presentazione SCIA) derivanti dall'approvazione della regola tecnica in circa 60 € per trasformatore.

83

DM

01/04/2014

Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

Min Interno

X

 

 

Il DM modifica l'allegato A del d.P.R. 340/2003, prevedendo i seguenti oneri:
1. si stabilisce che in prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti e in particolare la dicitura "E' vietato riempire bombole di GPL [...]" [modifica del punto 15.7 del suddetto allegato A];
2. si modificano le informazioni che devono essere inserite nella segnaletica di sicurezza esposta in prossimità degli apparecchi di distribuzione asserviti ad un dispositivo selfservice [modifica del punto 20 dell'allegato A].

Amministrazione
Si tratta di integrazioni alla segnaletica di sicurezza, già prevista, con ulteriori prescrizioni, divieti e avvertenze, nonché istruzioni di sicurezza per gli utenti che utilizzano l'erogazione del carburante.

83

DM

31/03/2014

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione

Min Interno

 

X

 

Il DM modifica la regola tecnica del decreto 24/05/2002, prevedendo i seguenti oneri amministrativi:
1. La segnaletica da esporre presso gli impianti di distribuzione deve contenere, in aggiunta a quanto già previsto, il "divieto di rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti" [modifica del punto 4.5 della regola tecnica del decreto 24/05/2002];
2. Informazioni aggiuntive nelle istruzioni per l'utente da esporre in prossimità degli impianti di distribuzione self-service [modifiche al punto 4.7.1 della regola tecnica del decreto 24/05/2002].

Amministrazione
Si tratta di segnaletica già prevista riportante istruzioni di sicurezza per gli utenti.

Confindustria
Gli oneri connessi al provvedimento risultano congrui rispetto agli obiettivi.
Le modifiche apportate dal provvedimento forniscono soluzioni anche a problematiche applicative della precedente normativa ed introducono la possibilità del rifornimento self-service nel pieno rispetto degli standard di sicurezza.

180

DM

15/07/2014

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³.

Min interno

 

X

 

Il decreto interviene su aspetti sostanziali della disciplina. Prevede,in particolare,che le installazioni di macchine elettriche fisse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza  antincendio.
Tuttavia, all'art. 6, viene specificato che, a seguito degli adeguamenti di conformità alla nuova disciplina antincendio, occorre l'invio della SCIA (onere informativo).

Amministrazione

Onere informativo non introdotto ex novo, ma applicazione dell'art. 4, comma  6 del DPR n. 151/2011

191

DM

4/06/2014, n. 115

Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.

Min Interno

 

 

 

Il DM prevede che, ai fini del riconoscimento e la relativa iscrizione all'elenco degli "Organismi di certificazione indipendente",gli enti interessati devono presentare un'istanza (art.4) dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3,quali:
-essere accreditati da un Ente di Accreditamento designato da un Stato membro dell'UE, firmatario degli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento
- non essere stati oggetto dell'applicazione delle sanzioni amministrative
-non essere iscritti all'anagrafe delle sanzioni amministrative
- che il legale rappresentante,dell'organismo di certificazione, i componenti dell'organo di delibera del certificato, i valutatori impegnati nel proc. di certificazione non intrattengono rapporti di dipendenza o parentela e affinità entro il II grado con i gestori o i responsabili di istituti di vigilanza privata;
- impiego,nel processo di certificazione,di personale competente;
-impiego,nel processo di audit, di personale che abbia superato,per la parte di competenza,corsi di formazione sulle norme di specifico riferimento;
- aver istituito un albo interno dei valutatori qualificati per lo specifico sett. e una Commissione tecnica per la delibera del rilascio del certificazione di conformità
- attestare la formazione del personale che svolge l'att. di val. ispettiva

 

192

DM

06/08/2014

Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.

Min Interno

X

 

 

Il decreto disciplina:- il procedimento, i requisiti e le caratteristiche  per la certificazione del Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti; - il procedimento per l'abilitazione dei soccorritori aeroportuali; - il procedimento per l'attivazione del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio; - i requisiti degli addetti antincendio. All'art. 4 prevede che, il responsabile del Servizio presenta all'Ufficio ispettivo, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, richiesta di accertamento corredata della documentazione di cui all'art. 6 e all'allegato I del decreto.

Amministrazione
Il D.M. contiene una modifica degli oneri già previsti nel D.M. 2 aprile 1981.

35

DM

23/12/2013

Modalità di attuazione dell'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012

Min Economia e Finanze

X

 

SI

 

(sito web)

Il DM prevede che:

1.  Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano, in via telematica, un'apposita istanza all'Ag. Entrate, formulata secondo lo schema approvato con provvedimento del direttore dell'Ag. Entrate; nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei costi agevolabili sostenuti nell'anno precedente, nonché l'importo di quelli non indicati nelle eventuali istanze presentate in precedenza [art. 4, comma 1];

2. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato [art. 5, comma 1]

Amministrazione

Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

 

Confcommercio

Trattasi di adempimenti necessari al fine della fruizione di un credito di imposta; la modalità telematica rende l'onere sostenibile per le imprese.

37

DM

23/12/2013, n. 163

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Min Economia e Finanze

 

X

 

Il provvedimento digitalizza le procedure nell'ambito del processo tributario:
1. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, insieme all'atto cui si riferiscono, sono trasmessi dalle parti su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, dai procuratori e dai difensori secondo le modalità stabilite dall'art. 9 (PEC e S.I.Gi.T.) [art. 4];
2. Le notificazioni/comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC [art. 5 e 7];
3. La costituzione in giudizio del ricorrente, in caso di notifica del ricorso (art. 9), avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti/documenti ad esso allegati [art. 10];
4. Gli atti/documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo [art. 11]

Amministrazione
Il provvedimentonon introduce nuovi oneri informativi a carico di cittadini o imprese, ma consente agli utenti della giustizia tributaria di utilizzare le modalità di trasmissione telematica degli atti processuali accanto alle tradizionali modalità (atti cartacei trasmessi a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta, ovvero portati a mano)

Confcommercio
Si concorda con quanto scritto dall'Amministrazione

Confindustria
Il decreto non introduce nuovi oneri informativi a carico di cittadini o imprese, ma consente agli utenti della giustizia tributaria di utilizzare le modalità di trasmissione telematica degli atti processuali accanto alle tradizionali modalità (atti cartacei trasmessi a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta, ovvero consegnati a mano).

41

DM

12/02/2014

Modifica al decreto 16 novembre 2013, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del testo unico delle accise, del regime della commercializzazione dei prodotti succedanei del fumo

Min Economia e Finanze

X

 

SI
(sito web)

Il provvedimento apporta modifiche alla procedura precedente:  
1. non è più necessario indicare, nella domanda, la data a decorrere dalla quale l'Agenzia può procedere  alla verifica tecnica dell'impianto [modifiche all'art. 2, DM 16/11/2013];
2. si stabilisce che, dalla data di presentazione all'Agenzia della domanda, il soggetto che l'ha sottoscritta è autorizzato ad istituire e gestire il deposito di prodotti succedanei del tabacco [modifiche all'art. 2, DM 16/11/2013];
3. il rappresentante fiscale non è più preventivamente autorizzato ma è autorizzato a decorrere dalla data di comunicazione [modifica all'art. 8, DM 16/11/2013]

Amministrazione
Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

Confcommercio
Trattasi di semplificazioni

Contributo CNA
Oneri ridotti  per avviare e gestire un deposito di succedanei del tabacco. Oneri ridotti anche per il rappresentante fiscale che non deve più aspettare l'autorizzazione preventiva, ma può iniziare dalla data di invio della comunicazione all'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane.

63

DM

22/01/2014, n. 31

Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi

Min Economia e Finanze

X

 

SI

(sito web)

Il DM definisce i requisiti organizzativi delle società di mediazione creditizia, prevedendo i seguenti oneri amministrativi:
1. conservazione della documentazione relativa ai controlli interni effettuati [art. 4, comma 4];
2. acquisizione e conservazione della documentazione probatoria dei requisiti di dipendenti e collaboratori [art. 5, comma 1];
3. predisposizione una relazione che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare le disposizioni del DM, contenente le informazioni previste dalla norma [art. 6].

Amministrazione

 

Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

66

DM

30/01/2014

Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative

Min Economia e Finanze

X

 

SI
(sito web)

Il DM stabilisce le modalità per beneficiare dell'incentivo fiscale per investimenti in start-up innovative. In particolare, si stabilisce che:
1. i soggetti investitori ricevano e conservino la documentazione prevista dalla norma [art. 5, comma 1];
2. certificazione del possesso dei requisiti stabiliti dalla norma da ottenere, previa richiesta dei soggetti investitori, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società [art. 5, comma 2].

Amministrazione
Onere introdotto ex novo  (conservazione delle certificazioni e del piano di investimento forniti dalla start-up innovativa)

Confcommercio
Non si hanno rilievi da formulare

75

DM

14/02/2014, n. 51

Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Min Economia e Finanze

 

 

 

Il provvedimento prevede i seguenti oneri amministrativi:
1. I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia rendono note e mantengono aggiornate, attraverso il proprio sito internet, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite in Italia, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali di tutela della concorrenza. La medesima informazione viene resa all'esercente dagli acquirer, al momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza periodica almeno annuale [art. 4]

 

81

DM

20/02/2014, n. 57

Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Min Economia e Finanze

X

 

 

Il DM stabilisce che:
1. In sede di concessione di finanziamenti pubblici, l'impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell'Agcm (delibera 14/11/2012, n. 24075) è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento [art. 3];
2. In sede di accesso al credito bancario, l'impresa richiedente dichiara di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo  8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca/sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione [art. 4];
3. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.

Confcommercio
Si tratta di unonere ulteriore, sebbene l'impresa tragga giovamento dalla comunicazione, in quanto le consente di beneficiare dei vantaggi accordati a chi dispone di un rating di legalità nella concessione di finanziamenti.
Ciò non toglie che lo stesso risultato si potrebbe realizzare senza bisogno di porre l'adempimento a carico dell'impresa: potrebbe essere la stessa PA a incaricarsi della verifica presso l'AGCM.

Confindustria
Il decretointroduce oneri informativi nuovi.
In ogni caso, si tratta di oneri proporzionati e ragionevoli, essendo peraltro connessi all'ottenimento di un beneficio.

114

DM

15/01/2014

Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 e definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie stesse

Min Economia e Finanze

 

 

 

Il provvedimento stabilisce che i soggetti interessati presentano istanza al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi [art. 3]

 

146

DM

17/06/2014

Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005

Min Economia e Finanze

X

 

SI
(sito web)

Il DM prevede:
1. modalità di conservazione informatica dei documenti elettronici ai fini tributari [artt. 2-4];
2. obbligo per il contribuente di comunicare che effettua la  conservazione  in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di   imposta   di riferimento [art. 5]

Amministrazione
Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

Confcommercio
Trattasi di semplificazioni

Confindustria.
Il decreto non introduce oneri informativi nuovi, ma semplifica quelli preesistenti. In particolare il decreto elimina l'obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate dell'impronta dell'archivio oggetto di conservazione.

150

DM

19/05/2014
n. 95

Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Min Economia e Finanze

X

 

SI
(G.U. e sito web)

Il regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa del sistema di prevenzione delle frodi. In particolare il provvedimento prevede i seguenti oneri:
- Obbligo di trasmissione al MEF, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", del formulario di adesione al sistema di prevenzione nonché di eventuali successive modifiche dei dati in esso riportati.
- Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", di stipulare una convenzione con l'ente gestore del sistema informatizzato (Consap S.p.A.) per la disciplina degli aspetti amministrativi e tecnici di dettaglio relativi al collegamento con il sistema di prevenzione.
- Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti indiretti", di stipulare una convenzione con il MEF per la disciplina dei termini e delle modalità di partecipazione al sistema di prevenzione;
- Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", di comunicare al MEF le informazioni relative alle frodi subite.

Amministrazione
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162

DM

27/06/2014

Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Min Economia e Finanze

X

 

 

Il DM ha la finalità di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali. Esso prevede una serie di oneri per i soggetti garantiti. In particolare, l'art. 8, stabilisce che i soggetti legittimati a richiedere l'intervento della garanzia del Fondo devono allegare alla richiesta di attivazione della garanzia:
- copia della certificazione del credito;
- copia dell'atto di cessione del credito o dell'atto di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito;
- una dichiarazione che attesti: l'importo rimasto insoluto;il rispetto dei limiti massimi di tasso;l'inadempienza della PA debitrice;
- copia della ricevuta di ritorno della raccomandata recante l'intimazione al pagamento inviata alla PA debitrice.

 

Confindustria

Il decretointroduce oneri informativinecessari ai fini di attivare il meccanismo di favore di cessione dei crediti certificati con garanzia dello Stato.

226

DM

31/07/2014

Disciplina del Fondo di garanzia «prima casa» di cui all'articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Min Economia e Finanze

X

 

SI
(sito web)

Il decreto prevede agli artt. 6 e 7 oneri informativi di comunicazione a carico dei soggetti finanziatori ai fini dell'ammissione e dell'attivazione della garanzia per l'accesso al Fondo di garanzia "prima casa".

