Parere Uppa n.1/07

Benefici spettanti ai genitori di disabili ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.lgs. n.151 del 2001 - Parere all'Istituto nazionale per il commercio estero

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Parere UPPA n. 1/07 6 febbraio 2007

All'Istituto nazionale per il commercio estero 
Via Liszt, 21 
00144 ROMA

OGGETTO: benefici spettanti ai genitori di disabili ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 - richiesta di parere.

SINTESI: In base all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 durante il periodo di congedo straordinario concesso per l'assistenza ai figli disabili per un massimo di due anni, da utilizzare in maniera continuativa o frazionata, entrambi i genitori non possono usufruire dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Si fa riferimento alla richiesta di parere posta da codesto Istituto con lettera del 1 dicembre 2006, n. 108/06, concernente le modalità di fruizione del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi disciplinati dall'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992. Nello specifico si chiede di conoscere se l'utilizzo del predetto congedo in maniera frazionata da parte di un genitore precluda la possibilità di usufruire nello stesso mese dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 anche nell'ipotesi in cui non ne fruisca l'altro genitore. L'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel disciplinare il congedo straordinario, nel limite massimo di due anni, fruibili in modo continuativo o frazionato, ha stabilito che entrambi i genitori non possono utilizzare contemporaneamente il congedo in questione ma solo alternativamente. 

La norma dispone, inoltre, che "durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". In virtù di questa previsione normativa, a parere dello scrivente, durante il periodo di congedo usufruito da un genitore, in modo continuativo o frazionato, sia l'uno che l'altro genitore non possono beneficiare nello stesso mese dei tre giorni di permesso o degli equivalenti permessi orari previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Entrambi i benefici sono finalizzati alla tutela del figlio disabile, consentendo la disponibilità di tempo per l'assistenza mediante assenza giustificata dal lavoro, cosicché in base alla lettera delle legge e alla ratio delle norme non pare configurabile un cumulo nell'arco dello stesso periodo di riferimento. 

Perciò, se il congedo straordinario è utilizzato in una parte anche minima di un mese, in questo stesso mese non sarà possibile usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della citata legge n. 104.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
Francesco Verbaro