DPCM del 9 settembre 2021- Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

“D.P.C.M del 9 settembre 2021- Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, ex articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2021 - Reg.ne – Prev.n. 2576
(Pubblicato in GU Serie Generale n. 258 del 28-10-2021)

Versione testuale del documento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO
con il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l’articolo 22-bis, riguardante attuazione del processo di statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l’articolo 264, concernente ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori, l’articolo 265, concernente i relativi organici, e l’articolo 485, concernente riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e in particolare l’art. 15 recante “Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l’articolo 1, commi 284 e 285;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’articolo 1, che sopprime il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e in particolare l’articolo 1, commi da 887 a 894;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l’articolo 13, comma 2, che prevede la figura del direttore amministrativo, e l’articolo 14, comma 2, lettera c), ai sensi del quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha elaborato uno schema-tipo di regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, che prevede, in particolare, la figura del direttore di ragioneria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

VISTI i decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 novembre 2000, 27 dicembre 2000 e 16 marzo 2001, e il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 aprile 2002 concernenti la dotazione organica del personale docente delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 novembre 2001 concernente la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, recante Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;

VISTO Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni, recante Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 febbraio 2019, n. 121, che disciplina il processo di statizzazione di cui al citato articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, e in particolare l’articolo 2, il quale prevede al comma 3, lettera b), che la commissione costituita ai sensi del comma 1 propone “la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare,nel rispetto dei criteri definiti con il DPCM adottato ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, secondo periodo del Decreto Legge” e, al comma 5, che “la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca […] Al predetto decreto sono allegati […] la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lett. b)”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del predetto decreto n. 121 del 2019, che, nell’indicare la documentazione da allegare alla domanda di statizzazione, prevede, alla lettera c), “l’elenco nominativo del personale docente e non docente in servizio, compresi eventuali comandi o distacchi da altri enti, presso l’Istituto alla data del presente decreto o che lo era alla data del 24 giugno 2017 indicando le modalità di reclutamento e allegando il contratto di ogni soggetto, la retribuzione percepita e gli oneri riflessi, i titoli accademici e professionali, l’anzianità di servizio maturata presso l’Istituto, fatta salva in ogni caso la priorità nell’immissione nei ruoli dello Stato, del personale a tempo indeterminato assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione, artistica, musicale e coreutica”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2019, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017;

VISTO il predetto articolo 22-bis, comma 2, terzo periodo, secondo cui “Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

VISTO l’articolo 22-bis, comma 2, quarto periodo, secondo cui “Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti di lavoro flessibile, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali”;

VISTO l’articolo 22-bis, comma 2, quinto periodo, secondo cui “Completato l’inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data al 1 dicembre 2020”;

VISTA la nota 27 giugno 2019, prot. 10637, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con la quale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo l, comma 1, del decreto n. 121 del 2019, è stato dato avvio alla presentazione delle istanze di statizzazione;

PRESO ATTO della documentazione inviata dalle istituzioni che hanno presentato istanza di statizzazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 121 del 2019;

VISTO il contratto collettivo nazionale del comparto “Istruzione e ricerca” 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega al Ministro per la pubblica amministrazione, on. Renato Brunetta;

DECRETA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

  1. per “Istituzioni”, gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  2. per “Dotazione organica complessiva”, la dotazione organica del personale docente e tecnico-amministrativo degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, determinata complessivamente ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto;
  3. per “Dotazione organica d’Istituzione”, la dotazione organica del personale docente e tecnico-amministrativo di ciascuno degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, determinata ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto;
  4. per “Costo equivalente”, gli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM - personale a tempo indeterminato, di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143;
  5. per “Profili professionali amministrativi”, i profili professionali previsti per la sezione AFAM dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, ovvero “Direttore Amministrativo – EP2”, “Direttore di Ragioneria o di Biblioteca– EP1”, “Collaboratore”, “Assistente”, “Coadiutore”;
  6. per “Qualifica docente”, le qualifiche di docente di I fascia e docente di II fascia, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile 2018, di cui la qualifica di docente di II fascia, ai sensi dell’articolo 98 dello stesso CCNL, è da intendersi “ad esaurimento”;
  7. per “Settore disciplinare”, ciascuno dei settori disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni;

2. Per le finalità di cui al presente decreto si considerano “in servizio” anche coloro che, alle date indicate, risultino assenti in applicazione di disposizioni di legge o contrattuali, nonché coloro che siano in servizio in forza di comandi o distacchi da altri enti.