Amministrazione
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264

DM

2/09/2014, n. 166

Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.

Min Economia e Finanze

X

 

SI
(G.U. e sito web)

Il DM prevede che il fondo pensione comunichi alla COVIP le seguenti informazioni:
- politica di investimento ed eventuali sue modifiche (art. 3, cc. 5 e 6 );
- politica di gestione dei conflitti di interesse compresa ogni sua eventuale modifica (art. 7 cc. 4 e 5 e art. 8 c. 4)

Amministrazione
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279

DM

17/10/2014, n. 176

Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Min Economia e Finanze

X

 

SI

 

(G.U. e sito web)

Il decreto prevede i seguenti oneri amministrativi:
- all'art. 8, c. 4, l'obbligo per l'operatore di comunicazione alla Banca d'Italia della decadenza dalla carica;
- art. 10, c. 2, l'obbligo per l'operatore di comunicazione alla Banca d'Italia delle situazione impeditive.
Altri obblighi potrebbero derivare dall'art. 15, c. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare termini e procedure con riferimento a:

 

a) l'iscrizione e la gestione  dell'elenco per il "microcredito" di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b.;

 

b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti  concessi e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.

Amministrazione

 

Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web
 

 

Confindustria

Il decretointroduce oneri informativi a carico degli operatori di microcredito nei confronti di Banca d'Italia
Si ritiene che tali oneri siano proporzionati e ragionevoli considerato che: gli operatori di microcredito effettuano comunque un'attività di erogazione di finanziamenti e che   la  disciplina, d'altra parte, individua requisiti di capitale e organizzativi meno stringenti rispetto a quelli stabiliti per gli intermediari finanziari non bancari.

302

DM

29/12/2014

Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina

Min Economia e Finanze

X

 

SI
(sito web)

Il decreto prevede:
a) il soggetto che intende  istituire e gestire un deposito di prodotti liquidi da inalazione presenta una domanda all'Agenzia, allegandovi la planimetria del luogo da adibire a deposito (art. 2);
b) il soggetto autorizzato versa all'Agenzia una cauzione, con validità biennale (art. 3);
c) la commercializzazione dei prodotti  liquidi  da  inalazione è subordinata alla preventiva comunicazione all'Agenzia (art. 4);
d)  Il  soggetto  autorizzato  comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita e dei depositi riforniti nel mese precedente (art. 5);
e) il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di registri di carico e scarico e trasmette periodicamente all'Agenzia un prospetto riepilogativo (art. 6);
f) Il soggetto che  fabbrica o detiene i prodotti liquidi da inalazione comunica all'Agenzia le generalità del rappresentante fiscale (art. 8).
I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal decreto devono essere custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Amministrazione
Oneri introdotti:
- Presentazione della domanda per gestire un deposito di prodotti liquidi da inalazione (Art. 2, cc. 1 e 2 );
- Presentazione della cauzione (Art. 3, cc. 1 e 4);
- Comunicazione relativa alla commercializzazione dei prodotti (Art. 4, c. 1);
- Comunicazione relativa all'elenco dei punti vendita e dei depositi riforniti (Art. 5, c. 1);
- Comunicazione relativa alle cessioni, ai consumatori finali, dei prodotti (Art. 5, c. 2);
- Registrazione giornaliera dei prodotti liquidi da inalazione fabbricati o introdotti (Art. 6, c. 2);
- Registrazione di ciascuna estrazione di prodotti liquidi da inalazione (Art. 6, c. 3);
- Tenuta di appositi registri contabili dei prodotti stoccati presso il proprio deposito (Art. 6, c. 4);
- Trasmissione del prospetto riepilogativo dei prodotti immessi in consumo (Art. 6, c. 7);
- Comunicazione della nomina di un rappresentante fiscale (Art. 8);
- Obbligo di conservazione della contabilità e delle altre documentazioni previste (Art. 9, c. 5)

Confcommercio
Non si hanno rilievi da formulare

19

DM

19/09/2013, n. 160

Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia

Min Giustizia

X

 

 

Il DM disciplina le modalità di iscrizione all'Albo:
1. Il soggetto richiedente l'iscrizione inoltra al Dip. affari di giustizia la domanda di iscrizione e gli allegati richiesti dalla norma [art. 4, commi 1 e 2]; la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità deve essere presentata in via telematica mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui è derivata l'assunzione dell'incarico di gestione o di amministrazione, e in ogni caso di visura camerale relativa alla società in favore della quale è stata prestata l'attività e di copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto [art. 4, commi 4 e 5];
2. Gli amministratori sono tenuti a comunicare al responsabile dell'Albo tutte le nomine ricevute dall'autorità giudiziaria o dall'Agenzia; sono altresì tenuti a comunicare in via telematica: a) l'eventuale esistenza di situazioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico; b) data di cessazione dell'incarico e i compensi percepiti [art. 5].

Amministrazione(rinvio al Sito, sezione scadenzario)

 

Il regolamento prevede nuovi oneri.

99

Provv.

16/04/2014

Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24

Min Giustizia

X

 

 

1. Gli enti, per iscriversi al Registro degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), inviano al responsabile per i sistemi informativi un documento di censimento con le informazioni previste dalla norma [art. 8, c. 1-2];
2. In caso di risposta positiva, l'ente procede all'invio dell'albo con le modalità previste dalla norma [art. 8, c. 3];
3. I professionisti non iscritti all'albo si registrano al ReGIndE mediante upload del file che contiene copia in PDF dell'incarico di nomina da parte del giudice [art. 9];
4. I soggetti abilitati esterni richiedono le notifiche all'UNEP tramite PEC, con le modalità previste dalla norma. Per richiedere copie telematiche di atti/documenti processuali, vi è un apposito servizio sincrono [art. 19-23].
5. Per comunicare all'uff. giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica in caso di inoltro via PEC, o associata alla richiesta telematica nel caso di istanza tramite flusso sincrono [art. 26-27].

Amministrazione
- oneri già previsti dal provvedimento 18 luglio 2011 del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati  (art.8 commi 1 - 2; art. 8 comma 3; art. 9; artt. 19, 21, 22, 23; art 20; artt. 26- 27) 
- oneri di nuova introduzione: art. 19 bis

196

DM

10/04/2014, n. 122

Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.

Min Giustizia

 

X

 

Il decreto riporta, in allegato, il modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, prevedendone l'invio mediante procedura telematica con l'utilizzo della firma digitale.

Amministrazione(rinvio al Sito, sezione scadenzario)

L'intervento regolamentare non introduce nuovi oneri rispetto a quelli previsti dalla normativa primaria (che già prescrive l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese).

 

CNA

Pur essendo stato eliminato l'intervento del notaio e i relativi costi, permane il problema della registrazione dell'atto da fare allo sportello

 

Confindustria

Il decreto non introduce oneri informativi nuovi rispetto a quanto richiesto per la sottoscrizione davanti al notaio.
Occorre tuttavia digitalizzare anche la registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto sottoscritto con firma digitale, in modo da allinearla alla registrazione che effettua il notaio. Infatti, mentre quest'ultimo può avvalersi di una procedura telematica, l'imprenditore contraente deve recarsi fisicamente presso uno sportello dell'Agenzia delle Entrate, con delega da parte di tutti i contraenti. Ciò determina un aggravio in termini di tempo e di costi.

 

Confartigianato

 

Il decreto reca il modello  standard per la trasmissione del contratto di rete al Registro delle imprese. Non sono stati introdotti nuovi oneri informativi rispetto a quelli previsti dalla legge. Si segnala, tuttavia, che l+J61a previsione, contenuta nel DL n. 5/09, art. 3, co. 4-quater, della necessità di utilizzare la firma digitale "riconosciuta" ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/05) per le reti che vogliano acquistare la soggettività giuridica vanifica l'impatto in termini di semplificazione, in quanto costringe i firmatari del contratto di rete a recarsi dal notaio per ottenere l'autentica della loro firma (ancorché digitale). In tal senso gli oneri precedentemente introdotti  sono resi operativi.

221

DM

4/08/2014, n. 139

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Min Giustizia

X

 

SI
(G.U. e sito web- scadenzario)

La norma introduce in capo all'organismo di mediazione, l'obbligo di trasmettere al Ministero della giustizia, ogni tre mesi, i dati statistici relativi alle attività di mediazione (art. 3). Il decreto prevede inoltre l'obbligo di monitoraggio statistico in capo al Min. giustizia (art. 5).

Amministrazione(Sito, sezione scadenzario)
Il DM introduce i seguenti oneri:
- Obbligo di comunicazione di dati statistici al Ministero della giustizia (Art. 3);
- Obbligo di monitoraggio statistico (Art. 5)

CNA
E' stato introdotto un onere in più per gli organismi che devono inviare tramite email le statistiche trimestrali al OAM

222

DM

13/08/2014, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.

Min Giustizia

X

 

 

Il dm disciplina i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di  formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali e i requisiti del formatore e del responsabile scientifico. L'art. 5 prevede che l'inizio di  ciascun  corso,  le  modalità di svolgimento, i nominativi  dei  formatori  e  dei  responsabili   scientifici   siano comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data  di inizio del corso, tramite posta certificata elettronica.

Amministrazione(rinvio al Sito, sezione scadenzario)

246

DM

24/07/2014, n. 148

Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.

Min Giustizia

X

 

 

Il decreto stabilisce che le imprese che intendono fruire del credito di imposta riconosciuto per l'assunzione di detenuti, internati anche ammessi al lavoro all'esterno, lavoratori semiliberi provenienti dalla determinazione o internati semiliberi, devono
- stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti (art. 3);
- presentare un'istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione (art. 6).

Amministrazione(rinvio al Sito, sezione scadenzario)

Il regolamento dà attuazione alla normativa primaria (art. 3 e 4 della legge n. 193 del 2000) limitandosi a prevedere modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali. L'onere deriva pertanto dalla norma primaria, che li prevede per la valutazione della idoneità delle imprese pubbliche o private ad ottenere i benefici previsti.

28

D. Dirett.

14/01/2014

Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico

Min Infrastrutture e Trasporti

X

 

 

Il decreto stabilisce che:
1. il carrello  deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati stabiliti dalla norma [art. 2, lettera a)];
2. il carrello deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine) [art. 2, lettera h)];
3. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente devono essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo [art. 2, lettera h)];
4. la domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello va presentata alla Motorizzazione Civile [art. 4]

Confindustria
L'onere è a monte del decreto direttoriale, che adegua la disciplina attuativa alle modifiche apportate al Codice della strada, a seguito dell'obbligo di immatricolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori che solo saltuariamente e per brevi tratti si inseriscono nella circolazione stradale.
Il decreto direttoriale riduce gli oneri potenziali della norma, in quanto esclude l'immatricolazione (in particolare dei mezzi già esistenti), pur a fronte di alcune necessarie prescrizioni.

34

DM

15/01/2014

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

I vettori comunitari devono presentare all'ENAC per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al  decreto (dichiarazione di accettazione, programma operativo e fidejussione bancaria) [art. 4 + punto 4 dell'Allegato tecnico ]

 

50

DM

16/11/2013

Modalità di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false

Min Infrastrutture e Trasporti

 

X

 

Il decreto stabilisce che i dati  trasportistici  richiesti  dall'Osservatorio  alle imprese sono  prodotti  sotto  forma   di dichiarazione  di  atto  sostitutivo   di   notorietà [art. 1 e 2].

Amministrazione
Il DM non crea oneri a carico delle imprese in quanto con lo stesso provvedimento si specifica solo ed esclusivamente con quali modalità devono essere dichiarati, dalle imprese stesse, i dati trasportistici ed economico-finanziari richiesti dall'Osservatorio (di cui all'art. 1 comma 300 L. 24,12,2007), per essere inseriti in modalità telematica nel sistema informativo dell'Osservatorio medesimo.

Confindustria
L'informazione richiesta è necessaria al funzionamento dell'Osservatorio TPL, cioè al monitoraggio di un settore particolarmente critico dei SPL. Gli oneri previsti(attestazione di dati) sono da ritenersi accettabili.

53

DM

27/01/2014

Recepimento  della direttiva 1999/17/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori, della direttiva 1999/18/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori e della direttiva 2013/15/UE del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci, nel settore dei veicoli a motore, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

Il DM recepisce alcune disposizioni comunitarie in materia di fari abbaglianti e anabbaglianti, etc., modificando gli allegati dei precedenti provvedimenti di recepimento della norma europea. In particolare, prevede oneri per quanto riguarda:

1. La domanda di omologazione CE di un componente di proiettore presentata dal costruttore secondo il modello di scheda informativa previsto dalla norma [punto 2.1.1, Allegato A];

2. La domanda di omologazione di un tipo di sorgente luminosa presentata secondo il modello di scheda informativa previsto dalla norma [punto 2.2, Allegato A];

 

3. Una dichiarazione del costruttore che afferma che il tipo presentato (fatta eccezione per il marchio di fabbrica o commerciale) è identico al tipo già omologato, identificato dal rispettivo codice, ed è stato prodotto dallo stesso costruttore [punto 2.2.2.3.1., Allegato A]

4. Obbligo di apporre iscrizioni, marchi e schede [punto 3, 4, 5 e 6, Allegato A].

 

61

Circolare

06/02/2014, n. 641/RU

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2014

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

La circolare dettaglia le disposizioni dell'art. 9 del d.lgs. 285/1992. In particolare:
1.  per quanto riguarda la richiesta di nulla-osta per le competizioni motoristiche non previste dal piano annuale, prevede che alla domanda venga allegata la seguente documentazione: 1) relazione con elenco e descrizione delle strade interessate e tutte le altre informazioni richieste dalla norma; 2) planimetria del percorso; 3) regolamento di gara; 4) parere favorevole del CONI o attestazione di conformità alle norme tecnico/sportive della federazione; 5) ricevuta del versamento dell'importo dovuto; 6) dichiarazione che la gara non interessa aree urbane o attestazione del consenso del Comune [art. 2];
2. per spostare la data di svolgimento della gara, presentare domanda di autorizzazione all'Ente competente, allegando il nulla-osta, la documentazione comprovante la necessità di spostamento e la prova della stipula  di assicurazione per responsabilità civile [art. 2].

