Parere in materia di computo della quota d’obbligo - L. 68/1999 ed ex LSU

Parere n. 0012110 dell'11.03.2013 reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine all'esclusione dalla base di computo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 degli ex lavoratori socialmente utili assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000

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Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro
Divisione IV - Politiche per l'inserimento dei lavoratori svantaggiati
Fondo nazionale disabili
Supporto alle attività della Consigliera nazionale di parità
Via Fornovo, 8
00192 ROMA

Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Esclusione dalla base di computo dei lavoratori socialmente utili.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 0001900 del 12 febbraio 2013 con cui codesto Ministero, nel rappresentare di aver ricevuto diverse richieste di chiarimento da parte di pubbliche amministrazioni in merito all'esclusione dei lavoratori socialmente utili dalla base di computo della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, sottopone la questione all'attenzione di questo Ufficio attesa la competenza del Dipartimento della funzione pubblica in materia di pubblico impiego.
Nella nota si rappresenta che, con circolare 2/2010, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso l'orientamento secondo cui solamente i datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ovvero i datori di lavoro privato, gli enti pubblici economici, le cooperative e i loro consorzi, possono escludere le assunzioni di lavoratori socialmente utili dalla base di computo della quota d'obbligo.
L'orientamento sarebbe confermato dal rinvio all'articolo 7 del predetto d.lgs. 81/2000 operato dall'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999, così come modificato dall'articolo 4, comma 27, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 4 della legge 68/1999, che detta disposizioni sui criteri di computo della quota di riserva, e l'articolo 3 del dPR 333/2000, sulle modalità di computo della quota di riserva e sulle esclusioni, individuano i lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva. Come detto, l'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999 è stato modificato dall'articolo 4, comma 27, lettera a) della legge 92/2012. A seguito della modifica normativa è peraltro previsto che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili, tra l'altro, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 81/2000.

Si rimarca che i criteri per definire la base di computo, utile per individuare la quota d'obbligo, non sono diversi tra settore pubblico e settore privato.
Ciò in relazione all'univocità dei predetti criteri fissati dalla legge 68/1999, nonché del principio di omogeneizzazione della normativa del lavoro pubblico con quella del lavoro privato. Non si rilevano, infatti, motivazioni fondate per prevedere regole più onerose per il settore pubblico.
Ciò detto, la modifica all'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999 conferma quanto già previsto dall'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 81/2000 secondo cui "Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991". Nella sostanza l'articolo 20, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - il quale dispone che i lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti - trova applicazione rispetto ai lavoratori impegnati in progetti socialmente utili che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999.
La finalità della norma, che prevede l'esclusione dalla base di computo della quota d'obbligo dei lavoratori socialmente utili assunti, è da rinvenire nell'esigenza di evitare che l'assunzione di tali soggetti, favorita dal legislatore, determini oneri aggiuntivi quali quelli scaturenti dalla normativa sul collocamento obbligatorio con il rischio che il datore di lavoro, tanto privato quanto pubblico, sia disincentivato nell'assunzione degli stessi. In riferimento a quanto rappresentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, occorre evidenziare che il comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 81/2000 individua i datori di lavoro destinatari degli incentivi per ciascun soggetto assunto. Le pubbliche amministrazioni, pur non rientrando tra i destinatari dei contributi previsti della norma, possono assumere i lavoratori socialmente utili che rientrino nella categoria sopra definita. Le politiche attive che sono alla base della disciplina richiamata esplicano, infatti, la loro portata anche nell'ambito del settore pubblico. Pertanto, anche in considerazione della ratio volta a favorire l'occupazione di tali soggetti, si ritiene che il principio dell'esclusione vale anche per i datori di lavoro pubblici con la conseguenza che, ai fini della determinazione della quota di riserva da destinare ai soggetti disabili, l'amministrazione, in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999, può non computare i lavoratori socialmente utili impegnati in tali attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e successivamente assunti dalla stessa. Peraltro, laddove i suddetti soggetti non fossero esclusi dalla base di computo della quota d'obbligo, l'amministrazione dovrebbe procedere ad un maggior numero di assunzioni di personale appartenente alle categorie protette con impatto sulla spesa per il personale, sui livelli occupazionali e sulla finanza pubblica. Occorre, infatti, ricordare che le assunzioni delle categorie protette sono escluse, nei limiti della copertura d'obbligo, dalla limitazioni previste in materia di assunzione. In assenza di una norma che escluda l'applicazione del suddetto principio alle pubbliche amministrazioni con la previsione della copertura finanziaria per le assunzioni obbligatorie da effettuare non è possibile affermare in via interpretativa che i lavoratori socialmente utili assunti dalle pubbliche amministrazioni debbano essere computati nella base di computo della quota d'obbligo. Ciò detto, l'amministrazione dovrà invece procedere nel rispetto delle regole generali fissate dall'articolo 4 della legge 68/1999 nell'ipotesi in cui i lavoratori socialmente utili assunti non rientrassero nella categoria di personale definita dal legislatore (1).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Maria Barilà

 


(1) V. parere Dipartimento della funzione pubblica - UPPA prot. n. 0010295 del 29 febbraio 2008.