Articolo 2
(Determinazione della dotazione organica complessiva)

1. La dotazione organica complessiva del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni è costituita complessivamente dal:

  1. personale docente e non docente, in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. personale docente e non docente, in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  3. personale non docente, in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile;
  4. personale docente, in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile con un impegno orario, nell’anno accademico 2016/2017, pari ad almeno 75 ore.

Articolo 3
(Determinazione della dotazione organica d’Istituzione)

1. La dotazione organica del personale docente di ciascuna Istituzione è pari, per ogni ruolo docente, complessivamente al:

  1. personale docente, in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. personale docente, in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con un impegno orario, nell’anno accademico 2016/2017, pari ad almeno 125 ore;
  3. personale docente, in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile con un impegno orario, nell’anno accademico 2016/2017, pari ad almeno 125 ore.

2. La dotazione organica del personale tecnico-amministrativo di ciascuna Istituzione è pari, per ogni profilo professionale come individuato in base agli atti risultanti dalla domanda di statizzazione, complessivamente al:

  1. personale non docente, in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. personale non docente, in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  3. personale non docente, in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile.

3. Nei limiti della spesa relativa alla dotazione organica complessiva di cui all’articolo 2 valutata al costo equivalente, le dotazioni organiche d’Istituzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere integrate in base ai seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

  1. attribuzione di n. 1 Direttore Amministrativo – EP2 ad ogni Istituzione che ne sia priva, considerando, a tal fine, come Istituzione ogni insieme di Istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione ovvero ogni insieme di Istituzioni che abbiano presentato progetti di federazione che prevedano un solo Direttore Amministrativo;
  2. attribuzione di n. 1 Direttore di Ragioneria – EP1 ad ogni Istituzione che ne sia priva, considerando, a tal fine, come Istituzione ogni insieme di Istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione ovvero ogni insieme di Istituzioni che abbiano presentato progetti di federazione che prevedano un solo Direttore di Ragioneria;
  3. attribuzione di Assistenti ad ogni Istituzione che ne abbia un numero inferiore a tre, fino al raggiungimento di n. 3 Assistenti in organico, considerando, a tal fine, come Istituzione ogni insieme di Istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione;
  4. attribuzione di Coadiutori ad ogni Istituzione che ne abbia un numero inferiore a quattro, fino al raggiungimento di n. 4 Coadiutori in organico, considerando, a tal fine, come Istituzione ogni insieme di Istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione;
  5. attribuzione di Docenti ad ogni Istituzione che presenti un rapporto tra il numero di studenti, calcolato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2019, e il numero di docenti superiore a 22, fino al raggiungimento di un rapporto pari a 22, arrotondando per difetto valori compresi tra 22 e 23;

4. La dotazione organica di ciascuna Istituzione è rideterminabile da parte della medesima Istituzione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera d), e comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

5. Le conversioni di posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa sono possibili in seguito all’avvenuta statizzazione e al completamento dell’inquadramento del personale di cui all’articolo 4 del presente decreto.

6. Ai fini dell’inquadramento del personale di cui all’articolo 4 del presente decreto e delle successive procedure di statizzazione, le Istituzioni, a seguito dell’adozione del decreto di statizzazione che approva la dotazione organica, comunicano al Ministero dell’università e della ricerca la ripartizione della dotazione organica di personale docente in cattedre e settori disciplinari, previa delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico. L’individuazione delle cattedre e le eventuali successive conversioni di cattedra non costituiscono variazione della dotazione organica.

7. L’individuazione di cattedre di docenza di II fascia comporta, per ciascuna cattedra, l’accantonamento della differenza tra il costo equivalente di un docente di I fascia e il costo equivalente di un docente di II fascia, ai fini della trasformazione delle cattedre di II fascia in cattedre di I fascia ai sensi dell’articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 4
(Inquadramento del personale)

1. Alla luce della definizione delle dotazioni organiche, il processo di inquadramento nei ruoli dello Stato avviene secondo le modalità indicate di seguito.

