DM relativo alle modalità di utilizzo da parte di Regioni ed Enti locali del Portale inPA

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Il Ministro per la pubblica amministrazione

 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della

capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 36 del 2022 che disciplina la “Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni”;

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, secondo cui, a

decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici

svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35,

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi

della parità di genere, attraverso il Portale del reclutamento; le disposizioni del medesimo comma si

applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto, in particolare, l’articolo 30, comma 1-quater, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,

secondo cui, a decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 del medesimo articolo, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter dello stesso decreto. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale;

Visto, in particolare, l’articolo 35-ter del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di

Portale unico del reclutamento”, così come introdotto dall’articolo 2 del citato decreto-legge 30

aprile 2022, n. 36, che al comma 4 prevede che il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le

rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono

definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato

previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’articolo 14-bis, comma 2, così come modificato dall’articolo 2, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, secondo cui la nomina dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata dall’organo di indirizzo politicoamministrativo, tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante “Disposizioni integrative e correttive

al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo

1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’articolo 65, comma 2, secondo cui, tra l’altro, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, le pubbliche amministrazioni sono tenute, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 14

relativo al Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante

Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica” così come modificato dal DM 15 luglio 2022 di riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’onorevole Renato

Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro

senza portafoglio onorevole Renato Brunetta è stato conferito l’incarico per la pubblica

amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;

VISTA l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281 acquisita nella seduta del 14 settembre 2022;

Decreta

Articolo 1

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di garantire modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino

l’acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, le

Regioni e gli enti locali, per le attività di cui articolo 2, ricorrono all’utilizzo del Portale unico del

reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito

Portale”, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione.

2. Le istruzioni operative per l’accesso al Portale e per l’utilizzo delle relative funzionalità saranno

definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito positivo entro il 31 dicembre 2022.

3. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente

decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad

utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura a tutte le amministrazioni il necessario supporto tecnico-amministrativo.

Articolo 2

(Funzionalità del Portale del reclutamento)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, le Regioni e gli enti locali ricorrono all’utilizzo del Portale. A

tal fine, mediante la procedura di accreditamento di cui all’articolo 3 Regioni ed enti locali

dispongono di una propria area riservata nella quale:

a) pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e

indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il

conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 9

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Resta

fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di

rafforzare la propria capacità amministrativa, per il conferimento di incarichi professionali le

amministrazioni, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere al

Portale;

b) ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a);

c) producono report e analisi statistiche;

d) acquisiscono e ricercano i curricula vitae dei candidati alle procedure di cui alla lettera a);

e) pubblicano le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui alla lettera a);

f) ricercano professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di

lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa procedura selettiva. Resta fermo

quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quanto previsto dall’articolo 19, comma

6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli articoli 90 e 110 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267;

g) pubblicano l’avviso selettivo per individuare i componenti degli Organismi indipendenti di

valutazione;

h) effettuano comunicazioni agli utenti.

2. Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia costituzionalmente garantiti alle

Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano e relativi enti locali, il

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri stipulerà, con le

Regioni a statuto speciale, con le province autonome di Trento e Bolzano e con i relativi enti locali,

specifici protocolli per l’applicazione del presente decreto, prevedendo misure speciali per il pieno

rispetto delle specificità statutarie e del principio del bilinguismo.

Articolo 3

(Modalità di accesso e di utilizzo del Portale del reclutamento)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, le Regioni e egli enti locali nominano uno o più “Responsabile

unico” del procedimento appositamente dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di firma digitale che opererà secondo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Le Regioni e gli enti locali accedono al Portale mediante il processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi:

- l’identificazione da parte dell’amministrazione aderente di uno o più “Responsabile Unico”

(di seguito, per brevità, R.U.);

- l’autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64,

commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;

- la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta in cui è indicata la pubblica

amministrazione di riferimento, con in allegato l’apposito modulo firmato digitalmente;

- la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta unitamente al modulo firmato

digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica

amministrazione;

- il rappresentante legale dell’Amministrazione di riferimento, ricevuta la posta elettronica

certificata (PEC), provvede all’autorizzazione/diniego cliccando l’apposito link; ai fini

dell’autorizzazione/diniego è necessario che il rappresentante legale si autentichi al Portale

tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- una volta approvata o negata l’istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo

di richiesta online, previa controfirma digitale;

- il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri

può visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di

identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la lista delle

richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU.;

- al termine, il Portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC)

all’Amministrazione, l’esito del processo di autorizzazione.

3. Per l’adesione al sistema PagoPA di cui dall’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

si rinvia all’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e alle istruzioni

operative di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta le

Regioni e egli enti locali nell’utilizzo del Portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e omogeneo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 4

(Riservatezza e trattamento dei dati)

1. Le attività poste in essere in esecuzione del presente decreto che richiedano il trattamento di dati

personali sono svolte nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 5

(Clausola finanziaria)

1. Alle attività di cui al presente decreto il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e gli enti locali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data della firma digitale

On. Renato Brunetta