Parere UPPA 01/10

Parere all'Avvocatura Generale dello Stato in merito all'art.16, comma 1 del D.Lgs. 503/92

Versione testuale del documento

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

All' Avvocatura generale dello Stato 
c.a. Segretario generale 
ROMA

Al Ministero dell' Economia e delle Finanze 
Dipartimento RGS/IGOP 
ROMA

OGGETTO: art. 16, comma l, del decreto legislativo n. 503/92 e s.m. - termine di presentazione della domanda di trattenimento da parte del dipendente.

Si fa riferimento alla lettera del 9 dicembre 20 9, prot. n. 369625, con la quale si chiedono chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 503/92, modificato dall'art. 72 del decreto legge n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, con  particolare riguardo alla natura del termine ivi previsto per la presentazione de e istanze di trattenimento in servizio da parte dei dipendenti interessati.

La citata disposizione stabilisce che "È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo mas 'mo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione. in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."

In base alla norma, a regime la domanda va presentata "dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo". Attraverso la fissazione di questo limite temporale la legge ha inteso garantire alle amministrazioni un congruo termine per la valutazione delle istanze, atteso che l' accoglimento delle stesse va vagliato in relazione alle esigenze organizzative e funzionali, alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente ed in funzione dell'efficiente andamento ei servizi. Il termine, che non è qualificato perentorio, è pertanto posto a presidio del buon andamento ed in funzione della programmazione del fabbisogno professionale.

Ciò premesso, si ritiene che se è interesse dell'amministrazione e questa può soddisfare ugualmente l'esigenza organizzativa che rappresenta la finalità della previsione del termine,l'amministrazione può decidere di derogare allo stesso valutando ed eventualmente accogliendo anche domande di trattenimento non tempestive. Tuttavia, in tal caso, al fine di operare in maniera imparziale e di non pregiudicare la situazione di altri dipendenti, l'amministrazione dovrà dare comunicazione a tutti gli interessati della riapertura del termine e, quindi, della possibilità di presentare o ripresentare domanda.