Parere in ordine alla quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/1999 e personale docente proveniente da altro ruolo

Parere n. 21063 del 25.05.2012 reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla computabilità, ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, del docente disabile proveniente da altro ruolo che, all'atto dell'immissione nel ruolo di provenienza, abbia già usufruito della riserva di posti in applicazione della disciplina sul collocamento obbligatorio

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Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per l'attività ispettiva
Via Flavia, 6
00187 Roma
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Via Fornovo, 8
00192 Roma

e, p.c.:  Sig. XXX

Oggetto: Criteri di computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 68/1999. Personale docente proveniente da altro ruolo.

Si fa riferimento alla bozza di risposta ad interpello predisposta dalla Direzione generale per l'attività ispettiva di codesto Ministero trasmessa a questo Ufficio, con nota prot. n. 37/0006398 del 2 aprile 2012, per il parere di competenza.

Con la presente nota si risponde altresì alla lettera prot. n. 0003387 dell'8 marzo 2012 con cui la Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro dello stesso Ministero chiede il parere dello Scrivente sul quesito posto dal Sig. XXX che legge per conoscenza.

Le predette note afferiscono alla medesima questione interpretativa: la computabilità, ai fini della copertura della quota d'obbligo dell'articolo 3 della legge 68/1999, del docente disabile proveniente da altro ruolo che, all'atto dell'immissione nel ruolo di provenienza, abbia già usufruito della riserva di posti in applicazione della disciplina sul collocamento obbligatorio.

In particolare, nella bozza di risposta all'interpello formulato dall'ANIEF, la Direzione generale per l'attività ispettiva rappresenta che l'Associazione professionale sindacale chiede se: "il docente che si trovi nella suddetta condizione (docente proveniente da altro ruolo che abbia già utilizzato - all'atto della immissione in ruolo - il diritto ad usufruire della riserva) non potendo avvalersi della riserva di posti (in quanto utilizzata come beneficio per l'immissione nel ruolo di provenienza) non potrà essere conteggiato come unità ai fini della quota di riserva nel ruolo di destinazione (nel quale si è trasferito a prescindere dalla riserva).".

Nella bozza di risposta all'interpello, la Direzione generale per l'attività ispettiva evidenzia che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti "ad avere alle loro dipendenze" lavoratori disabili nella misura indicata dall'articolo 3 della legge 68/1999 e che, dunque, il legislatore vuole assicurare la concreta applicazione degli obblighi di inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alla categoria protetta, disciplinando solo in un secondo memento le modalità di immissione.

Nella risposta la citata Direzione generale per l'attività ispettiva esprime avviso favorevole al quesito posto dall'ANIEF, precisando che "il passaggio di personale disabile da un ruolo ad un altro ruolo, qualora ciò comporti anche una successione di datori di lavoro diversi, potrà essere computato nel ruolo di destinazione ai sensi dell'art. 3 della L n. 68/1999, qualora ciò sia necessario al fine di ricoprire le quote di riserva.

Il cambiamento della titolarità del rapporto comporterà invece, per il primo datore di lavoro, il venire meno di una unità di personale disabile da computare ai fini dell'assolvimento degli obblighi occupazionali.".

Nel merito, in primo luogo, secondo la giurisprudenza costituzionale [1], l'articolo 38, comma 3, della Costituzione consente un regime di favore nei confronti dei disabili, derogando al principio di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici previsti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, solo per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici. Nel bilanciare gli interessi in gioco, la Costituzione consente la prevalenza del principio di solidarietà su quelli di uguaglianza e merito per quanto riguarda il diritto al lavoro e, si deve ritenere, non per altre finalità.

La disciplina sul collocamento obbligatorio, con le tutele della richiamata legge 68/1999, trova pertanto applicazione in riferimento all'accesso all'impiego dei soggetti disabili e non anche rispetto al trasferimento degli stessi presso datori di lavoro diversi una volta che siano stati assunti in base alla richiamata normativa.

Inoltre, in riferimento alla fattispecie in argomento, può essere utile evidenziare che le disposizioni in materia di mobilità di personale disabile previste nell'ordinamento sono quelle contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 [2].

Ciò premesso, in riferimento alla questione, occorre evidenziare che nel sistema delle assunzioni delle categorie protette da parte delle amministrazioni pubbliche, i criteri di copertura della quota d'obbligo sono condizionati, in termini dirimenti, dai riflessi finanziari che ne scaturiscono, tenuto conto del fatto che le assunzioni, a copertura di tale quota, non rientrano nelle limitazioni generali previste in materia. Si fa rinvio a quanto già chiarito da questo Dipartimento con nota circolare del 22 febbraio 2011, n. 11786, relativamente agli effetti della copertura della quota d'obbligo sul regime assunzionale dell'amministrazione procedente. In particolare, in caso di disciplina limitativa delle assunzioni, non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo.

Alla luce di ciò, il docente disabile, proveniente da altro ruolo, una volta trasferito, può essere computato nel ruolo di destinazione, ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, solo ove vi sia disponibilità nella quota stessa. Qualora vi sia tale disponibilità nel ruolo ricevente è consentito all'amministrazione cedente di scomputarlo dalla propria quota d'obbligo e di poter adottare le procedure per la copertura di tale quota in quanto così è garantita, in una valutazione complessiva, la neutralità finanziaria nel regime delle assunzioni delle categorie protette.

Nel caso in cui il ruolo ricevente abbia la quota d'obbligo interamente coperta, il docente disabile rimane in carico alla quota d'obbligo del ruolo cedente fintanto che non si determina la vacanza utile di quota nell'amministrazione di destinazione. Una lettura diversa potrebbe determinare come conseguenza un incremento dei livelli occupazionali del settore pubblico in quanto le assunzioni delle categorie protette, come detto, sono sottoposte solo al vincolo di copertura della quota d'obbligo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Maria Barilà

 


[1] V. Corte Costituzionale, 11 maggio 2006, n. 190. La sentenza è richiamata anche dal Ministero della pubblica istruzione, nella nota prot. n. 14568 del 17 luglio 2007, indirizzata ai Direttori degli uffici scolastici regionali. La nota è stata trasmessa a questo Ufficio dal Sig. XXX che, come detto in premessa, sulla questione rappresentata ha chiesto il parere della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[2] La legge reca la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".