 

63

DM

10/01/2014, n. 30

Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

Il DM sostituisce l'autorizzazione con dichiarazione di inizio attività. Inoltre prevede:

1. obbligo, nel caso si costituisca consorzio, di presentare dichiarazione inizio attività con le informazioni previste dalla norma [art. 5 che modifica art. 7 del DM 17/05/1995, n.317];

2. obbligo di presentare alla provincia la dichiarazione sostitutiva atto notorietà con le informazioni previste dalla norma [art. 5 che modifica l'art. 7 del DM del 1995];

3. nel caso di acquisizione di veicoli per patenti C1, C1E, D1 e D1E, obbligo di presentare comunicazione alla provincia [art. 5 che introduce art. 7bis del DM del 1995];

4. obbligo di comunicare alla provincia l'eventuale inserimento/dismissione di veicoli nel parco macchine [art. 5 che introduce art. 7bis del DM del 1995];

 

5. abolizione di: 1) registro delle lezioni teoriche; 2) schede per ammissione all'esame teorico e di guida [art. 13 che modifica art. 12 del DM del 1995];

 

6. nel caso di autoscuole che estendono l'attività di formazione a tutte le categorie di conducenti, obbligo di presentare dichiarazione di inizio attività [art. 9 che inserisce art. 14bis del DM del 1995].

 

74

DM

14/03/2014

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa e Olbia-Verona e viceversa

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

Il DM modifica quanto previsto dal precedente DM 29/12/2005 e prevede che
1. il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, che dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno sessanta giorni prima (e non più 15 giorni prima) dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la regione autonoma della Sardegna [allegato tecnico];
2. i vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare, alla regione autonoma della Sardegna, formale ed integrale dichiarazione di accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive [allegato tecnico]

 

104

Decr. Comandante gen. Capitaneria di porto

07/04/2014

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

Il decreto sostituisce il precedente Decr. 21/03/2006, n. 278, introducendo le seguenti novità:

1. all'arrivo della nave e prima della partenza, il comandante, il raccomandatario marittimo o altra persona autorizzata dal comandante inviano all'autorità marittima il FAL form 7 [punto 4.5.1, Allegato];

2. Le navi che trasportano merci pericolose devono possedere il Codice IMDG. In luogo della pubblicazione originale edita dall'I.M.O. può essere tenuta a bordo la Risoluzione MSC, qualora contenga il testo consolidato del Codice [punto 4.6];

3. Sono previste maggiori informazioni da inserire nell'istanza nel caso di trasporto di rifiuti radioattivi [punto 6.3];

4. Il raccomandatario marittimo, l'armatore o il comandante dell'unità deve conservare: a) documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14); b) le informazioni di cui al punto 6.14, Allegato [ punto 6.5];

5. Sono modificate le comunicazioni nel caso di trasporto di merci pericolose ( quantità limitate o esenti) e nel caso di merci pericolose a bordo di navi traghetto [punti 9 e 10]

 

Confindustria

 

A fronte di oneri indotti dall'adeguamento a disposizioni internazionali ed europee sulla navigazione,l'attuazione risulterebbe, per quanto possibile, semplificata,tenuto conto che si tratta di trasporti marittimi pericolosi o estremamente pericolosi. Rispetto a quelli necessariamente da sostenere, non si rilevano oneri aggiuntivi prodotti dalla disposizione attuativa.

115

DM

20/09/2013

Disposizioni  in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

1. Nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale Territoriale (DGT) per lo svolgimento dei corsi, da richiedere con lo schema di domanda di cui all'allegato 1; eventuali modifiche di personale, sede etc. va comunicata alla DGT con lo schema di cui all'allegato 2 [art. 3, c. 2];
2.  In caso di autoscuole consorziate che demandano la pratica ad un centro d'istruzione, obbligo di esibizione di una dichiarazione del centro di istruzione attestante disponibilità di istruttori e veicoli [art. 3, c. 3];
3. I soggetti individuati all'art. 4, comma 1  possono svolgere anche solo corsi di formazione periodica, previa autorizzazione richiesta alla DG Motorizzazione secondo lo schema di cui all'allegato 3, 4 o 5 [art. 4];
4. I soggetti autorizzati comunicano alla DGT e all'ufficio motorizzazione il nominativo del responsabile del corso stesso e le altre info previste dalla norma [art. 10, comma 1 + art. 13, c. 5];
5. Registro delle iscrizioni e registro della frequenza [art. 10, c. 4 e 5, e art. 13, c. 7 e 8 + All. 6, 7, 9, 11].

 

130

DM

14/02/2014

Proroga dell'utilizzo dei contributi ministeriali residui assegnati ai soggetti aderenti ai Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile (PRUSST) promossi con decreto n. 1169 dell'8 ottobre 1998

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

Il DM determina le modalità per la richiesta della proroga de contributi ministeriali. In particolare, prevede che, per gli interventi finanziati con contributi ministeriali i soggetti promotori dovranno trasmettere - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo polabit-div4@pec.mit.gov.it - la seguente documentazione, corredata dal verbale di approvazione del collegio di vigilanza:

 

1) richiesta di proroga;

 

2) rendiconto dei contributi ministeriali assegnati, con quantificazione delle seguenti voci di spesa: a) somme liquidate alla data della scadenza dell'accordo; b) somme impegnate ancora da liquidare per contratti di appalto per opere e/o servizi; c) residui da destinare unicamente alla realizzazione di opere pubbliche comprese nell'accordo quadro [Allegato]

 

134

DM

26/05/2014

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole Eolie

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

1. I proprietari di veicoli che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata,sono soggetti a deroga purché dimostrino di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo [art. 2];
2. Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno [art. 3].

 

145
(S.O.)

DM

17/04/2014

Recepimento della direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

Il provvedimento modifica gli allegati del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999 e prevede i seguenti oneri amministrativi:
1. Domande di omologazione [Allegato I];
2. Comunicazioni e resoconti in merito alla verifica della durabilità dei motori ad accensione spontanea e delle emissioni di CO2[Allegato I];
3. Verbali di prova per i motori ad accensione spontanea [Allegato V];
4. Scheda relativa ai motori omologati [Allegato VI]

 

191

DM

03/06/2014

Modifica del decreto ministeriale 25 febbraio 2009 recante: «procedure per l'individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale» e di individuazione dei parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza sugli enti e le associazioni nautiche di livello nazionale.

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

Il decreto stabilisce, all'art. 3, che, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza  da  parte del MIT, l'associazione o ente riconosciuto deve
preventivamente comunicare il calendario dei  corsi, l'orario delle lezioni ed i nominativi degli insegnanti  e  degli  istruttori.

 

208

DM

19/06/2014

Modalità per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

Il decreto (art. 2) prevede che, ai fini dell'ammissione ai contributi per la formazione professionale, le imprese del settore dell'autotrasporto presentino una  domanda al MIT utilizzando  esclusivamente il modulo allegato ed indicando il soggetto attuatore delle azioni formative. Alla domanda occorre allegare:
a) programma del corso comprendente le materie di insegnamento, la durata del corso, il numero dei destinatari dell'iniziativa e il numero complessivo di ore di insegnamento;
b) preventivo della spesa (suddiviso per voci);
c) calendario del corso (luogo, giorno ed ora delle lezioni previste);
d) elenco delle imprese partecipanti all'attività formativa (in caso di strutture societarie).
Alla conclusione delle azioni formative, le imprese, ai fini dell'erogazione del contributo, devono inviare specifica rendicontazione dei costi sostenuti, allegando tutta la documentazione indicata all'art. 3.

Confindustria
Le informazioni richieste ex ante (selezione) ed ex post (rendicontazione) risultano necessarie per evitare/limitare fenomeni opportunistici da parte dei beneficiari. L'onere amministrativo introdotto non risulta superiore a quello precedentemente previsto.

218

DM

3/07/2014

Modalità operative di erogazione dei contributi finanziari a favore dell'ammodernamento delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto finalizzato alla tutela ambientale.

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

Il dm prevede (art. 3) la presentazione di una domanda, da redigere sulla base di un modulo allegato, corredata di idonea documentazione e della  copia del contratto di acquisizione dei beni. Successivamente, le imprese collocate utilmente nell'elenco, devono presentare dichiarazione sostitutiva sulla base del modello allegato (art. 4).

Confindustria
Le informazioni richieste risultano necessarie per evitare/limitare fenomeni opportunistici da parte dei beneficiari. L'onere amministrativo introdotto non risulta superiore a quello precedentemente previsto.

242

Delibera
n. 02/2014

02/10/2014

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013. (Delibera n. 02 /2014).

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

La delibera disciplina la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013. In particolare, la delibera stabilisce:
- i soggetti beneficiari;
- i termini, le modalità di presentazione e i contenuti delle domande (art. 1) da parte delle imprese aventi titolo distinguendo tra imprese di autotrasporto "conto terzi" e "conto proprio". La domanda va inviata esclusivamente in modalità telematica. A tal fine l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token usb).

Confindustria
La previsione di necessarie dotazioni tecniche imposte ai beneficiari di tali sussidi può essere valutata come effetto indiretto di up-grade tecnologico, specie per imprese micro (0-9 addetti), notoriamente "resistenti" a tali adeguamenti e notevolmente diffuse nel settore. L'onere amministrativo introdotto non risulta superiore a quello precedentemente previsto.

288

decreto direttoriale

25/11/2014

Proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune

Min Infrastrutture e Trasporti

 

X

 

Per ottenere la proroga della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune, deve essere  presentata una domanda all'USTIF competente e all'Ente Territoriale titolato al rilascio dell'autorizzazione.

Amministrazione

Il Decreto Direttoriale  25/11/2014 è stato emanato a seguito delle disposizioni di cui all'art. 31-bis, comma 2, della legge 11 novembre 2014, n. 164. Tale provvedimento, adottato in favore degli operatori del settore funiviario, prevede la proroga di un anno per i termini di scadenza della vita tecnica degli impianti a fune. L'istituto della proroga, anche per i suddetti termini, era stato già introdotto con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.

298

DM

04/12/2014

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2015

Min Infrastrutture e Trasporti

X

 

 

Gli artt. 5 e 6 del decreto prevedono che specifiche richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, di norma alla prefettura-ufficio del Governo della provincia di partenza, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare.

Confindustria
In relazione alla notevole difformità applicativa delle deroghe ai divieti alla circolazione delle Prefetture, sarebbe preferibile consentire comunque il trasporto, ma prevedendo l'obbligo di tenere a bordo mezzo documentazione che attesti la tipologia di trasporto ammessa a deroga e le motivazioni del trasporto, in modo da poter procedere ad eventuali verifiche ex post. L'onere amministrativo introdotto dalla norma  risulta almeno in parte ridimensionato dalla disposizione attuativa.

299

DM

8/10/2014

Recepimento della direttiva 2014/43/UE della Commissione che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

Vengono modificati gli allegati I, II e III del decreto del Ministro dei  trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento  della  direttiva
2000/25/CE, e successive modificazioni. Si apportano modifiche al contenuto delle schede informative allegate alle domande di omologazione di tipi o famiglie di motori per trattori.

 

280

DM

07/10/2014

Modifica del decreto 26 febbraio 2013 recante definizione delle modalità di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto

Min Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

Il dm prevede un nuovo modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto all'Agenzia delle Entrate  e  alle Capitanerie di porto (art. 2). Viene inoltre ampliato l'ambito dei soggetti tenuti alla comunicazione all'INPS e all'INAIL (art. 1).

 

89

DM

14/02/2014

Modalità di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente

Min Lavoro e Politiche Sociali

 

X

 

Il DM prevede i seguenti oneri amministrativi:
1. Le categorie di lavoratori individuate dalle lettere a), e), f) dell'art. 2 della norma presentano all'INPS istanza di accesso ai benefici [art. 4 ];
2. Le categorie di lavoratori individuate dalle lettere b), c), d) dell'art. 2 della norma presentano all'INPS istanza di accesso ai benefici, secondo le modalità previste dalla norma [art. 5].

Amministrazione
Oneri informativi e modalità di adempimento  già previsti dal D.M. 22 aprile 2013 (art.8)

Confindustria
Si tratta di un onere inerente al beneficio previsto.

