Parere Uppa n.40/08

Parere all'Università degli Studi di Cassino in merito al regime di incompatibilità dei collaboratori e degli esperti linguistici degli Atenei

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Parere UPPA n.40/08

All'Università degli Studi di Cassino

Via Marconi, 10

03043 - CASSINO

OGGETTO: collaboratori esperti linguistici
delle università - incompatibilità.

 

Si fa riferimento alla lettera n. 7563 del 29 aprile 2008 con la
quale viene prospettata la

questione del regime di incompatibilità per i collaboratori ed
esperti linguistici ai fini

dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 60 e seguenti
del d.P.R del 10 gennaio 1957, n. 3,

in combinato disposto con l'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.
165.

La fattispecie sottoposta da codesta Università riguarda un
dipendente collaboratore esperto

assunto a tempo indeterminato nel 1999, che nel 2001, in seguito
alla vincita di concorso, ha

sottoscritto con il Ministero della pubblica istruzione presso
un Istituto di istruzione superiore un

contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'insegnamento di
lingua e civiltà straniera.

Come noto, l'art. 4 del d.l. 21 aprile 1995 n. 120, convertito
in legge 21 giugno n. 236, ha

previsto per le esigenze di apprendimento delle lingue e di
supporto alle attività didattiche delle

Università la possibilità di assumere collaboratori ed esperti
"con contratto di lavoro subordinato

di diritto privato". In linea con quanto stabilito
dall'art. 4 del decreto citato, il CCNL per il

personale del comparto Università del 21 maggio 1996 all'art. 51
ha successivamente disciplinato il

trattamento per tale categoria.

Ad avviso dello scrivente, stante la tipologia del rapporto
di lavoro subordinato dei

collaboratori ed esperti linguistici e in mancanza di una
disciplina legale differente, i dipendenti in

questione sono assoggettati all'ordinario regime di
incompatibilità valevole per tutti i pubblici

dipendenti. Questo regime è definito dall'art. 53 del d.lgs. 30
marzo 2001 n. 165, che richiama gli

artt. 60 e seguenti del d.P.R del 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle
altre norme speciali ivi contemplate

(come quelle relative al personale del comparto scuola).

Ciò posto, è noto che per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni vale - salvo deroghe

espresse - il principio legale dell'esclusività e del divieto di
cumulo di cui all'art. 65 del d.P.R.

suddetto, il quale al terzo comma prevede quale sanzione per
l'inosservanza la decadenza. Questa

norma deve ritenersi ancora vigente, stante il richiamato
operato dall'art. 53 predetto (si veda in

proposito anche Cass., n. 967 del 19 gennaio 2006).

Peraltro, l'istituto della decadenza è previsto espressamente
per il personale docente ed

amministrativo delle scuole dall'art. 508 del d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297 (comma 9 del medesimo

articolo dispone che "l'assunzione del nuovo impiego importa
la cessazione di diritto dall'impiego

precedente").

Né varrebbe al riguardo invocare eventualmente il carattere
part-time del rapporto,

considerato che - salvo leggi speciali - anche per i dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo

parziale vale il divieto di attività lavorativa subordinata in
favore di altra amministrazione pubblica.

Rimane salva naturalmente ogni valutazione e determinazione di
codesta Amministrazione,

competente all'adozione degli atti gestionali in qualità di
datore di lavoro.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Francesco Verbaro