Decreto Ministeriale 4 agosto 2017 di autorizzazione ad assumere unità di personale per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

“Registrato alla Corte dei Conti in data 1 settembre 2017 Reg.ne-Prev.1793”

Versione testuale del documento

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da ripartire, per le finalità di cui alle lettere a), b) e c), con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge;

VISTO l'art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che definisce le risorse stanziate per il pubblico impiego, pari complessivamente a 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui ai commi 365 e 366 del medesimo articolo nonché per le esigenze assunzionali dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 recante “Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)”ed in particolare l’articolo 1, comma 1, che, nel ripartire il Fondo di cui al citato articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, alla lettera b) prevede 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento da destinare, complessivamente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la medesima lettera b) dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 secondo cui “A valere sulle predette risorse, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, il contingente di personale di magistratura ordinaria indicato nell'allegata tabella 1, nel limite massimo di spesa ivi indicato per ciascuna annualità. Le restanti assunzioni di personale a tempo indeterminato, a valere sulle medesime risorse, al netto di quelle destinate per l'assunzione di personale di magistratura ordinaria, sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle esigenze espresse dalle amministrazioni con apposite richieste inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le esigenze di assunzioni a tempo indeterminato dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo si provvede, nell'ambito del medesimo decreto, mediante l'assegnazione delle ulteriori risorse di cui all'art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.”;

VISTA la nota dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del 13 gennaio 2017, n. 352 di richiesta di autorizzazione a bandire ed ad assumere unità di personale, ai sensi dell’articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 pervenuta prima dell’adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTA la successiva nota dell’8 giugno 2017, n. 7227 con la quale l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo comunica la programmazione del fabbisogno di personale rinnovando le esigenze rappresentate con la precedente nota del 13 gennaio 2017, n. 352 ed evidenziando l’urgenza di incremento delle risorse umane a fronte delle indifferibili esigenze connesse ai numerosi progetti ed attività di cooperazione;

CONSIDERATO che le risorse previste per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni ed enti ivi individuati e che, conseguentemente, l’autorizzazione a bandire ed ad assumere per la predetta Agenzia può essere adottata autonomamente rispetto al provvedimento di autorizzazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse della predetta lettera b);

RITENUTO di poter accogliere la richiesta dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di autorizzazione a bandire e ad assumere n. 60 unità di personale appartenente all’area III-F1, adottando apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel limite di spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

  1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 recante “Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)”, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire e ad assumere n. 60 unità di personale appartenente all’area III-F1, nei limiti di spesa di cui all’allegata Tabella A che è parte integrante del presente decreto.
  2. Le assunzioni sono consentite nel limite dei posti disponibili, fermo restando quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo comunicherà tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le assunzioni effettuate in attuazione dell’autorizzazione
    di cui al comma 1.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  4 agosto 2017                   

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

TABELLA A

Autorizzazione a bandire e ad assumere Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

AREA Numero unità Onere individuale annuo Onere anno 2017 Onere a regime a decorrere dal 2018
Area III/F1 60 39.092,64 586.389,61 2.345.558,44