CNA
Il provvedimento conferma le medesime modalità operative e gli oneri per le imprese già in essere con il DM 22/04/2013. Rileviamo, tuttavia, che la sfasatura temporale tra il momento di corresponsione delle retribuzioni di secondo livello ammesse allo sgravio contributivo e il momento di effettiva applicazione dello sgravio medesimo, è fonte di aggravi per le imprese (es. imprese che abbiano nel frattempo cessato o sospeso l'attività; operazioni societarie sopravvenute; ecc.

120

DM

29/11/2013

Individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro

Min Lavoro e Politiche Sociali

 

X

 

Il DM prevede che:
1. Anche le Agenzie di intermediazione della gente di mare possono iscriversi alla Sezione III dell'Albo delle Agenzie per il lavoro [art. 2];
2. Ferma restando la procedura di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la richiesta di autorizzazione all'attività di intermediazione della gente di mare e di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) [art. 3];
3. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di interconnettersi al portale Cliclavoro e conferire altresì i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro marittimo, raccolti nell'esercizio dell'attività di intermediazione [art. 4].

Amministrazione
L'adempimento previsto non costituisce introduzione di un nuovo onere, bensì mera ripetizione di oneri già vigenti

CNA
Il provvedimento non comporta nuovi oneri o adempimenti rispetto a quelli previsti ai fini dell'iscrizione all'albo delle Agenzie di intermediazione della gente di mare

123

DM

14/02/2014

Determinazione, per l'anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007

Min Lavoro e Politiche Sociali

 

X

 

Il DM stabilisce che:
1. I contratti collettivi aziendali o territoriali devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro [art. 2, c. 3];
2. Ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro inoltrano esclusivamente in via telematica apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo; la domanda deve contenere le informazioni previste dalla norma [art. 3].

Amministrazione

Oneri informativi e modalità di adempimento  già previsti dal D.M. 27 dicembre 2012 (art. 3)

 

CNA

 

Il provvedimentoconferma le medesime modalità operative e gli oneri per le imprese già in essere con il DM 22/04/2013.Tuttavia il tempo che intercorre tra il momento di corresponsione delle retribuzioni di secondo livello ammesse allo sgravio contributivo e l'effettiva applicazione dello sgravio rappresenta un onere per le imprese

183

DM
(pubblicato per comunicato)

22/07/2014

Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

Min Lavoro e Politiche Sociali

X

 

 

Il DM estende la platea di soggetti a cui si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Confartigianato
Il decreto ha esteso il campo di applicazione della valutazione del rischio anche al settore fieristico, nel quale - dal punto di vista statistico - non risultano, negli ultimi anni, infortuni gravi e/o mortali, operandosi, così, un'ulteriore ed ingiustificata burocratizzazione della disciplina della sicurezza sul lavoro.

236

DM

20/06/2014

Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 82761).

Min Lavoro e Politiche Sociali

 

 

 

Il decreto prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito personale al quale il datore di lavoro può accedere compilando un'apposita "richiesta" (art. 5, c. 3). Il decreto stabilisce, inoltre, che, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno, il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito deve dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di  successivi  rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata (art. 11, c. 6).

 

247

DM

28/07/2014

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 83486).

Min Lavoro e Politiche Sociali

 

 

 

Il decreto prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale al quale il datore di lavoro può accedere compilando un'apposita "richiesta" (art. 5, c. 3). Il provvedimento stabilisce, inoltre, che, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno, il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, deve dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di  successivi  rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata (art. 11, c. 7).

 

270

Comunicato

20/11/2014

Linee di indirizzo, adottate in data 17 novembre 2014, per la presentazione ed il sostegno di iniziative formative e di informatizzazione e di progetti sperimentali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f), della legge 7 dicembre 2000, n. 383, da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della medesima legge - Anno 2014.

Min Lavoro e Politiche Sociali

 

 

 

Le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro possono presentare una richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative formative e di informatizzazione. Il punto 8 delle linee guida stabilisce che le richieste di contributo, il formulario di presentazione dell'iniziativa o del progetto e il piano economico (secondo lo schema allegato alle stesse linee guida), sottoscritti dal legale rappresentante, devono essere compilati e trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva383.it

 

287

DM

28/10/2014

Criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita».

Min Lavoro e Politiche Sociali

X

 

 

Il decreto prevede che la madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, possa avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per  l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Per accedere al beneficio, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici. Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni (art.3).

CNA
La procedura per accede ed usufruire delle agevolazioni previste è a completo carico del lavoratore, per le imprese non sono previsti oneri aggiuntivi

3

D. Dirett.

16/12/2013

Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.

Min Politiche Agricole e Forestali

 

 

SI

(sito web)

Il decreto prevede  che gli organismi di controllo autorizzati trasmettano alla Direzione generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore del Min. Politiche Agricole la documentazione inerente le modifiche alla propria struttura e/o documentazione di sistema [art. 1]

Amministrazione 
Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

21

DM

17/10/2013

Disciplina  e procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera

Min Politiche Agricole e Forestali

X

 

SI
(sito web)

Il DM stabilisce che:
1. I soggetti che, alla data del 31 maggio, detengono, a qualsiasi titolo, granella destinata alla commercializzazione dei prodotti nazionali, europei o d'importazione, devono comunicare il quantitativo in giacenza, utilizzando il sistema telematico istituito dal Ministero, di cui all'allegato II [art. 3, comma 1];
2.  Le associazioni di operatori, riconosciuti dalla normativa vigente, comunicano i dati relativi ai prodotti detenuti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo interessato [art. 3, comma 2];
3. I soggetti interessati devono presentare richiesta d'iscrizione al sistema telematico, secondo le modalità descritte nell'allegato I [art. 3, comma 4].

Amministrazione
Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

32

DM

23/12/2013

Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

Min Politiche Agricole e Forestali

X

 

SI

(sito web)

1. Gli operatori indicati dalla norma (in aggiunta a quelli previsti dal DM 10/11/2009) devono tenere un registro per ogni stabilimento/deposito (esclusi punti vendita e depositi di soli oli confezionati) nel quale annotano carichi e scarichi. In caso di produzione/lavorazione/detenzione per conto terzi, il registro è tenuto dal contoterzista; i commercianti di sansa tengono un registro annotando carichi e scarichi, anche in assenza di deposito/stabilimento [art. 5, commi 1 e 2]; i registri sono tenuti con modalità telematiche (SIAN) e secondo modi e tempi previsti dalla norma [art. 5, commi 3-9];
2. Gli operatori devono iscriversi al SIAN, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale e con modalità telematiche comunicare la cessazione ed eventuali variazioni dell'attività [art. 6];
3. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola trasmettono mensilmente i dati relativi alla produzione del mese precedente con modalità telematiche o tramite le associazioni di categoria [art. 7]

Amministrazione
Il decreto interviene sulla disciplina, da un lato,eliminando l'onere di comunicare mensilmente i dati produttivi dei frantoi (art. 5, c. 6) e, dall'altro,introducendo i seguenti oneri:
- aumento del numero delle tipologie dei soggetti obbligati alla tenuta di uno specifico registro con modalità telematiche nell'ambito del portale SIAN, e delle informazioni richieste (tipologie di oli d'oliva) a fini commerciali o professionali (art. 5, c. 1; art. 8, c. 1);
- iscrizione al SIAN per i commercianti di olive, raffinerie e sansifici (art. 6);
- costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale (art. 8).
Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web.

 

Contributo CNA

 

Il provvedimento ha semplificato alcuni oneri burocratici ma, a fini anticontraffattivi,  ha introdotto oneri che forniscono maggiori informazioni sulla qualità dell'olio

33

Circolare

09/01/2014, n. 175

Nuove disposizioni relative alla classificazione delle carcasse suine e bovine ed alla trasmissione dei prezzi

Min Politiche Agricole e Forestali

 

 

SI
(sito web)

In attuazione del Regolamento (UE) 1308/2013 e nelle more del DM che sostituirà il DM 12 ottobre 2012, la circolare prevede la  comunicazione obbligatoria dei  prezzi  della  classe  S, limitatamente  ai  suini leggeri a  mezzo  del portale www.impresa.gov.it

Amministrazione
Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

Confcommercio (UNICEB)
Si tratta di una Circolare esplicativa per la corretta applicazione della normativa comunitaria in materia di classificazione delle carcasse bovine e suine e relativa comunicazione dei prezzi di mercato che fornisce, fra l'altro, le modulistiche che le aziende debbono utilizzare anche ai fini dei controlli da parte delle Regioni/Ministero; non si ravvisa l'applicazione di ulteriori oneri per le aziende considerando che la classificazione delle carcasse bovine e suine è ormai applicata da moltissimi anni. Nel caso specifico si tratta esclusivamente di un aggiornamento delle disposizioni già in vigore.

35

DM

31/01/2014

Proroga della validità delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto 6 dicembre 2010, in materia di pesca sportiva e ricreativa in mare

Min Politiche Agricole e Forestali

X

 

SI
(sito web)

Il DM proroga a tutto il 2014 la validità delle comunicazioni al Ministero di cui all'art.1 del DM 06/12/2010,riducendo così la frequenza con cui presentare la comunicazione.

Amministrazione
Oneri introdotti
L'obbligo,  per chi effettua pesca in mare,  di comunicare l'esercizio dell'attività al MIPAAF, è esteso anche a chi effettua pesca da terra.
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36

DM

17/12/2013

Disposizioni applicative dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari

Min Politiche Agricole e Forestali

 

 

SI

 

(sito web)

Il DM abroga il DM 26/04/2002 e digitalizza la precedente procedura, prevedendo:

1. L'istituzione, presso il Min., di un sistema telematico per le comunicazioni, a cui i soggetti interessati richiedono l'iscrizione secondo le modalità descritte nell'allegato 1 [art. 1, commi 1 e 2];

 

2. l'obbligo, per chi produce sfarinati e paste alimentari, di realizzare una distinta comunicazione telematica per ogni tipologia di sfarinati e paste prima dell'inizio della lavorazione e di comunicazione degli incrementi di produzione e le variazioni del Paese di destinazione , rispetto a quanto già trasmesso, [art. 1, commi 3, 4 e 5];

 

3. comunicazione telematica annuale dei dati concernenti i riepiloghi relativi alla produzione e alle quantità esportate o spedite [art. 1, comma 7] e presentazione di una nuova comunicazione per la produzione da realizzare nell'anno successivo [art. 1, comma 8];

4. eliminazione degli obblighi doganali mediante lo scambio informativo fra amministrazioni [art. 3]

Amministrazione

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Contributo CNA

Sono state semplificate le procedure di comunicazione al MIPAAF relative ai produttori di sfarinati e paste alimentari. In tal modo il procedimento è diventato tutto telematico attraverso il portale SIAN

49

DM

23/12/2013

Contributi a favore degli imprenditori ittici armatori di unità da pesca dotati di sistema di identificazione automatica

Min Politiche Agricole e Forestali

X

 

SI
(sito web)

Il DM stabilisce che gli imprenditori ittici che intendono richiedere il contributo devono presentare la domanda e la relativa dichiarazione sostitutiva, redatte secondo i modelli allegati al DM stesso e presentate all'Ufficio di iscrizione delle unità da pesca corredate dalla seguente documentazione: a) copia del documento d'identità in corso di validità; b) fattura d'acquisto del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A [art. 2].

Amministrazione
Oneri introdotti
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51

DM

10/12/2013

Modifica del decreto 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»

Min Politiche Agricole e Forestali

X

 

SI
(sito web)

Il provvedimento modifica gli allegati del DM 22/12/2009, aggiungendo i seguenti oneri:
1. Obbligo di conservare il registro trattamenti (quaderno di campagna) per almeno 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati [modifica Allegato 1, atto B9];
2. Obbligo di disporre e conservare, per un periodo di tre anni (e non più uno), le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto [modifica Allegato 1, atto B9].

Amministrazione
Le fatture di acquisto vanno conservate per tre anni e non più per un anno.
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54

DM

20/12/2013

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti

Min Politiche Agricole e Forestali

 

X

SI

(sito web)

Il DM attua la norma europea, prevedendo i seguenti oneri amministrativi:
1. Domanda per ottenere il premio di ristrutturazione e riconversione dei vigneti [art. 2 + art. 9];

Amministrazione

 

Non vi sono novità per il cittadino e/o l'impresa. Come in passato, al fine di ottenere contributi per riconversione e ristrutturazione di vigneti, occorre presentare una domanda.
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91

D. Dirett.

25/02/2014

Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale di varietà di riso

Min Politiche Agricole e Forestali

 

X

SI
(sito web)

Il provvedimento abroga il precedente decreto 21/10/2002, modificando le procedure per l'iscrizione al Registro nazionale e i relativi oneri amministrativi:
1. Individua in dettaglio i documenti da presentare in allegato alla domanda di iscrizione (in originale al MiPAAF e in copia alla Regione e al Centro di coordinamento) [punto 1.3, dell'allegato "Criteri e Procedure.."];
2. Nel caso si vogliano considerare caratteri aggiuntivi oltre a quelli qualitativi e quantitativi, definisce l'obbligo di presentare, in sede di domanda, adeguata documentazione tecnica [punto 2.6, dell'allegato "Criteri e Procedure.."];
3. Modifica le informazioni che il costitutore deve presentare per richiedere l'iscrizione al Registro con un anno di prove ufficiali e definisce le informazioni da inviare al Centro di coordinamento il secondo anno [punto 4 dell'allegato "Criteri e Procedure.."].

