Parere in merito all'esonero dal servizio

Decorrenza del collocamento in esonero

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SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE 
prot. DFP n. 0035430 P-4.17.1.7.5 del 3/9/2012

Consiglio di Stato - Segretariato generale della giustizia amministrativa 
Ufficio affari generali, dell'archivio generale e del personale 
Piazza Capo di Ferro, 13 
ROMA

Oggetto: esonero dal servizio - decorrenza del collocamento in esonero.

Si fa riferimento alla lettera del 27/07/2012, prot. n. 0013621, con la quale si chiede un parere circa l'applicazione dell'istituto dell'esonero ad una dipendente che in data 10/02/2011 ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, la quale richiesta è considerata accolta da codesta Amministrazione. In particolare, si desidera conoscere se sia possibile adottare un provvedimento ricognitivo di riconoscimento dell'esonero e, eventualmente, la data di decorrenza dell'esonero stesso. 

Per quanto riguarda la prima questione, come detto nella circolare n. 2 del 8/03/2012, l'esonero si intende concesso "se l'amministrazione, nella veste del dirigente competente in base all'ordinamento dell'amministrazione stessa, abbia adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato". Nella citata nota, codesto Consiglio  comunica di ritenere che il "parere favorevole espresso sull'istanza di esonero dal Segretario generale pro-tempore abbia la stessa valenza del provvedimento di accoglimento della domanda". In proposito, una volta riconosciuto che la volontà di accoglimento è stata manifestata nei termini sopradetti, valutazione che non può che essere compiuta dall'Amministrazione in qualità di datore di lavoro, si ritiene corretto e coerente rispetto ad un criterio di certezza dei rapporti procedere con l'adozione di una determinazione ricognitiva della volontà già manifestata. Anzi, tale determinazione ricognitiva è quanto mai opportuna, considerato che nel decreto interministeriale 1 giugno 2012 (G.u. n. 171 del 24 luglio 2012), all'art. 4 comma 2 si prevede che il dipendente interessato a fruire dei benefici di cui all'art. 24, comma 14, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 (ossia l'applicazione del regime previgente l'entrata in vigore dell'art. 24 stesso) debba indicare gli estremi del provvedimento di concessione dell'esonero. 

Per quanto concerne la data di decorrenza dell'esonero, in base alle informazioni ricevute attraverso la richiesta di parere, la dipendente è soggetta al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotto con il predetto art. 24, in quanto la stessa non ha maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 2011. La dipendente rientra comunque nel campo di applicazione del comma 14, che, come noto, stabilisce un regime di deroga per le situazioni di esonero. La norma, infatti, prevede che "Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi […] nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 […] e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.133; ai fini della presente lettera 'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;". Secondo le indicazioni fornite con la citata circolare n. 2 del 2012 "il previgente regime troverà applicazione anche nei confronti del personale in esonero che matura i requisiti di accesso al trattamento pensionistico a decorrere da 1 gennaio 2012 a patto che l'esonero fosse in corso alla data del 4 dicembre 2011 e dall'esito della procedura di cui al successivo comma 15 risulti la capienza del contingente, secondo le modalità che verranno definite nel decreto interministeriale previsto ne medesimo comma. (….). L'eventuale incapienza del fondo comporterà l'applicazione del nuovo regime e, quindi, la prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva legale.". Pertanto, ad avviso dello scrivente, il calcolo della decorrenza dell'esonero dovrebbe essere fatto sulla base della presunzione di applicazione del vecchio regime di accesso al trattamento pensionistico, considerando l'applicazione della finestra mobile (in quanto i requisiti vengono maturati successivamente al 1 gennaio 2011) e l'adeguamento alla speranza di vita già vigente (secondo quanto prescritto dal comma 15 del menzionato art. 24), fermi restando i successivi adeguamenti. 

Si segnala che in data 24 luglio 2012 è stato pubblicato il già citato decreto interministeriale 1 giugno 2012, adottato in base al comma 15 dell'art. 24. Secondo le previsioni del decreto, l'accesso al beneficio (ossia l'applicazione del regime previgente l'entrata in vigore dell'art. 24) è condizionato alla domanda dell'interessato, nonché all'esito della successiva istruttoria da parte della competente commissione. 

Per l'individuazione della decorrenza dell'esonero, secondo il vecchio regime, la lavoratrice, in quanto dipendente pubblico, avrebbe maturato i requisiti per il diritto di accesso alla pensione al raggiungimento della  c.d. "quota 97" (l. n. 243 del 2004, tabella B). La lavoratrice compirà 61 anni (età anagrafica minima per la maturazione della "quota 97") il 18/02/2016 e a tale data sarà in possesso anche dell'anzianità contributiva sufficiente per la predetta quota. Applicando a tale data la finestra, si giunge al 18/02/2017, data a cui dovrà essere aggiunto l'adeguamento alla speranza di vita, ad oggi determinato in tre mesi, salva l'applicazione dei successivi adeguamenti. Secondo quanto sopra, la lavoratrice potrebbe maturare la decorrenza del trattamento pensionistico dal 19/05/2017 e, pertanto, andando a ritroso, la data di decorrenza dell'esonero avrebbe potuto essere fissata al 18/05/2012.

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Antonio Naddeo