Circolare n. 1/10 relativa alla pubblicazione e comunicazione di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti

Indicazioni relative alla pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC.

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Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 1/2010

Oggetto: Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti: pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC.

1. Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e dei dati sulle assenze del personale
Diverse recenti disposizioni di legge prevedono adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto on line, di dati inerenti il personale e le attività delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico (anche) attraverso gli strumenti della trasparenza e della conoscibilità e diffusione delle informazioni.
Tra queste disposizioni, particolare attenzione è stata rivolta dal Dipartimento della funzione pubblica all'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che ha previsto l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.
Con circolari n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del 12 ottobre 2009, ai cui contenuti integralmente si rinvia (fatte salve le ulteriori indicazioni contenute nel prosieguo della presente circolare, relative all'art. 11 del d.lgs. 150/2009), il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato le modalità operative per l'applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul proprio sito internet, una apposita procedura per la compilazione on line dei curricula e dei dati relativi alle retribuzioni.
Inoltre, sempre sul sito del Dipartimento della funzione pubblica è costantemente aggiornato un servizio di FAQ con cui si forniscono chiarimenti e precisazioni in relazione alle problematiche che vengono segnalate dalle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa.
L'art. 21 della legge n. 69 del 2009 prevede, come sopra ricordato, l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare i tassi di assenza/presenza del personale. Vale rammentare, in questa sede, che tale disposizione si inserisce nel quadro più generale dei provvedimenti adottati, sin dall'inizio della legislatura, per combattere il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione.
Al riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con le circolari n. 1 e n. 7 del 2009 e n. 7 e n. 8 del 2008 in relazione all'interpretazione ed applicazione, in particolare, dell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), si ritiene utile segnalare che con D.M. 18 dicembre 2009 (in corso di pubblicazione) è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'art. 55-septies, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009).
Il decreto ministeriale fissa, infatti, le nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno ampliate rispetto all'attuale previsione, mentre saranno contestualmente disciplinate specifiche deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie.

- Art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni ed ai dipendenti delle stesse è stata confermata dal legislatore anche con i più recenti interventi normativi di riforma.
L'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", contiene la regolamentazione della "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni, intesa come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni" relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività.
In particolare, il comma 8 impone ad ogni amministrazione l'obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al Programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni. Le lett. f) e g) del comma 8 prevedono la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti.
Tale pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già prevista dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009.
Al fine della corretta applicazione delle disposizioni si ritiene utile fornire di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni.

- Amministrazioni destinatarie
A differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, le cui prescrizioni sono dirette, per esplicita previsione, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il d.lgs. n. 150 del 2009 non si applica direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Infatti, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 15 del 2009, l'art. 74, comma 3, del decreto legislativo prevede che, con l'adozione di uno o più dPCM, siano determinati limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che fino all'entrata in vigore di ciascuno di tali provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si continui ad applicare la normativa previgente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri resta, pertanto, soggetta al solo obbligo previsto dall'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009, e ad essa non è applicabile il regime sanzionatorio contenuto nel comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009. A norma del comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione; in quanto tale deve essere garantito su tutto il territorio dello Stato.
Inoltre, l'art. 16, comma 1, dispone la diretta applicazione negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali delle disposizioni di cui all'art.11, commi 1 e 3. In particolare, il comma 3 impone di garantire "la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance", nel cui ambito si può ritenere si collochino anche gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8. Si deve, pertanto, ritenere che anche il comma 8 dell'art. 11 costituisca norma di immediata applicabilità per le amministrazioni regionali e locali, pur non essendo richiamato esplicitamente dall'art. 16.

- Pubblicazione dei dati relativi ai curricula vitae e alle retribuzioni
La disposizione dell'art. 11, comma 8, lett. f), del d.lgs. n. 150 del 2009 prevede che l'obbligo di pubblicazione dei curricula riguardi sia i dirigenti, sia i titolari di posizioni organizzative (questi ultimi non contemplati dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009). Per quanto attiene all'obbligo di pubblicazione dei dati sulle retribuzioni, l'art. 11, comma 8, lett. g), fa riferimento ai soli dirigenti; la norma impone, inoltre, di evidenziare specificamente le componenti retributive variabili e quelle legate al risultato. Le disposizioni dell'art. 11, comma 8, lettere f) e g), a differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, non richiamano espressamente i segretari comunali e provinciali. Tuttavia, la ratio di entrambe le normative, il loro collegamento sistematico e la funzione dirigenziale ricoperta da tali funzionari nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali conducono a ritenere che anche essi siano ricompresi nella previsione di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.
Infine, deve evidenziarsi che l'art. 11, comma 8, lett. h), del d.lgs. n. 150 del 2009 estende gli obblighi di pubblicazione dei CV e dei dati sulle retribuzioni anche a "coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo". La pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del sito internet di ciascuna amministrazione dovrà, pertanto, essere integrata con le informazioni concernenti tali soggetti.