Amministrazione
Le modifiche apportate alla normativa preesistente non riguardano oneri informativi.
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Confcommercio (Assosementi)

Si conferma che il provvedimento sostituisce un precedente DM del 2002, al fine di aggiornare le disposizioni in materia di iscrizione delle varietà di riso. L'iscrizione delle varietà - non solo per il riso - è un obbligo comunitario. Non sono stati introdotti nuovi oneri (a parte l'opzione di chiedere di potere valutare caratteri distintivi aggiuntivi, che va interpretato in senso positivo ), ma sono stati aggiornati i costi relativi all'esecuzione delle prove (per una varietà normale, ora 4.396 euro per anno vs/ 3.959 euro nel 2002).

CNA
L'aggiornamento delle modalità di iscrizione nel Registro nazionale di varietà di riso rappresenta sicuramente un elemento migliorativo.

99

DM

12/03/2014

Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni

Min Politiche Agricole e Forestali

X

 

SI
(sito web)

Il DM prevede i seguenti oneri amministrativi:
1. I laboratori di prova presentano apposita istanza completa delle informazioni richieste, secondo modalità e contenuti previsti dalla norma, al Min. Agricoltura [art. 3];
2. I laboratori di prova sono tenuti a comunicare all'autorità competente, secondo modalità e contenuti previsti dalla norma, ogni variazione relativa alle informazioni contenute nell'istanza, incluse variazioni dell'elenco delle prove accreditate che abbiano influenza sulle attività, nonché eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento UNI EN ISO/IEC 17025:2005;  i laboratori sono tenuti altresì ad inoltrare all'autorità competente l'eventuale richiesta di esclusione dall'elenco pubblico [art. 4]

Amministrazione
Oneri introdotti
E' stato introdotto l'obbligo, per i laboratori che effettuano analisi in agricoltura biologica, di presentare una domanda per il primo riconoscimento, il rinnovo o la variazione. Alla domanda di bollo devono essere allegati certificati documenti e autodichiarazioni.
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CNA
Si riscontra un aumento degli oneri per i laboratori che effettuano le analisi in agricoltura biologica, che devono presentare una domanda per il primo riconoscimento, il rinnovo o la variazione. Alla domanda di bollo devono essere allegati certificati documenti e autodichiarazioni.

102

Circolare

10/04/2014, n. 2420

Linee guida di utilizzo dello strumento manuale di classificazione delle carcasse suine denominato ZP

Min Politiche Agricole e Forestali

 

 

SI

 

(sito web)

Il provvedimento prevede i seguenti oneri amministrativi:

 

1. Per  l'utilizzo dello strumento ZP  è necessaria preventiva comunicazione al MIPAAF, utilizzando il  modulo allegato che andrà  trasmesso all'indirizzo di posta certificata pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it [punto 4 + Allegato];

2. Gli  stabilimenti che utilizzano lo strumento ZP, per poter adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa dell'UE e nazionale, devono annotare tutte le  misurazioni  effettuate, e gli esiti della classificazione, per ciascuna carcassa, in un apposito registro. Per ogni carcassa e' necessario registrare il numero di macellazione, gli spessori rilevati e la classe di ingrassamento. Il registro, che può  essere anche informatico,  deve essere compilato  durante le operazioni di classificazione e messo a disposizione degli Organismi di  controllo [punto 5];

 

3. I risultati  della  classificazione devono essere inseriti nel portale www.impresa.gov.it [punto 5]

Amministrazione

 

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Confcommercio (UNICEB)

Si tratta semplicemente di linee guida per l'utilizzo di uno strumento per la classificazione delle carcasse suine. Gli eventuali oneri amministrativi derivanti sono ben esemplificati dal Dipartimento.

109

DM

07/03/2014

Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009

Min Politiche Agricole e Forestali

X

 

SI
(G.U. e sito web)

Il provvedimento modifica il DM 29 luglio 2009, estendendo anche ai produttori di patate da industria la possibilità di accedere, previa presentazione della domanda, al riconoscimento del sostegno specifico di cui all'art. 68 del Reg. (CE) 79/2009 [art. 1, comma 5].

Amministrazione
Oneri introdotti
Anche i produttori di patate da industria e di patate inserite nei sistemi di qualità DOP e IGP, nell'anno 2014, possono presentare domanda per il riconoscimento del sostegno specifico di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. Ulteriori oneri in materia potrebbero derivare dalla successiva regolamentazione emanata da AGEA, autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13 del DM 29/07/2009.
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177

DM

04/07/2014

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento UE, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1151/2012, UE n. 1308/2013, CE n. 607/2009, ed ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonché delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate.

Min Politiche Agricole e Forestali

 

X

 

Il DM definisce i contenuti dell'istanza  da inviare al Mipaaf per l'ottenimento di contributi per iniziative concernenti la valorizzazione,salvaguardia,tutela e vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari. In particolare,l'allegato B specifica tutti i documenti che devono essere allegati (in duplice copia) all'istanza, tra i quali:dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere e tabella dettagliata dei costi previsti per lo svolgimento delle attività;dettagliato preventivo di spesa da fornire anche su supporto informatico (cd,dvd,chiavetta etc.);copie degli ultimi due bilanci disponibili;dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici;dichiarazione,sottoscritta dal legale rappresentante,in cui si attesti l'assenza di contenziosi in essere con la PA;dichiarazione,da parte del legale rappresentante,in cui si comunica il conto corrente dedicato sul quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso.

Amministrazione

 

Il decreto non introduce né elimina nuovi oneri. Ripropone  quanto già previsto da precedenti decreti

191

DM

05/08/2014

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.

Min Politiche Agricole e Forestali

X

 

 

Il decreto stabilisce, all'art. 1, che i produttori beneficiari delle misure di promozione del vino nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigenti e investimenti, che hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre di ciascun anno, non è stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale, devono trasmettere all'Organismo Pagatore competente per territorio, entro il 30 novembre di ciascun anno:
a)  l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre;
b)  l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Amministrazione
Tale provvedimentoha introdotto nuovi oneri che rispondono alla necessità di adempiere ad analoghi obblighi comunitari. Il regolamento CE n. 752/13 della Commissione, che modifica il regolamento CE n. 555/08, ha introdotto nell'ordinamento comunitario un nuovo articolo 37-ter denominato "Comunicazioni relative agli anticipi" che impone ai beneficiari la trasmissione di informazioni relative agli anticipi percepiti secondo un calendario definito dagli Stati membri. Con il decreto in questione è stato unicamente definito il calendario della trasmissione delle informazioni, mentre i nuovi oneri rappresentati dalle comunicazioni da effettuare derivano direttamente dalla citata normativa comunitaria.

238

DM

2/10/2014

Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell' acquacoltura 2013/2015, cui dare attuazione nella corrente annualità e determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.

Min Politiche Agricole e Forestali

 

X

 

Il dm disciplina i soggetti beneficiari, i contenuti delle domande e le modalità di invio delle proposte di progetto per il Programma nazionale triennale di pesca e acquacoltura 2013/2015. Il plico della proposta dovrà contenere la seguente documentazione:

a) progetto in triplice copia;

 

b) copia di atto costitutivo e statuto aggiornati;

c) autocertificazione corredata di fotocopia del documento d'identità, con cui il legale rappresentante dichiara che il progetto non costituisce duplicato di progetti già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati dal Mipaaf e da altri Enti;

d) dettagliato curriculum vitae del soggetto che presenta il progetto e del personale impiegato per l'esecuzione del progetto.

Amministrazione

 

Il decreto non introduce né elimina alcun onere.   Definisce le iniziative di sostegno dell'attività ittica per l'annualità 2014 in attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

244

DM

28/08/2014

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi

Min Politiche Agricole e Forestali

 

X

 

Il Dm oltre a stabilire i requisiti sostanziali che le organizzazioni di produttori devono possedere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento (dimensioni minime;personalità giuridica;perseguimento attività ecocompatibili...) elenca anche i documenti da allegare alla domanda di riconoscimento (atto costitutivo;composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante;elenco produttori aderenti;relazione sull'organizzazione tecnico-amministrativa-commerciale e sulle strutture tecniche delle organizzazioni produttive;prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento scelto;giustificazione del criterio di scelta del periodo di riferimento proposto;bilancio dell'esercizio relativo al periodo di riferimento;titolo di possesso o disponibilità di strutture, attrezzature, mezzi tecnici necessari;dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante).

Amministrazione
Il decreto non introduce nuovi oneri, ma vengono ripetuti gli oneri amministrativi già stabiliti dal previgente decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705.

255

DM

02/07/2014

Fondo europeo per la pesca - Modalità attuative in misura 3.1. «Azioni Collettive».

Min Politiche Agricole e Forestali

X

 

SI
(sito web)

Il DM prevede che i soggetti che intendano accedere alle agevolazioni finanziarie devono allegare al modulo di richiesta tutta la documentazione espressamente indicata all'art. 6.

Amministrazione
Oneri introdotti
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265

DM

24/09/2014

Avvio della procedura per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi

Min Politiche Agricole e Forestali

 

X

 

I soggetti ammessi all'iscrizione nell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura devono presentare all'amministrazione una domanda in cui dovranno dimostrare di possedere, secondo quanto indicato all'art. 7, oltre ai requisiti sostanziali (non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato,  o presso i competenti ordini professionali) anche i seguenti requisiti:

 

- capacità economico-finanziaria (Fatturato Globale; Idonee referenze bancarie)

- capacità tecnico-professionale

Amministrazione

 

Il decreto, ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del d.lgs. 163/06, aggiorna  il decreto precedente, riducendo, temporaneamente,  al di sotto dei  40.000 euro esclusa IVA, l'importo dei servizi resi in favore del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

285

D. Dirett.

21/11/2014

Modalità attuative del decreto ministeriale 31 ottobre 2014 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 23 luglio 2014.

Min Politiche Agricole e Forestali

 

X

 

Il decreto prevede all'art. 1 che l'armatore, per accedere agli aiuti, presenti al Mipaaf, per il tramite dell'Autorità marittima competente, istanza corredata da idonea documentazione indicata nello schema allegato al decreto.

Amministrazione
Non vi sono novità per l'impresa di pesca.
Al fine di ottenere l'aiuto per l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 23 luglio 2014 occorre presentare una domanda come per le precedenti annualità.
Il decreto non introduce né elimina alcun onere rispetto al passato.

295

DM

18/11/2014

Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Min Politiche Agricole e Forestali

X

 

SI

 

(G.U. e sito web)

Il dm prevede la presentazione di una domanda unica al fine dell'assegnazione e attivazione dei nuovi diritti all'aiuto, nonché della concessione del sostegno accoppiato,nelle varie tipologie previste dal reg. UE (artt. 7,12,19 e 25); al momento della presentazione della domanda unica, gli agricoltori comunicano l'iscrizione all'INPS o il possesso della partita IVA (art. 3) e, a seconda dei casi, allegano idonea documentazione (artt. 5, 25 e 26).Per accedere alla riserva nazionale, gli agricoltori devono presentare apposita domanda per i nuovi diritti d'aiuto (art. 11). Al fine di poter convertire i prati permanenti, gli agricoltori devono chiedere l'autorizzazione all'organismo pagatore competente per territorio (art. 15).Gli agricoltori che presentano la domanda unica possono aderire al regime per i piccoli agricoltori (art. 28). Nel fascicolo aziendale, propedeutico alla presentazione della domanda unica, gli agricoltori devono inserire il piano colturale e devono comunicare all'organismo pagatore ogni variazione. Con decreto del Mipaaf è definito il livello minimo d'informazioni da indicare nel piano colturale aziendale(art. 31).

Amministrazione

 

Il decretointroduce nuovi oneri amministrativi che per i cittadini comportano i seguenti oneri:

 

- presentazione di domanda (artt. 7,12,19 c. 4, 25 c. 4; art. 11, c. 3; art. 28, c. 3);

- comunicazioni (art. 3, c. 2 lett. a) e b);

 

- documentazione (art. 5, c. 2);

- Altro

- richiesta di autorizzazione (art. 15, cc. 3 e 4);
- documentazione (art. 25, c. 3; art. 26, c.; art. 31, c. 2).
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22

DM

13/11/2013

Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9

Min Salute

X

 

 

1. Il detentore e il responsabile dello stabilimento di macellazione scelgono se operare in Banca Dati Nazionale (BDN) direttamente o tramite delegato e registrano la scelta in BDN; i delegati registrano in BDN le informazioni previste dalla norma; per cambiare delegato, il delegante deve prima dare formale disdetta al precedente (tutto va registrato in BDN) [punto 3, Allegato al DM];
2. Per il rilascio del codice aziendale, si presenta istanza attraverso SUAP o mediante procedura alternativa se non ancora operativa quella SUAP [punto 4, Allegato];
3. Obbligo di comunicazione in caso di allevamento familiare; nel caso di incubatoi e allevamenti, obbligo di comunicare quanto previsto dalla norma [punto 4 Allegato];
4. Ulteriori comunicazioni nel caso di mercati, fiere, esposizioni, nel caso di attività "commerciante" e nel caso di variazione dei dati aziendali o di cessazione dell'attività [punti 4.3, 4.4, 5 e 6, Allegato];
5. Obbligo di registrazione di movimentazioni e macellazioni [punti 7 e 8, Allegato].

