Parere n.110/02

Onnicomprensività del trattamento economico - Disciplina transitoria

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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
13 marzo 2002

All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

Oggetto: Onnicomprensività del trattamento economico- Disciplina transitoria

Sintesi: La legge finanziaria 2002 rinvia l'operatività del principio di onnicomprensività per i dirigenti di seconda fascia

In risposta alla nota del 7 febbraio 2002, n. 1679, si fa presente che, ai fini dell'applicazione del principio dell'onnicomprensività, la disciplina transitoria introdotta dalla legge n.448/2001 riguarda i soli dirigenti titolari di uffici di livello non generale, rimanendo invariata la disciplina concernente i compensi per incarichi aggiuntivi percepiti dai dirigenti di prima fascia. Ai sensi della direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 1° marzo 2000, (G.U. n.123 del 29 maggio 2000), e della circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del 15 marzo 2001 prot. 53735, il sistema dell'onnicomprensività è stato reso operativo per i dirigenti titolari di incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale, in quanto già titolari di regolare contratto, a decorrere dal 1° luglio 2000, mentre per i dirigenti di prima fascia con incarichi di studio, consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 19, comma 10 del d.lgs. n. 165/2001, e per i dirigenti di seconda fascia, l' operatività fu rinviata alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. - Area I della dirigenza. Questo Ufficio considera, di conseguenza, pienamente operante la disposizione dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti titolari di strutture di livello dirigenziale generale.

Il Direttore dell'Ufficio del Ruolo Unico