- Sanzioni
Il d.lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 9, prevede uno speciale regime sanzionatorio per il caso di "mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione" di cui al comma 8. Tale sanzione consiste nel "divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti". Si raccomanda pertanto a tutte le amministrazioni, ed in particolare ai dirigenti degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell'ambito di ciascun ordinamento, è affidata la competenza relativa agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e all'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, di porre la massima cura e puntualità nell'effettuare le pubblicazioni richieste dalle norme, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione della sanzione. La stessa cura, si ricorda, è richiesta a ciascun dirigente, in quanto responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae.

- Denominazione della apposita sezione del sito istituzionale
L'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009 indica il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni: "Trasparenza, valutazione e merito".
A tale riguardo, può ritenersi superata l'indicazione relativa al titolo "Operazione trasparenza" di cui alla circolare n. 3/2009.

2. Anagrafe delle Prestazioni
L'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni, il cui obiettivo principale deve essere individuato nel contenimento della spesa pubblica attraverso la raccolta ed il monitoraggio dei dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.
L'Anagrafe delle prestazioni consiste, infatti, in un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi.
Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
Il comma 15 dello stesso art. 53 sancisce che il mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche comporta l'impossibilità per le stesse di conferire nuovi incarichi.
In questa sede si ritiene opportuno ricordare che l'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it, un sistema per la gestione informatizzata di tutte le comunicazioni relative agli incarichi.
Di fatto, l'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica introdotta dalla circolare di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001.
Le amministrazioni tenute all'adempimento si debbono, quindi, registrare sul sito e fornire, entro e non oltre le scadenze previste dalla normativa, i dati richiesti per ciascun incarico da comunicare. In particolare:

  • i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico;
  • i dati descrittivi dell'incarico affidato;
  • i dati relativi al compenso previsto e ai compensi erogati.

Il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà l'adempimento ancora più agevole, con strumenti di facilitazione all'inserimento e di ricerca dei dati. Per arrivare a tale risultato è necessario introdurre un più dettagliato sistema di catalogazione delle informazioni, che necessita della richiesta di ulteriori dati utili.
Per una precisa descrizione del sistema si rimanda alle note esplicative che saranno pubblicate nella fase di avviamento della nuova applicazione, la quale prevede, tra le novità che verranno introdotte, che la comunicazione alla banca dati "Anagrafe" debba essere fatta anche in caso di dichiarazione negativa, da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni.
Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, sarà richiesta una nuova informazione riguardante il codice meccanografico utile per la creazione di un'anagrafica completa delle scuole.
E' indispensabile che ogni amministrazione, oltre a registrarsi, comunichi tempestivamente all'Anagrafe tutte le variazioni occorse in relazione ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi (in caso di loro trasformazione o cessazione), ai dati di classificazione.
Le successive modifiche dell'art. 53 del decreto legislativo n.165 del 2001, hanno aggiunto (comma 16) nuovi obblighi a carico delle amministrazioni già tenute alla trasmissione dei dati all'Anagrafe delle prestazioni. Ci si riferisce, in particolare, alla pubblicità degli incarichi, da effettuarsi autonomamente rendendo accessibili al pubblico, sui propri siti internet, gli elementi indicati dalla norma per incarichi a consulenti e collaboratori esterni.
Il Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, il compito di adottare misure di pubblicità e trasparenza degli incarichi. A tale fine, è stata istituita sul sito internet del Dipartimento stesso una apposita sezione denominata "Operazione Trasparenza", all'interno della quale sono raccolti e pubblicati i dati relativi anche all'Anagrafe delle prestazioni.
Come previsto dal medesimo art. 53, comma 14, il Dipartimento della funzione pubblica provvede a trasmettere annualmente alla Corte dei conti "l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".
Infine, il comma 16-bis dello stesso art. 53 (aggiunto dall'art. 47 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009) attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la possibilità di disporre - tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica e d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - verifiche in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull'Anagrafe delle prestazioni.

3. CONSOC
Ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime.Si sottolinea l'importanza della comunicazione, da effettuarsi attraverso la procedura informatizzata disponibile sul sito internet www.consoc.it .
A partire dal corrente anno, per garantire una maggiore completezza e correttezza delle informazioni, i dati raccolti saranno relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente. Per la dichiarazione relativa all'anno 2010 dovranno quindi essere comunicati gli elenchi dei consorzi e delle società a totale o a parziale partecipazione presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell'anno 2009.
Si segnala, infine che il Dipartimento della funzione pubblica, cui è demandato il generale compito di coordinamento delle pubbliche amministrazioni e di monitoraggio e verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alla "trasparenza", provvederà ad inviare periodicamente alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione previsti dalle normative richiamate dalla presente circolare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Renato Brunetta