2. Ai fini dell’inquadramento, ciascuna Istituzione predispone due distinti elenchi.

3. Nell’“Elenco A” è collocato il personale, che, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere in servizio presso l’Istituzione alla data del 24 giugno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza;
  2. per il personale docente, se in servizio alla data del 24 giugno 2017 con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l’aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento per ciascuno di tali anni di almeno 125 ore di insegnamento, presso le istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché presso le istituzioni di cui al comma 1 dell’articolo 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico 2020/2021, ancorché non ancora svolte;
  3. per il personale tecnico amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

4. Nell’“Elenco B” è collocato il personale non iscritto nell’ “Elenco A”, il quale, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere in servizio presso l’Istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza;
  2. per il personale docente, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l’aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento, per ciascuno di tali anni, di almeno 125 ore di insegnamento, presso le istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché presso le istituzioni di cui al comma 1 dell’articolo 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico 2020/2021 ancorché non ancora svolte;
  3. per il personale tecnico-amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

5. L’Istituzione verifica che la modalità utilizzata per la selezione, che ha dato luogo alla stipula del contratto, è riconducibile a una procedura concorsuale pubblica ai sensi del comma 6.

6. Ai fini del presente decreto, per procedura concorsuale pubblica si intende qualsiasi procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge. Ai fini del presente decreto rilevano le seguenti fattispecie di selezione del personale a tempo indeterminato, determinato o con contratto di lavoro flessibile:

  1. per il personale docente, concorso per esami e/o titoli, collocazione in una graduatoria nazionale e/o d’istituto e/o ad esaurimento, ovvero procedura comparativa;
  2. per il personale tecnico amministrativo, concorso per esami e/o titoli, collocazione in una graduatoria nazionale e/o d’istituto e/o ad esaurimento o procedura comparativa ovvero, per il profilo di coadiutore, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

7. Il passaggio nei ruoli avviene, prioritariamente, per il personale collocato nell’“Elenco A” e, in subordine, per il personale collocato nell’“Elenco B”, secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’articolo 5, nei limiti della dotazione organica approvata con decreto di statizzazione e delle risorse a tal fine stanziate.

Articolo 5
(Gradualità e criteri di inquadramento)

1. Per procedere all’inquadramento nei ruoli dello Stato, ciascuna Istituzione redige, per ciascun settore disciplinare per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all’articolo 3, comma 6, e distintamente per gli elenchi “A” e “B”, una graduatoria per il personale docente e, per ciascun profilo tecnico-amministrativo e distintamente per gli elenchi “A” e “B”, una graduatoria per il personale tecnico-amministrativo, in base ai punteggi indicati di seguito:

  1. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’articolo 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell’ex comparto AFAM: punti 10 per ogni anno accademico di titolarità nel medesimo Settore disciplinare presso l’Istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, anche l’anno accademico in corso;
  2. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’articolo 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell’ex comparto AFAM: punti 5 per ogni anno accademico di titolarità in altro Settore disciplinare presso l’Istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, anche l’anno accademico in corso;
  3. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’articolo 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell’ex comparto AFAM: punti 8 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l’aver svolto nel corso del medesimoanno accademico almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) nel medesimo Settore disciplinare presso l’Istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico in corso;
  4. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’articolo 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell’ex comparto AFAM: punti 3 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l’aver svolto nel medesimo anno accademico almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) in altro Settore disciplinare presso l’Istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico in corso;
  5. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’articolo 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 7 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l’aver svolto nel medesimo anno accademico almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) nel medesimo Settore disciplinare presso l’Istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico in corso;
  6. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all’articolo 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 2 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l’aver svolto nel medesimo anno accademico almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) in altro Settore disciplinare presso l’Istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico in corso;
  7. per il personale tecnico-amministrativo, reclutato in base alle procedure di cui all’articolo 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell’ex comparto AFAM o nell’ex comparto Regioni e autonomie locali: punti 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivo, prestato presso l’Istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  8. per il personale tecnico-amministrativo, reclutato in base alle procedure di cui all’articolo 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell’ex comparto AFAM o nell’ex comparto Regioni e autonomie locali: punti 0,8 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivo prestato presso l’Istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  9. per il personale tecnico-amministrativo reclutato in base alle procedure di cui all’articolo 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 0,7 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivo prestato presso l’Istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. I punteggi di cui al comma 1, se attribuiti per servizi relativi ai corsi di cui all’articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,3 (zero virgola tre) nella sola porzione riferita a tali servizi.