Amministrazione
Ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005 e s.m. (disciplina precedente).
Il DM 13 novembre 2013 ha aggiunto solamente gli obblighi di cui al punto n. 5.

103

DM

23/12/2013

Nuove modalità per l'iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi medici e per gli adempimenti relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari di dispositivi medico-diagnostici in vitro

Min Salute

X

 

SI

 

(sito web)

Il DM prevede che la registrazione delle informazioni nel Repertorio dei dispositivi medici è effettuata esclusivamente tramite trasmissione elettronica secondo quanto indicato sul sito internet del Ministero della salute, e deve avvenire in modalità sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica. I dettagli operativi per effettuare la procedura di registrazione di un dispositivo nel Repertorio sono resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute, comprensivi delle modalità per effettuare le rettifiche dei dati trasmessi ed i successivi aggiornamenti [punto 2, Allegato].

Amministrazione

Gli oneri previsti dal DM costituiscono modifica alle modalità di adempimento agli obblighi previgenti di cui all'art. 10 del d.lgs. 332/00 e s.m.i. Tali modalità sono state definite in attuazione delle previsioni dell'art. 8 del DM 21 dicembre 2009.
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154

Comunicato

 

Etichettatura dei medicinali veterinari a base di stupefacenti.

Min Salute

X

 

SI
(sito web)

Il comunicato prevede che le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di medicinali veterinari soggetti alle modifiche previste dal dl 20 marzo 2014, n. 36 (recante  disposizioni  urgenti  in materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte  del Servizio sanitario nazionale, tutti gli  stupefacenti  e  le  sostanze  psicotrope sono inseriti in cinque tabelle) devono richiedere una variazione degli stampati illustrativi, che alla voce «Modalità di dispensazione» riportino la dicitura: «Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica (indicare il tipo di ricetta).

Amministrazione
Oneri di nuova introduzione
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214

DM

2/09/2014

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti «tilosina», da somministrare ai suini per via orale, con mangimi o acqua di bevanda.

Min Salute

X

 

SI

(sito web)

Il decreto prevede che le società titolari dell'autorizzazioni  all'immissione in commercio dei medicinali veterinari sono tenute a presentare  domanda di variazione ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio.

Amministrazione

Oneri di nuova introduzione
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218

DM

25/06/2014

Modalità, procedure e condizioni per lo svolgimento delle indagini cliniche con dispositivi medici impiantabili attivi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e successive modificazioni.

Min Salute

X

 

SI
(sito web)

I fabbricanti  dei  dispositivi  medici, al  momento della notifica dell'indagine clinica al Ministero della salute, devono produrre la seguente documentazione: 
- curriculum vitae dello sperimentatore  principale  contenente,tra l'altro, informazioni sull'attività di  sperimentazione  clinica svolte e sull'esperienza clinica di utilizzo  di  dispositivi  medici appartenenti alla stessa tipologia e classe del  dispositivo oggetto della indagine notificata;
- dichiarazione del direttore della  unità  operativa dove si svolgerà la sperimentazione con particolare riguardo all'impiego di dispositivi medici  appartenenti alla stessa tipologia e classe del dispositivo oggetto della indagine notificata (art. 3).

Amministrazione
Oneri introdotti
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240

DM

30/09/2014

Misure concernenti il rilascio di autorizzazione alla detenzione e all'approvvigionamento sul territorio nazionale di dispositivi diagnostici contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di esclusivo uso analitico di laboratorio.

Min Salute

X

 

SI
(sito web)

Ai fini di semplificare la procedura per il rilascio di autorizzazione alla detenzione e all'approvvigionamento sul territorio nazionale di dispositivi diagnostici contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di esclusivo uso analitico di laboratorio, il decreto esclude la previa determinazione dei quantitativi nel seguente caso:
- approvvigionamento di dispositivi diagnostici intesi quali materiali di riferimento o standard contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope in soluzione a concentrazione fino a 0,1% (p/v) o 1 mg/mL o 1000 ppm o,  se  non  in soluzione, in quantità non superiore a 1 mg per singolo contenitore, prodotte ed etichettate a norma di legge e poste in commercio in confezionamento singolo o in kit (art. 1).

Amministrazione
Oneri introdotti
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259

DM

08/08/2014

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della professione di tecnico audioprotesista di cui al decreto 26 aprile 2012.

Min Salute

 

X

 

Il decreto prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della professione di tecnico audioprotesista.

Amministrazione

DM 26 aprile 2012 (disciplina precedente)

Il DM 8 agosto 2014 ha solamente riaperto i termini per la procedura prevista dal DM sopracitato

291

DM

11/08/2014

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale

Min Salute

X

 

 

Il manuale allegato al DM indica le procedure per la gestione dell'anagrafe apistica. Gli apicoltori devono registrarsi on-line  inserendo i  propri  dati  identificativi ed il ruolo che si intenderà assumere. Ogni proprietario di alveari che non sia già registrato presso il servizio veterinario competente è tenuto a dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura e  a  richiedere  l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale,  che sarà assegnato dal servizio  veterinario  dell'USL  territorialmente competente,  in base alla sede legale dell'apicoltore (allegato  A al DM). Con tale dichiarazione si intende assolto l'obbligo della comunicazione di inizio attività di cui all'art. 6 della legge n. 313/04 «Disciplina dell'apicoltura>>. Ai fini dell'aggiornamento della banca dati gli apicoltori sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta, compresa la cessazione, e tutti gli spostamenti, anche temporanei, sulla base del modello allegato C.

Amministrazione
- Legge 24 dicembre 2004, n. 313 (disciplina precedente)
- DM 4 dicembre 2009 (disciplina precedente)

Il DM 11 agosto 2014 introduce solamente i seguenti nuovi oneri:
1) comunicazione annuale al Ministero del numero di alveari posseduti (in precedenza comunicati solo alla ASL);
2) comunicazione delle movimentazioni del materiale apistico.

5

DM

30/10/2013, n. 155

Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)

Min Sviluppo Economico

X

 

 

1. L'organismo controllore rilascia, in caso di mancanza, il libretto metrologico (anche informatico) del contatore; il titolare del contatore esibisce su richiesta, il libretto o la stampa dal supporto elettronico [art. 4];

2. L'esito della verificazione è attestato con applicazione di contrassegno [art. 8, commi 3 e 4];

 

3. Gli strumenti campione utilizzati per la verificazione devono avere un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati [art. 9]

4. Il titolare del contatore comunica alla Camera di Commercio e Unioncamere le informazioni richieste dalla norma; inoltre, conserva la documentazione richiesta e il libretto [art. 12, comma 1, lettere a,b)].

5. L'organismo controllore presenta Scia allegando le informazioni previste dalla norma; l'organismo, ottenuto il numero identificativo, deposita presso Unioncamere il logo [art. 14 e 16]

6. Gli organismi inviano alla Camera Commercio e Unioncamere un riepilogo degli strumenti verificati e tengono registri, anche elettronici, delle verificazioni [art. 18]

Amministrazione

Oneri introdotti:

- Art. 4, cc 4, 5 e 7.Documentazione da conservare (libretto metrologico)
- Art. 8, cc. 2 e 6; - Art. 11, c. 2.Richiestaverificazione periodica

 

- Art. 8, cc. 3 e 5; Art. 12, c. 1, lett. c).Documentazione da conservare (attestazione esito verificazione periodica)

 

- Art. 9, c. 4.Documentazione da conservare (certificazione contatori di controllo)

- Artt. 12 e 13, c. 2.Comunicazione alla CCIAA e Unioncamere dei dati relativi alla verificazione periodica compresi gli elementi di riconoscimento del contatore

 

- Art. 14, c. 2.Dichiarazionedell'organismo che effettua la verificazione periodica

 

- Art. 14, c. 3. Trasmissione all'Unioncamere del certificato di accreditamento da parte dell'organismo che effettua le verifiche periodiche
- Art. 16. Presentazione SCIA indicando elementi relativi all'idoneità alla verificazione dei contatori e deposito Logo presso Unioncamere

- Art. 18, cc. 1 e 2. Comunicazione alla CCIAA da parte dell'organismo dei risultati delle verifiche effettuate e tenuta di un registro di annotazione degli esiti delle richieste di verificazione.

6

Circolare direttoriale

20/12/2013, n. 3476

Circolare esplicativa in merito alle modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 settembre 2013 in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche eventuali attività non preponderanti di ricerca industriale, da realizzare nel distretto-comparto del «mobile imbottito» delle regioni Puglia e Basilicata

Min Sviluppo Economico

X

 

SI
(sito web)

La circolare, in attuazione dell'art. 6 del DM 4 novembre 2013, fornisce ulteriori indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione. In particolare:
1. la domanda di agevolazione deve essere in bollo, sottoscritta con firma digitale, elaborata secondo i moduli disponibili sul sito del Ministero e presentata mediante PEC [punto 1];
2. nel caso di unico soggetto proponente, la domanda e i documenti annessi vanno elaborati secondo gli schemi previsti dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5 alla Circolare; le imprese che chiedono la maggiorazione devono presentare i documenti indicati dalla norma [punto 1, lettera a)];
3.  nel caso di più proponenti, la domanda e gli allegati vanno elaborati secondo gli allegati 3, 4, 5, 6, 7; inoltre, bisogna allegare il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti col Ministero, i bilanci completi e/o dichiarazioni dei redditi e l'eventuale documentazione in caso di richiesta di maggiorazione [punto 1, lettera b)];

Amministrazione
Oneri introdotti:
Si rinvia al contenuto della scheda pubblicata sul sito internet

9

DM

27/12/2013

Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 15 della legge 266/97 a seguito dell'istituzione della Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità»

Min Sviluppo Economico

X

 

SI

 

(sito web)

Il DM modifica l'allegato I del DM 23/11/2012, prevedendo quanto segue:
1. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale - Dipartimento Pari opportunità può essere richiesta dai beneficiari mediante presentazione al Gestore - MCC, tramite posta, fax o altre modalità, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it [lettera L, paragrafo 1, allegato I, DM 23/11/2012];
2. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia, il soggetto beneficiario presenta al soggetto garante la domanda di finanziamento, il modulo di cui all'Allegato 4 al DM 23/11/2012 e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo L.6 [lettera L, paragrafo 7, allegato I, DM 23/11/2012]
3. Entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato il soggetto garante presenta al Gestore, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, richiesta di conferma della garanzia sull'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, tramite fax o posta [lettera L, paragrafo 8]

Amministrazione

 

Oneri introdotti:

Si rinvia al contenuto della scheda pubblicata sul sito internet

19

DM

27/11/2013

Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese

Min Sviluppo Economico

X

 

SI
(sito web)

1. Si presenta la domanda e i documenti richiesti dalla norma alla banca/intermediario, che ne controlla la regolarità e trasmette mensilmente alla CDP la richiesta di verifica della disponibilità della provvista [art. 8, commi 1, 2];
3. Deliberato il finanziamento, la banca invia alla CDP la proposta di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista e al Min. l'elenco dei finanziamenti deliberati, con le informazioni e i documenti richiesti [art. 8, comma 7];
4. La banca comunica al Min. se il contratto non è stipulato entro i termini e comunica mensilmente alla CDP gli importi relativi alla provvista erogata cui non faccia seguito la stipula del contratto di finanziamento [art. 9];
5. Per l'erogazione, l'impresa attesta al Min. il completamento dell'investimento con apposita dichiarazione e presenta al Min. la documentazione richiesta; sull'originale di ogni fattura, va riportata la dicitura «[...]» [art. 10, commi 1-4];
6. Il beneficiario conserva fatture e documenti per 10 anni [art. 10, comma 5]

Amministrazione
Oneri introdotti:
Si rinvia al contenuto della scheda pubblicata sul sito internet

Confindustria
Gli oneri informativi introdotti a carico delle imprese risultano ragionevoli.
Tuttavia, alcune difficoltà sono state riscontrate dalle imprese a causa delle procedure informatiche (es. moduli non stampabili, doppie firme digitali, assenza di riscontri sul corretto completamento delle procedure).

