DPCM 23 Marzo 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2016, recante “autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali, dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’ internalizzazione delle imprese italiane.

Registrato presso la Corte dei Conti in data 21 aprile 2016 Reg.ne-Prev.n.1045

Versione testuale del documento

VISTO l’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente;

VISTO l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui le assunzioni previste per le amministrazioni sopra citate sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

VISTO l’articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui “Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore”;

VISTO l’articolo 1, comma 227, della legge28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui “Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015, Reg.ne - Prev. n. 399;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, secondo cui “Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), ed in particolare l’articolo 1, comma 219, che sottrae al regime di indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e seconda fascia ivi disciplinato, tra l’altro, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere;

VISTO l’articolo 1, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 210 del 2015, che ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013 e 2014 e per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere;

VISTO l’articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 secondo cui “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. (…) Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;

VISTE le richieste e le note integrative delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento;

VISTO l’articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”;

VISTO, altresì, l’art. 22, comma 5, del CCNL comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, come integrato dall’art. 22 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 secondo cui “I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purché vi sia disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 61/2000”;

CONSIDERATO che, in linea con le politiche di Governo, volte a definire prioritariamente le procedure di ricollocazione del personale proveniente dagli enti di area vasta, nonché in conformità con la normativa sopra citata, è possibile procedere con il presente provvedimento ad autorizzare le assunzioni a tempo indeterminato di personale vincitore di concorso, le assunzioni in esecuzione di sentenze che obbligano all’inquadramento di personale, le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e l’assunzione di ulteriori unità di personale appartenente ai c.d. profili infungibili;

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulle predette richieste;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

DECRETA

Articolo 1
(Ministero dello sviluppo economico)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2011 - budget 2012, n. 6 dirigenti di seconda fascia vincitori di concorso, di cui alla Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2
(Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n. 114, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca è autorizzato, sulle cessazioni dell’anno 2014 - budget 2015, a trasformare n. 24 rapporti di lavoro a tempo indeterminato da tempo parziale a tempo pieno, dei quali n. 23 di area terza, posizione economica F1, e n. 1 unità di area seconda, posizione economica F2, nonché a procedere a n. 9 inquadramenti in area terza, posizione economica F1, per progressioni verticali, in forza di sentenze di condanna, come riportato nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3
(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato, sulle cessazioni dell’anno 2013 - budget 2014, a trasformare n. 2 rapporti di lavoro a tempo indeterminato da tempo parziale a tempo pieno, di cui uno appartenente all’area seconda, posizione economica F3, e l’altro all’area terza posizione economica F4, come riportato nella Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4
(Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali –Ruolo ICQRF)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - ruolo ICQRF è autorizzato, sulle cessazioni dell’anno 2011 - budget 2012, a trasformare n. 1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale appartenente all’area seconda, posizione economica F3, da tempo parziale a tempo pieno, come riportato nella Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 5
(Ente Parco Nazionale Gran Paradiso)

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è autorizzato, sulle cessazioni dell’anno 2010 - budget 2011 e dell’anno 2012 - budget 2013, ad assumere a tempo indeterminato n. 1 unità di personale appartenente all’area B, posizione economica B1, con profilo di guardaparco, di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n. 114, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è autorizzato, sulle cessazioni dell’anno 2013 - budget 2014 e dell’anno 2014 - budget 2015, ad assumere a tempo indeterminato n. 2 unità di personale appartenente all’area B, posizione economica B1, con profilo di guardaparco, di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 6
(Ministero dell’economia e delle finanze)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2011 - budget 2012, n. 102 unità di personale di area III, posizione economica F1, vincitori di concorso, di cui alla Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2012 - budget 2013, n. 77 unità di personale di area III, posizione economica F1, vincitori di concorso, di cui alla Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 7
(Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n. 114, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA/ICE) è autorizzata, sulle cessazioni dell’anno 2014 - budget 2015, ad assumere a tempo indeterminato n. 2 unità di area terza, posizione economica F1, come riportato nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 8
(Rimodulazione)

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

Articolo 9
(Comunicazione assunzioni)

1. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va, altresì, fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  23 marzo 2016                                

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Il Ministro dell’economia e delle finanze