DPR del 12 novembre 2014

Versione testuale del documento

VISTO l'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che nell'ambito della disciplina delle facoltà di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", e in particolare l' articolo 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" e in particolare l'articolo 19, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

VISTO l'articolo 15, comma 1, del predetto decreto-legge n. 104 del 2013 che prevede, in esito a specifica sessione negoziale in materia contrattuale del personale scuola, la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2014/2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni e degli effetti del processo di riforma previsto dal richiamato articolo 64 del decreto-legge n.112 del 2008, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della menzionata legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 414, della richiamata legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 15, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al 90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

VISTO l'articolo 15, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 104 del 2013 che prevede l'autorizzazione, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2104, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui al citato articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", e in particolare il comma 14, che prevede che il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555 (docenti tecnico-pratici) transiti, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale, nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto;

VISTO l'articolo 19, commi 12, 13 e 14, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e l'articolo 15, commi 6, 7 e 8, del predetto decreto-legge n. 104 del 2013, che dettano una specifica disciplina in tema di mobilità del personale docente dichiarato inidoneo;

VISTO l'articolo 17, relativo ai dirigenti scolastici, del citato decreto-legge n. 104 del 2013 e, in particolare, il comma 1-bis, che ha trasformato in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, disciplinando la permanenza della validità delle stesse fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 90 del 2014 che, al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, abroga: l'articolo 16, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge 30 luglio 2010, n. 122, e al comma 3-bis, prevede che al fine di salvaguardare la continuità didattica, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla scadenza se prevista in data anteriore;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante "determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica", e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 19 giugno 2014, n. AOOUFGAB15991, concernente la richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2014/2015, alle nomine in ruolo di personale della scuola, per un contingente totale di 52.010, composto da: a) 43.094 unità di personale docente ed educativo, di cui 15.439 corrispondenti alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2014, 14.313 riferite ai posti vacanti e disponibili dopo le nomine in ruolo dell'anno scolastico 2013/2014 e 13.342 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità; b) 8.916 unità di personale ATA, delle quali 4.599 corrispondenti alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2014 e 4.317 ai posti vacanti e disponibili dopo le nomine in ruolo dell'anno scolastico 2013/2014;

VISTA la sopra richiamata nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 19 giugno 2014, con la quale si comunica che nel contingente dei posti vacanti e disponibili sono comprese le posizioni di esubero, in quanto solo in minima parte tali posizioni (che risultano essere n. 8.191 per il personale docente ed educativo e n. 655 per il personale ATA) possono essere riassorbite dalle classi di concorso per le quali esistono disponibilità, essendo l'esubero riferito, nella quasi totalità, agli Insegnanti Tecnico Pratici;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 20 giugno 2014, n. AOODGPER6279, concernente la procedura di statalizzazione del personale dell'Istituto tecnico "Aldini Valeriani Siriani" di Bologna e del Liceo linguistico "Lincoln" di Enna, nella quale il Ministero precisa che, nelle more della definizione della sessione negoziale di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 e dell'adozione del piano triennale di assunzione riferito a tutti i posti vacanti e disponibili, al fine di consentire il corretto avvio dell'anno scolastico, il medesimo Ministero può essere autorizzato, per l'anno scolastico 2014/2015, all'assunzione di un numero di posti corrispondente alle cessazioni definitive dal servizio del personale docente ed educativo e del personale ATA relative all'anno scolastico precedente, unitamente al personale docente da destinare al sostegno. Con la predetta nota si richiede di comprendere nel contingente relativo alle facoltà di assunzione relative all'anno scolastico 2014/2015 il personale dei predetti Istituti scolastici interessati alla procedura di statalizzazione;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica del 25 luglio 2014, n. 41912, con la quale, nel segnalare che in assenza dell'esito della specifica sessione negoziale e dell'adozione del prescritto decreto interministeriale relativo al piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2014-2016, non ricorrono i presupposti per autorizzare assunzioni a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per il corrente anno, si specifica che nulla osta all'adozione del provvedimento di autorizzazione ad assumere per n. 15.439 unità di personale docente ed educativo, n. 13.342 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità, n. 4.599 unità di personale ATA;

VISTE le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica del 25 luglio 2014, n. 41920 e del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2014, n. 17994, entrambe aventi ad oggetto la bozza di accordo finalizzata alla statalizzazione dell'Istituto tecnico "Aldini Valeriani Siriani" di Bologna e del Liceo linguistico "Lincoln" di Enna;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2014, n.17994, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 luglio 2014, n. 60192, contenente il parere favorevole all'immissione in ruolo di n. 15.439 unità di personale docente ed educativo, n. 13.342 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità, n. 4.599 unità di personale ATA;

CONSIDERATO che, come esplicitato nella richiamata nota del 17 luglio 2014, il Ministero dell'economia e finanze, nell'ambito del computo dei posti vacanti e disponibili, ha invitato il Ministero dell'istruzione, università e ricerca a tener conto dei provvedimenti, in corso di definizione, di riallocazione professionale degli insegnanti Tecnico Pratici e i docenti inidonei;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° agosto 2014, n. 21553, concernente la richiesta di autorizzazione per l'anno scolastico 2014/2015 alle nomine in ruolo di 620 dirigenti scolastici a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti al 1° settembre 2014 pari a 1.027 unità, tenuto conto dei trattenimenti in servizio precedentemente concessi e terminati ai sensi del richiamato articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 agosto 2014, n. 18345, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 agosto 2014, n. 66931, contenente il parere favorevole all'immissione in ruolo di 620 unità di dirigente scolastico;

RITENUTO di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2014/2015, 15.439 unità di personale docente ed educativo, 13.342 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità, 4.599 unità di personale ATA e 620 unità di dirigente scolastico, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni di sovrannumero;

VISTA la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2014;

DECRETA

Articolo 1

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2014/2015, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a:

a)     15.439 per il personale docente ed educativo e 4.599 per il personale ATA. Il contingente di cui alla presente lettera comprende le unità di personale interessato alla procedura di statalizzazione dell'Istituto tecnico "Aldini Valeriani Siriani" di Bologna e del Liceo linguistico "A. Lincoln" di Enna;

b)     13.342 per il personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità;

c)      620 dirigenti scolastici.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2014

Registrazione - Prev n. 3208
il 17 dicembre 2014