21

D. Dirett.

13/01/2014

Modalità e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Calabria

Min Sviluppo Economico

X

 

SI

(sito web)

Il decreto, emanato sulla scia del DM 10 aprile 2013, prevede i seguenti oneri:
1. Domanda di agevolazione, da presentare con modalità telematiche e con le informazioni previste dalla norma [art. 1 + Allegato 2];

Amministrazione

Oneri introdotti:

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22

D. Dirett.

13/01/2014

Modalità e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Campania

Min Sviluppo Economico

X

 

SI
(sito web)

Il decreto, emanato sulla scia del DM 10 aprile 2013, prevede i seguenti oneri:
1. Domanda di agevolazione, da presentare con modalità telematiche e con le informazioni previste dalla norma [art. 1 + Allegato 2];

Amministrazione
Oneri introdotti:
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23

DM

04/12/2013

Modifiche all'art. 8 del decreto 29 luglio 2013, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Min Sviluppo Economico

 

X

 

Il DM modifica l'art. 8 del precedente DM 29/07/2013, prevedendo la sostituzione dell'obbligo di allegare alla domanda "gli ultimi 2 bilanci approvati e depositati al registro delle imprese", con l'obbligo di allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati degli ultimi 2 esercizi contabili.

Amministrazione
Il provvedimento non prevede nuovi oneri

24

D. Dirett.

23/01/2013

Modalità e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Siciliana

Min Sviluppo Economico

X

 

SI
(sito web)

Il decreto, emanato sulla scia del DM 10 aprile 2013, prevede i seguenti oneri:
1. Domanda di agevolazione, da presentare con modalità telematiche e con le informazioni previste dalla norma [art. 1 + Allegato 2];

Amministrazione
Oneri introdotti:
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26

Circolare

27/01/2014, n. 2764

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2013, recante l'istituzione di un regime di aiuto in favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree della Basilicata interessate dalla crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia.

Min Sviluppo Economico

X

 

SI

 

(sito web)

1. La domanda va compilata in formato digitale, firmata digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore, secondo le modalità indicate online e con gli allegati stabiliti dalla norma [punto 8].
2. Entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione del SG, i soggetti interessati trasmettono per via elettronica la documentazione stabilita dalla norma e la dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia [punto 9]
4. La richiesta di erogazione è effettuata in formato digitale e trasmessa elettronicamente al SG. Il beneficiario può chiedere l'erogazione di una prima quota a titolo di anticipazione, presentando  apposita richiesta con allegati [punto 11];
5. Obblighi informativi relativi al subentro di altro soggetto [punto 12];
6. il soggetto beneficiario invia al SG, annualmente e fino al termine stabilito dalla norma, una dichiarazione con le informazioni su: stato d'avanzamento del programma; eventuali beni dismessi [punto 13]

Amministrazione

Oneri introdotti:

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32

D. Dirett.

29/01/2014

Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano

Min Sviluppo Economico

X

 

SI
(sito web)

1. I soggetti proponenti presentano la domanda con la documentazione indicata dalla norma; la domanda, in bollo e completa di tutti gli allegati, va sottoscritta con firma digitale e presentata mediante PEC; la domanda e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente i moduli disponibili nella sezione nel sito internet del MISE [art. 1];
2. In caso di valutazione positiva della domanda, i soggetti interessati presentano la documentazione indicata dalla norma e necessaria a richiedere l'adozione del decreto di concessione; dopo l'emanazione del decreto di concessione da parte del Ministero, il beneficiario (o il soggetto capofila) riceve tale decreto e lo restituisce al Ministero debitamente sottoscritto [art. 4, commi 1 e 2];
3. Il beneficiario (o il soggetto capofila) è tenuto a comunicare al Ministero l'avvio del progetto [art. 4, comma 3]

Amministrazione
Oneri introdotti:
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37

 

(Comunicato)

Circolare

10/02/2014, n. 4567

Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del
contributo di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la
disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da
parte di piccole e medie imprese

Min Sviluppo Economico

X

 

SI

(sito web)

La circolare, facendo seguito al DM 27 novembre 2013, definisce le modalità per presentare domanda di accesso al contributo

Amministrazione

Oneri introdotti:

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44

D. Dirett.

07/02/2014

Procedura di  accesso  alle  agevolazioni  per  il sostegno   degli investimenti innovativi, di cui al decreto 29 luglio  2013,  relativa ai  programmi  di  investimento  realizzati  in   unità   produttive localizzate nei Siti di Interesse Nazionale  (SIN), ricadenti  nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Min Sviluppo Economico

 

X

 

Il provvedimento determina le procedure di domanda di cui al DM 29/07/2013, prevedendo l'obbligo di presentare, entro quindici  giorni  dalla  data  di  presentazione  della domanda   di agevolazione, il modulo aggiuntivo  riportato  in  allegato  1 e  la relazione  tecnica  integrativa  contenente   le   informazioni   sui miglioramenti ambientali conseguibili secondo lo schema riportato  in allegato 2; i predetti documenti, firmati digitalmente, devono essere inviati    all'indirizzo PEC indicato dalla norma [art. 1, comma 2];

Amministrazione
Oneri già previsti - legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 1, comma 845) istituzione di regimi di aiuto conformi alle norme comunitarie - decreto ministeriale 29 luglio 2013

46

Circolare

13/02/2014, n. 5067

Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nei territori dei comuni della regione Campania ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale individuate dalla terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione tramite ricorso al regime di aiuto dei Contratti di sviluppo

Min Sviluppo Economico

X

 

SI
(sito web)

La circolare prevede:
1. Domanda per l'accesso alla procedura di negoziazione, da presentare, con gli allegati previsti dalla norma, a Invitalia secondo le modalità indicate all'articolo 7 del DM 24/09/2010;
2. Invio della proposta definitiva di contratto di sviluppo all'Agenzia in forma
cartacea ed in formato elettronico, con allegati i documenti previsti dalla norma;
3. Sottoscrizione del contratto di sviluppo;
4. Domanda di erogazione
5. Apposizione di specifica targhetta sui beni relativi alla richiesta di agevolazioni;
6. Dichiarazione sulla corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni relativi alla richiesta di agevolazioni;
7. Apposizione di dicitura sui titoli di spesa;
8. Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate;
9. Fornitura di informazioni e dati e comunicazione delle variazioni.

Amministrazione
Oneri introdotti:
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47

Circolare

19/02/2014, n. 5818

Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nelle aree interessate dalla crisi del sistema locale del  lavoro  di Frosinone-Anagni e comune di Fiuggi  tramite ricorso  al  regime  di aiuto dei Contratti di sviluppo

Min Sviluppo Economico

X

 

SI

(sito web)

La circolare prevede:
1. Domanda per l'accesso alla procedura di negoziazione, da presentare, con gli allegati previsti dalla norma, a Invitalia secondo le modalità indicate all'articolo 7 del DM 24/09/2010;
2. Invio della proposta definitiva di contratto di sviluppo all'Agenzia in forma
cartacea ed in formato elettronico, con allegati i documenti previsti dalla norma;
3. Sottoscrizione del contratto di sviluppo;
4. Domanda di erogazione
5. Apposizione di specifica targhetta sui beni relativi alla richiesta di agevolazioni;
6. Dichiarazione sulla corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni relativi alla richiesta di agevolazioni;
7. Apposizione di dicitura sui titoli di spesa;
8. Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate;
9. Fornitura di informazioni e dati e comunicazione delle variazioni.

Amministrazione

Oneri introdotti:

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50

DM

19/02/2014

Modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015

Min Sviluppo Economico

 

 

 

Il decreto stabilisce che le imprese di stoccaggio pubblicano sul proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato 1, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico, e dell'eventuale indisponibilità degli impianti [art. 3, comma 3].

 

55

DM

10/02/2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013

Min Sviluppo Economico

 

X

 

Il DM contiene i modelli dei libretti di impianto e definisce le informazioni che devono essere incluse in tali libretti a seconda della tipologia di impianto di climatizzazione

Amministrazione
L'onere previsto nel provvedimento rappresenta una ripetizione di quello stabilito ai sensi del DM 17 marzo 2003 e degli allegati F e G del d.lgs n. 192 del 2005

75

D. Dirett.

19/03/2014

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia di cui al decreto 5 dicembre 2013

Min Sviluppo Economico

X

 

SI

(G.U. e sito web)

Il DM determina le modalità per la presentazione delle domande:
1. La domanda va presentata unitamente alla documentazione richiesta dalla norma (relazione tecnica del programma d'investimento, computo metrico estimativo, documentazione comprovante la disponibilità degli immobili, piano d'investimento, dichiarazione sostitutiva d'atto notorio e dichiarazione per finalità antimafia, relazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla norma). La domanda e i documenti vanno presentati mediante procedura informatica [art. 1];
2. Il provvedimento di concessione va sottoscritto digitalmente e inviato tramite PEC al Ministero [art. 3, comma 1];
3. Inviare tramite procedura informatica gli ordini d'acquisto e le coordinate bancarie [art. 3, comma 2];
4. Presentare richiesta di erogazione e relativa documentazione prevista dalla norma al Soggetto Gestore [art. 4].

Amministrazione

Oneri introdotti:

Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

82

DM

13/02/2014

Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo

Min Sviluppo Economico

X

 

SI
(sito web)

Il DM rimanda ad un'apposita circolare del Ministero il compito di definire le modalità di presentazione della domanda di agevolazione e di richiesta delle erogazione [art. 8 e art. 11].
Per quanto riguarda il monitoraggio e i controlli, stabilisce che il soggetto beneficiario, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato, invia al Soggetto gestore, con cadenza semestrale e fino al quinto (il terzo nel caso di PMI) esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate.

Amministrazione
Oneri introdotti:
Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

104

D. Dirett.

18/04/2014

Modalità e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Puglia

Min Sviluppo Economico

 

X

 

Il decreto prevede che le istanze, firmate digitalmente, debbano essere presentate, complete di eventuali allegati, in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione «ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias» del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) [art. 2]

Amministrazione
Oneri già previsti decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ("Crescita 2") art, 37  decreto ministeriale 21 gennaio 2014.

116

DM

21/02/2014

Rimborso dei crediti agli operatori di impianti cosiddetti «nuovi entranti»

Min Sviluppo Economico

X

 

 

1. I soggetti creditori presentano al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento Energia - Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, apposita istanza volta ad ottenere la liquidazione dei crediti stessi [art. 1, c. 2].

Amministrazione

L'onere previsto è dinuova introduzione e consiste nella presentazione dell'istanza volta ad ottenere la liquidazione dei crediti spettanti all'impresa richiedente

134

DM
(pubblicato per estratto)

21/05/2014

Individuazione delle modalità per l'agevolazione dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore agroindustriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi

Min Sviluppo Economico

X

 

 

Il DM prevede che:
1. La domanda deve essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata con successiva trasmissione della documentazione cartacea [punto 6 dell'estratto].

Amministrazione
Il decretointroduce oneri agli artt.:
- Art. 8. Domanda. Alla domanda di agevolazione sono allegati documenti e dichiarazioni
- art. 12. Altro. L'impresa è tenuta a presentare l'accordo di collaborazione e sottoscrive il decreto di concessione
- Art. 13. Domanda. L'impresa presenta la domanda di erogazione
- Art. 13, c. 2.Altro.  L'impresa è tenuta ad apportare su ciascun titolo un'apposita dicitura
- art. 14. Altro. L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione
- Art. 14.Documentazione da conservare. L'impresa tiene a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per 3 anni successivi al completamento del progetto
- Art. 15. Altro. L'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal Mise a dalla Regione.
Il decreto eliminaoneri all'art. 13, c. 2, prevedendo che l'impresa non deve trasmettere copia dei bilanci.

167

D. Dirett.

11/07/2014

Criteri e modalità per il deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'articolo 54 del codice della proprietà industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'articolo 56 del codice della proprietà industriale.

Min Sviluppo Economico

X

 

 

Il decreto indica le modalità tecniche e le informazioni utili per procedere al deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato. La procedura prevede i seguenti passaggi:

 

- registrazione al portale (la registrazione richiede la compilazione digitale di un modulo in formato PDF, scaricabile direttamente dal portale)

 

- trasmissione del modulo di registrazione, munito di firma digitale, con apposito link sul portale, per ottenere le credenziali di accesso

- ottenute le credenziali, il depositante può utilizzarle negli appositi campi di login per accedere all'area di deposito, dove inserire i dati e i documenti allegati richiesti.

Tali allegati devono essere prodotti nel formato PDF/A-1a (ISO 19005-1:2005) con firma di tipo PaDES e CaDES.

Amministrazione

All'allegato I introduce i seguenti oneri:

 

- Registrazione al portale.

 

- Trasmissione del modulo di registrazione munito di firma digitale per ottenere le credenziali di accesso.

- Accesso all'area di deposito dove inserire i dati e i documenti allegati alla richiesta.
Tali allegati devono essere prodotti nel formato PDF.
 

 

Confindustria

Il decreto introduce oneri nuovi ma si concretizza in una importante semplificazione per le imprese. In ogni caso si tratta di oneri ragionevoli in quanto le informazioni richieste al depositante sono quelle di base per l'iscrizione a qualsiasi servizio on-line.

172

DM

05/06/2014

Attuazione dell'art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, relativo all'estensione degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI alle operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese.

