DPR 30 agosto 2012

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VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" ed in particolare l'art. 1, comma 101, che prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, in assenza di disposizioni normative diverse, l'inapplicabilità al medesimo comparto dei limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando l'assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", in particolare l'art. 1, comma 523, il quale nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'articolo 9 che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;

VISTO l'art 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie";

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare l'articolo 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, del 25 giugno 2012, n. AOODGPER.4825, concernente la richiesta di autorizzazione per l'anno scolastico 2012/13 all'assunzione di n. 1.255 dirigenti scolastici, nonché al trattenimento in servizio di n. 134 dirigenti scolastici;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale è stata definita, ai sensi dell'art. 9 comma 17 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero massimo di 22.000 unità di personale docente ed educativo e di 7.000 unità di personale ATA, previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

CONSIDERATO l'art. 2, comma 416 della legge n. 244 del 2007 che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti fa salva la validità delle graduatorie di cui all' articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, del 2 luglio 2012, n. AOODGPER.5026, concernente la richiesta di autorizzazione per l'anno scolastico 2012/13 alle nomine in ruolo di personale della scuola, per n. 21.112 unità di personale docente e di 5.336 posti di personale ATA;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'articolo 2, riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto scuola continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;

VISTO il citato decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che all'art. 19, comma 7, dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato;

VISTO l'articolo 14 comma 11, lettera a), del citato decreto legge 95 del 2012, che dispone la riduzione a 70 unità del contingente di personale messo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le scuole le istituzioni educative italiane all'estero di cui all'art. 626, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO l'articolo 14 comma 11, lettera b), del medesimo decreto legge 95 del 2012, che, apportando modificazioni all'art. 639, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, stabilisce per il contingente del personale di ruolo da destinare all'estero limite massimo di 624 unità;

CONSIDERATO che le assunzioni di personale dirigente e docente richieste con note rispettivamente del 25 giugno 2012, n. AOODGPER.4825, e del 2 luglio 2012, n. AOODGPER.5026, si considerano ridotte in numero corrispondente al personale che eventualmente rientrerà in servizio per effetto della misura di cui all'art. 14, comma 11, del decreto legge 95 del 2012;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, inviata con posta elettronica il 2 agosto 2012, nella quale, in esito alla riunione tecnica svoltasi il 31 luglio c.a., presso il Dipartimento della funzione pubblica, è stata definita la quantificazione delle assunzioni da autorizzare nei seguenti termini: n. 1.213 assunzioni di dirigenti scolastici, n. 134 trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2012/2013, n. 21.112 assunzioni di personale docente ed educativo ed è stato, altresì, concordato di rinviare a data successiva ogni interlocuzione relativa al personale ATA, atteso che il quadro definitivo dei posti vacanti e disponibili sul relativo organico di diritto sarà più preciso a conclusione dei trasferimenti del medesimo personale ATA;

VISTO l'art. 14, comma 13, del decreto legge 95 del 2012, che prevede che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo transiti nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente, e che tale personale venga immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantenga il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

RITENUTO di dover concedere per l'anno scolastico 2012/2013 l'autorizzazione ad assumere n. 1.213 assunzioni di dirigenti scolastici, n. 134 trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici per il solo anno scolastico 2012/2013, n. 21.112 assunzioni di personale docente ed educativo;

VISTO l'art. 9, comma 19, del decreto legge n. 70 del 2011, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica", ed in particolare l'articolo. 1, comma 1, lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 2 agosto 2012, n. 32606, con cui è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il concerto per le assunzioni richieste dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2012, n. ACG/112/RIFPA/11831, con la quale si trasmette il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato espresso con nota del 7 agosto, 2012 n. 70029;

RITENUTO di aderire al citato parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 agosto 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2012/2013, ad assumere  a tempo indeterminato le seguenti unità di personale:

  • n. 1.213 assunzioni di dirigenti scolastici;
  • n. 134 trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2012/2013,
  • n. 21.112 assunzioni di personale docente ed educativo.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Data a Roma Addì 30 agosto 2012

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze