DPCM 4 dicembre 2023 - autorizzazione ad assumere in favore di Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Registrato dalla Corte dei Conti con il n. 3383 del 28.12.2023
Pubblicato in GU Serie Generale n. 8 dell’11-1-2024

Versione testuale del documento

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e finanze sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

VISTO il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall’anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale si dispone che “Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 382, lettera a), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di:

[omissis];

e) 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria”;

CONSIDERATO che, con riferimento alle assunzioni straordinarie di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 si rende necessario ridurre il numero delle unità autorizzabili, nella misura indicata nella Tabella F allegata, al fine di compensare i maggiori costi connessi agli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali relativi al triennio 2019-2021, intervenuti successivamente allo stanziamento del fondo;

VISTO l’articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che “Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029”;

VISTO l’articolo 1, comma 387, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel quale si dispone che “Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni”;

VISTO il decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 97, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l’articolo 19, comma 1, lett. b), concernente le assunzioni straordinarie delle Forze di polizia secondo cui ”Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

[omissis];

c) seicentosettanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO l’art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162 del 2019, il quale prevede che “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031”;

VISTO l’art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 162 del 2019, il quale prevede che “Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3”;

VISTO l’articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel quale si dispone che” Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di:

[omissis];

c) 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 unità nella Polizia di Stato, 200 unità nell'Arma dei carabinieri, 150 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria”;

VISTO l’art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che “Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036”;

VISTO l’art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che “Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalità di cui al comma 984”;

VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO l’art. 1, comma 961-sexies della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come inserito dall’art. 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che “Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonché di presidio e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, oltreché per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno [omissis]”;

VISTO l’articolo 1, comma 667, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nel quale si dispone che “Per le finalità di cui al comma 666, fermo restando quanto previsto dall' articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 , con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all' articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:

a) ruolo ispettori: 76 unità;

b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.”

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2022 recante “Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato complessive 11.228 unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri”;

VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l’autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno 2022, per una spesa pari o non superiore a quella relativa al personale cessato, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2022 e dei relativi risparmi di spesa, e l’autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale  in base alla normativa speciale sopra richiamata;

CONSIDERATO che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che dispone l’incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo ZANGRILLO;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo ZANGRILLO;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2023, derivanti dai risparmi da cessazione dell’anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2023.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono autorizzate per l’anno 2023, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella F, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 1.086 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 3 milioni di euro annui a partire dall’anno 2021 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella Tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 162 del 2019, sono autorizzate per l’anno 2023, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella G, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 670 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono autorizzate per l’anno 2023, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella I, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 1.160 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

6. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all’art. 19 del decreto-legge n. 162 del 2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall’anno 2022 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella Tabella N allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

7. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all’art.1, comma 984 della legge n. 178 del 2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di € 4.116.000 per l’anno 2021, di euro 2.590.800 per l’anno 2022, di euro 7.510.280 per l’anno 2023, di euro 7.422.830,00 per l’anno 2024 e di euro 5.915.870,00 per l’anno 2025 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella Tabella O allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

8. Ai sensi dell’articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, per l’anno 2023, le amministrazioni di cui alla Tabella L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, con le decorrenze ivi indicate, alle assunzioni straordinarie di 291 unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

9. Le risorse per finanziare la spesa di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui dell’articolo 1, commi 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ivi comprese quella per mense e buoni pasto, sono ripartite tra le amministrazioni interessate come riportato nella Tabella P allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

10. Ai sensi dell’articolo 1, comma 667, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, per l’anno 2023, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, alle assunzioni straordinarie di 120 unità di personale a tempo indeterminato, di cui alla Tabella M che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con le decorrenze ivi indicate, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

11. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell’Interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell’economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della Difesa per il Corpo dell’Arma dei Carabinieri, del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia penitenziaria.

12. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 5.148.169 per l’anno 2023, a euro 41.024.419 per l’anno 2024, a euro 46.990.060 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a euro 47.806.819 per l’anno 2028, a euro  50.257.093 per l’anno dal 2029 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.  All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 4 del presente articolo, pari a euro 3.135.078 per l’anno 2023, a euro 25.323.907 per l’anno 2024, a euro 29.051.459 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a euro 29.528.918 per l’anno 2028, a euro 30.961.292 dal 2029 a regime, si provvede ai sensi dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 162/2019.

14. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma  5 del presente articolo, pari a euro 5.116.470 per l’anno 2023, a euro 46.056.590 per l’anno 2024, a euro 50.050.838 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a euro 50.937.756 per l’anno 2028, a euro 53.598.507 dal 2029 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 8 del presente articolo, pari a euro 1.636.660 per l’anno 2023, a euro 10.846.546 per l’anno 2024, a euro 12.987.364 per l’anno 2025, a euro 14.422.811 per l’anno 2026, a euro 14.844.523 per l’anno 2027, a euro 15.029.447 per l’anno 2028, a euro 15.361.179 per ciascuno degli anni dal 2029  al 2030, a euro 15.372.247 per l’anno 2031, a euro  15.398.149 dal 2032 a regime, si provvede ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

16. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 10 del presente articolo, pari a euro  841.650 per l’anno 2023, a euro 4.612.180         per l’anno 2024, a euro 5.582.416 per l’anno 2025, a euro 6.135.205 per l’anno 2026, a euro 6.359.053 per l’anno 2027, a euro 6.615.027 per l’anno 2028, a euro 6.679.282 per ciascuno degli anni dal 2029 e a regime, si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

17. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2024, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Articolo 2

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle Tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Roma, 4.12.2023

per     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

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Per le Tabelle si veda il PDF