Min Sviluppo Economico

 

 

 

Il decreto stabilisce i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio su operazioni di sottoscrizione di mini bond e su portafogli di mini bond. Il soggetto richiedente attesta:
a) il possesso  dei requisiti, soggettivi  e  oggettivi dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa; l'ammissibilità del settore di  attività  economica  in cui opera;
b)  la  rispondenza  della  finalità  e delle caratteristiche dell'operazione di sottoscrizione di  mini  bond  rispetto a quanto previsto dal decreto(art. 10)
I soggetti richiedenti sono tenuti a trasmettere al Gestore del Fondo i dati relativi all'andamento dei portafogli di mini bond assistiti dalla garanzia del Fondo (art. 13).

Amministrazione
Gli oneri informativi a carico di cittadini ed imprese sono già stabiliti da :
Legge 23 dicembre 1996, n. 662; e Legge 266/97 art. 15; decreto ministeriale 23 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni

Confindustria
Il decretointroduce oneri informativi (nuova funzionalità del fondo). Si ritiene che i nuovi oneri informativi introdotti siano necessari e proporzionati rispetto al beneficio per cui sono stati introdotti, ovvero poter usufruire della garanzia del Fondo sull'emissione di obbligazioni.

179

DM

25/07/2014

Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon 2020».

Min Sviluppo Economico

 

X

 

Il decreto fissa modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione per l'accesso al Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon 2020».Rilevano,in particolare,i seguenti aspetti:

 

- modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione (domanda di agevolazione;scheda tecnica;piano di  sviluppo; dichiarazione sost. d'atto notorio concernente i  dati contabili utili per il calcolo della capacità di rimborso;copia del contratto di rete o di un'altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione effettiva,stabile e coerente tra i soggetti proponenti)

- modalità di presentazione delle domande di erogazione (rapporto tecnico sulle att. svolte;quadro riassuntivo dei costi sostenuti;schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di R&S; dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per la verifica delle spese generali;documentazione di spesa).

Amministrazione

Gli oneri informativi a carico di cittadini ed imprese sono già stabiliti da:

 

- Legge 17 febbraio 1982,  n. 46 - Art. 14;

- Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 10 luglio 2008;

- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - Art. 23    

184

D. Dirett.

28/07/2014

Termini per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Min Sviluppo Economico

 

X

 

Il decreto definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, secondo le indicazioni contenute nei modelli di istanza allegati, quali:
- allegato A Schema di istanza di accesso al credito d'imposta
- allegato B Schema di istanza di accesso al credito d'imposta per le start-up innovative e incubatori certificati
- allegato C Schema di istanza di accesso al credito d'imposta per le imprese ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici del 10 e del 29 maggio 2012
- Allegato D Schema della certificazione degli elementi di cui all'istanza di accesso al credito d'imposta.

Amministrazione
Gli oneri informativi a carico di cittadini ed imprese sono già stabiliti da:
- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - Art. 24

- Decreto ministeriale 23 ottobre 2013

221

DM

07/08/2014

Domanda per l'attribuzione dei benefici previsti alle emittenti televisive locali, per l'anno 2014 (ex art. 45, legge 448/98).

Min Sviluppo Economico

 

X

 

Il DM, per l'acceso ai benefici, prevede la presentazione di una domanda  da inviare in duplice copia, a mezzo raccomandata o via  fax, contenete le informazioni espressamente indicate all'art. 1. E' prevista inoltre la presentazione di idonea documentazione.

Amministrazione
Non sussistono nuovi oneri informativi a carico dei cittadini ed imprese in quanto  sono riportati gli stessi obblighi informativi sulle attività delle imprese beneficiarie previsti nel decreto dell'anno precedente (DM 24.06.2013)

226

Decreto direttoriale

24/07/2014

Indicazioni operative per assicurare la gestione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali.

Min Sviluppo Economico

X

 

 

Il decreto prevede a carico dei beneficiari la voltura delle fideiussioni bancarie e delle polizze assicurative già rilasciate (art. 1).

Amministrazione
L'articolo 1introduce il seguente onere:
Voltura delle fideiussioni bancarie e delle polizze assicurative già rilasciate.

229

DM

7/08/2014

Attuazione dell'articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo all'istituzione di un credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale.

Min Sviluppo Economico

X

 

 

Il dm prevede i seguenti oneri per le imprese:

 

- presentazione al Mise di un'istanza, per l'ottenimento delle agevolazioni, riferita alle spese sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello in corso. Tale istanza è corredata di una certificazione del soggetto incaricato della revisione legale o del collegio sindacale o di un professionista iscritto nel registro della revisione legale, dalla quale risulti l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dall'impresa e degli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza (art. 7). Lo stesso art. prevede che con provvedimento del Direttore generale sono definiti i contenuti del modello di istanza e dei relativi allegati, nonché le modalità e i termini di  presentazione. Il medesimo provvedimento riporta anche l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 7 della l. 180/2011.

 

- trasmissione al Mise della documentazione utile al monitoraggio delle iniziative,da definire con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese (art. 8).

Amministrazione

Nel decreto sono previsti oneri agli artt. 7, comma 3 e 8, comma 5. I relativi elementi di dettaglio e specificazioni sia sulle modalità dell'istanza sia sulla documentazione da trasmettere sono demandati ad  un  successivo provvedimento direttoriale

 

 

Confindustria

 

Il decretointroduce oneri informativi nuovi.
Si tratta di oneri proporzionati e ragionevoli, essendo peraltro connessi all'ottenimento di un beneficio.

231

DM

18/09/2014

Modifica dei modelli di certificati tipo, inerenti il Registro delle imprese e per il rilascio di certificati camerali anche in lingua inglese.

Min Sviluppo Economico

 

X

 

Il decreto prevede una serie di modelli che le imprese devono compilare e presentare per ottenere il rilascio dei certificati in lingua inglese da parte degli uffici del registro delle imprese.

Amministrazione
Il decreto non introduce né modifica oneri informativi per i cittadini e le imprese.

CNA
Nessun onere inserito o eliminato

250

DM

10/10/2014

Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati.

Min Sviluppo Economico

 

 

 

Il decreto aggiorna le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e determina, per gli anni successivi al 2015, la quota minima e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati. All'art. 5 prevede, a carico dei soggetti obbligati, una comunicazione (entro il 31 gennaio di ciascun anno) al GSE che riporti i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina, gasolio e separatamente di biocarburanti e di  biocarburanti avanzati, immessi in consumo nell'anno precedente.

 

264

DM

24/09/2014

Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale

Min Sviluppo Economico

X

 

SI

 

(G.U. e sito web)

Il DM stabilisce che i soggetti beneficiari degli interventi di sostegno devono presentare al Soggetto gestore
- la domanda di agevolazione (art. 7);
- la domanda di erogazione (art. 9);
- la documentazione utile a facilitare i controlli e le ispezioni disposti al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni e l'attuazione degli interventi finanziati (art. 10);
- le informazioni, i dati e i rapporti tecnici periodici disposti allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati (art. 10).

Amministrazione

Oneri introdotti:

- Domanda (art. 7): la domanda di agevolazione è presentata al Soggetto gestore

 

- Domanda (art. 9): ciascuna domanda di erogazione è presentata al Soggetto gestore unitamente alla documentazione di spesa

 

- Altro (art. 10): l'impresa è tenuta a consentire lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni

 

- Comunicazione o dichiarazione (art. 10): l'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici.
 

 

CNA

Viene esteso a tutte le Regioni d'Italia il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di Start-Up innovative che durerà fino al 2020; precedentemente era limitato alle regioni del mezzogiorno. Le domande devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito di Invitalia che è il soggetto gestore. Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante.

 

Confartigianato

Il decreto introducenuovi obblighi informativi a carico delle imprese che intendono accedere alle agevolazioni previste per le Start-Up innovative.
La domande per accedere alle agevolazioni devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito di Invitalia (quale soggetto gestore) e firmate digitalmente.

268

DM

6/11//2014

Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9

Min Sviluppo Economico

 

 

 

Il DM stabilisce le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti fotovoltaici, i cui esercenti optano per l'estensione del periodo di incentivazione di 7 anni. L'art. 3 stabilisce che i titolari degli impianti che intendono optare per il regime di incentivazione inoltrano la relativa richiesta al GSE secondo modalità di comunicazione definite dallo stesso Gestore.

 

269

DM

23/09/2014

Attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico

Min Sviluppo Economico

X

 

 

Il decreto prevede le modalità e i termini per presentare le domande di contributo da parte delle MPMI per la digitalizzazione dei propri processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico. In particolare, l'art. 2 stabilisce che i soggetti che vogliono accedere al contributo (erogato sotto forma di voucher) devono presentare una domanda in cui devono dimostrare di possedere una serie di requisiti indicati dettagliatamente nell'art. 2.

Amministrazione

 

Nel decreto sono previsti oneri agli art. 3, 5, 8, 9 e 10. I relativi elementi di dettaglio e specificazioni sono demandati ad un successivo decreto
 

 

CNA

 

In attesa del decreto direttoriale

 

Confindustria

 

Il decretointroduce oneri informativiproporzionati e congrui rispetto agli obiettivi.
In ogni caso, l'agevolazione non risulta ancora attiva, in quanto non è stato adottato uno dei decreti attuativi.

282

DM

15/10/2014

Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Min Sviluppo Economico

X

 

 

Il decreto prevede:
a) all'art. 8 la presentazione di una  istanza preliminare sulla base di un modello da definire con successivo provvedimento direttoriale;
b) all'art. 9 la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, corredata delle proposte progettuali e della relativa
documentazione da definire con  successivo decreto direttoriale;
c) all'art. 11 la presentazione della proposta definitiva del progetto, completa della relativa documentazione;
d) all'art. 13 la presentazione delle richieste per stato di avanzamento di erogazione delle agevolazioni.

Amministrazione
Nel decreto sono previsti oneriall'art. 8, all'art. 9, all'art. 11  e all'art. 13.  I relativi elementi di dettaglio e specificazioni sono demandati ad un successivo decreto

Confindustria
Il decretointroduce oneri informativiproporzionati e congrui rispetto agli obiettivi.
In ogni caso, l'agevolazione non risulta ancora attiva, in quanto non è non sono stati adottati i provvedimenti attuativi.

283

DM

15/10/2014

Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile».

Min Sviluppo Economico

X

 

 

Il decreto prevede:
a) all'art. 8 la presentazione di una  istanza preliminare sulla base di un modello da  definire con successivo provvedimento direttoriale;
b) all'art. 9 la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, corredata delle proposte progettuali e della relativa documentazione da definire con  successivo decreto direttoriale;
c) all'art. 11 la presentazione della proposta definitiva del progetto, completa della relativa documentazione;
d) all'art. 13 la presentazione delle richieste per stato di avanzamento  di erogazione delle agevolazioni.

Amministrazione
Nel decreto sono previsti oneriall'art. 8, all'art. 9, all'art. 11 e all'art. 13. I relativi elementi di dettaglio e specificazioni sono demandati ad un successivo decreto

192

DM

10/07/2014

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

Min Difesa

 

 

 

Il decreto prevede, all'art. 2, la presentazione di un'istanza (redatta secondo il modello allegato) da parte di tutti coloro che non hanno presentato domanda per ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per l'anno 2013 e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2014.

 

165

DM

01/07/2014

Regole e modalità per la concessione di contributi annuali previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, e per il finanziamento degli accordi e delle intese - Bando della diffusione della cultura scientifica.

Min Istruzione, Univ. e Ricerca

 

 

 

Il DM stabilisce regole e modalità per la concessione di contributi. In particolare gli artt. 7 e 8 stabiliscono che i soggetti diversi dalle Istituzioni Scolastiche, possono  presentare domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto  di  diffusione della cultura scientifica. Le domande dovranno essere compilate e trasmesse utilizzando il servizio telematico SIRIO. Dopo aver trasmesso la domanda è necessario perfezionarla con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del bando. Se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma digitale è necessario stampare la domanda, apporvi la tradizionale firma autografa ed inviarla, nello stesso termine, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero dell'istruzione, dell'università e della  ricerca (MIUR). I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la  documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

 

285

DPCM

24/10/2014

Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

PCM - Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

X

 

SI
(sito web)

I soggetti interessati a  ottenere il rilascio dell'identità digitale devono presentare domanda al gestore dell'identità digitale (art. 7). I gestori dell'identità digitale devono presentare istanza di accreditamento all'Agenzia per l'Italia digitale (art. 10). In caso di cessazione e di subentro il gestore deve darne notizia sia all'Agenzia che agli utenti a cui ha rilasciato l'identità digitale (art. 12).

Amministrazione
Oneri introdotti ed eliminati:
- Art. 7, Richiesta ai fini del rilascio delle identità digitali
- Art. 7, Conservazione della documentazione da parte dei gestori dell'identità digitale
- Art. 8, Comunicazione delle variazioni dei propri dati da parte degli utenti ai gestori dell'identità digitale
- Art. 12, Conservazione da parte dei fornitori dei servizi delle informazioni necessarie a imputare, alle singole identità digitali, le operazioni effettuate sui propri sistemi tramite SPID

Oneri introdotti:
- Art. 10, Richiesta di accreditamento da parte dei gestori dell'identità digitale
- Art. 11, Comunicazione da parte dei gestori dell'identità digitale
- Art. 12, Comunicazione da parte dei gestori dell'identità digitale in caso di cessazione, subentro, sospensione e revoca