3. Al momento della formazione delle graduatorie di cui al comma 1 è attribuita, in ogni caso e a prescindere dal punteggio attribuito, priorità al Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.

4. Ai fini dell’inquadramento nei ruoli dello Stato, per il solo personale docente, è attribuito un punteggio aggiuntivo a coloro che sono in possesso dei titoli accademici e professionali, come di seguito specificato:

  1. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all’articolo 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da università statali o non statali legalmente riconosciute: punti 10 per ciascun titolo attinente al medesimo Settore disciplinare e punti 5 per ciascun titolo attinente ad altro Settore disciplinare;
  2. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato dalle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all’articolo 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea rilasciata da università statali o non statali legalmente riconosciute: punti 6 per ciascun titolo attinente al medesimo Settore disciplinare, punti 3 per ciascun titolo attinente ad altro Settore disciplinare. Tali titoli sono oggetto di valutazione solo se non è attribuito il punteggio di cui alla lettera a. del presente comma;
  3. diploma di perfezionamento rilasciato dall’Accademia nazionale di S. Cecilia in Roma: punti 10 per ciascun titolo;
  4. dottorato di ricerca rilasciato da università statali e non statali legalmente riconosciute, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, o titoli di cui all’articolo 3, comma1, lettera d), del dPR n. 212 del 2005: punti 8 per ciascun titolo;
  5. Master di I o di II livello rilasciato dalle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all’articolo 11 del d.P.R. n. 212 del 2005 riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, da università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) ed e), del d.P.R. n. 212 del 2005: punti 2 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 4.

5. In caso di accorpamento o soppressione dell’Istituzione, disposti ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 febbraio 2019, n. 121, si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini della determinazione e approvazione delle dotazioni organiche, nonché dell’inquadramento del relativo personale nei ruoli dello Stato. Le procedure previste dall’articolo 3, al comma 6, dall’articolo 4 e dal presente articolo, ai commi da 1 a 4, sono poste in essere dall’Istituzione. Se l’Istituzione non provvede, il potere sostitutivo è attribuito al competente Ufficio del Ministero dell’università e della ricerca. L’assegnazione del personale presso le sedi delle Istituzioni statali o in corso di statizzazione è disposta sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

Articolo 6
(Inquadramento contrattuale)

1. L’inquadramento avviene mediante la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito dei profili professionali previsti per la Sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e ricerca”, con assegnazione all’Istituzione per la quale l’istanza di inquadramento presentata è stata accolta.

2. Per il personale già in servizio con contratto di natura subordinata stipulato ai sensi del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca ovvero ai sensi di precedente CCNL del comparto AFAM, l’inquadramento avviene nell’ambito della medesima classe stipendiale di appartenenza, ovvero in base ai servizi prestati e valutati ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al comma 1, nonché ai servizi prestati precedentemente. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, richiamato dall’articolo 19 del CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, è riconosciuto il servizio pre-ruolo anche prestato negli istituti musicali pareggiati e nelle accademie di belle arti legalmente riconosciute.

3. Per il personale già in servizio con contratto di natura subordinata stipulato ai sensi di CCNL diverso da quello di cui al comma 1, l’inquadramento avviene nella classe stipendiale con 0-2 anni di anzianità di servizio del CCNL Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM. Il personale conserva il trattamento economico complessivo precedente ove più favorevole. L’eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta mediante assegno personale, progressivamente riassorbibile al maturare dell’anzianità di servizio.

4. Per il personale già in servizio con contratto di natura diversa da quelli di cui ai commi 1 e 2, l’inquadramento avviene nella classe stipendiale con 0-2 anni di anzianità di servizio del CCNL Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM. Il personale conserva il trattamento economico complessivo precedente su base annua ove più favorevole. L’eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta mediante assegno personale, progressivamente riassorbibile al maturare dell’anzianità di servizio.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore fino a diverso inquadramento, definito con uno o più decreti del Ministero dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2021

p. il Presidente del consiglio dei ministri

il Ministro per la pubblica amministrazione 

On. Renato Brunetta

Il Ministro dell’università e della ricerca

Prof.ssa Maria Cristina Messa

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Dott. Daniele Franco