Parere in materia di valutazione dell’anzianità di ex lavoratori socialmente utili

Parere n. 9291 del 02.03.2012 reso all'Agenzia del territorio sulla non computabilità, ai fini del calcolo del punteggio nell'ambito di procedure di progressione economica, del periodo di attività prestata in qualità di LSU

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All'Agenzia del territorio
Direzione centrale risorse umane e organizzazione assistenza e consulenza

Largo leopardi, 5 
00185  ROMA

Oggetto: progressioni economiche con decorrenza 1° gennaio 2010. Valutazione anzianità ex lavoratori socialmente utili.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 9595 del 23 febbraio 2012 con cui l'Agenzia del territorio chiede il parere di questo Ufficio in ordine alla possibilità di considerare il periodo di attività prestata in qualità di lavoratori socialmente utili ai fini del calcolo del punteggio nell'ambito delle procedure di progressione economica.

In particolare, l'Agenzia evidenzia che richieste in tal senso sono state avanzate da diverse organizzazioni sindacali e da singoli dipendenti in riferimento alla procedura di progressione economica, in corso di svolgimento, bandita in attuazione dell'accordo integrativo di ente sottoscritto il 24 maggio 2011.

Nella nota cui si risponde si rappresenta che i lavoratori in questione, inizialmente impiegati in lavori socialmente utili, in base alla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono stati successivamente assunti a tempo determinato a partire dal 2 maggio 2001 e, dal 1° ottobre 2007, stabilizzati a tempo indeterminato, in virtù di disposizioni speciali di legge.

Altresì, l'amministrazione evidenzia che, in costanza di impiego in qualità di LSU, i lavoratori percepivano, oltre all'assegno mensile erogato dall'INPS, un importo integrativo mensile corrisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si precisa, inoltre, che la valorizzazione, ai suddetti fini, dell'esperienza maturata in qualità di LSU sembrerebbe ostare con i criteri per la valutazione dei periodi di anzianità utili all'attribuzione del relativo punteggio definiti dal predetto accordo di amministrazione. Tali criteri, infatti, sono espressamente riferiti al servizio maturato alle dipendenze della pubblica amministrazione.

L'Agenzia evidenzia la necessità di chiarire la connotazione giuridica da attribuire al periodo di lavoro svolto in qualità di LSU considerato che la questione interessa un numero di lavoratori pari a 1500.

Preliminarmente si fa presente che non rientra nelle competenze di quest'Ufficio fornire interpretazioni sul contenuto di atti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche con le organizzazioni sindacali.

Pertanto l'orientamento che si andrà ad esprimere è volto a delineare la fattispecie in termini generali, tenuto conto della normativa primaria e della giurisprudenza sull'argomento, ferma restando in capo a codesta Agenzia ogni determinazione finale sul caso concreto.

Sul punto si ritiene, come affermato dalla giurisprudenza e rappresentato anche da codesto ente, che il rapporto che si instaura con il lavoratore impiegato in attività socialmente utili non si qualifica come rapporto di lavoro subordinato ma come rapporto giuridico di carattere previdenziale fondato sull'articolo 38 della Costituzione. Parimenti va riconosciuta natura previdenziale e non retributiva al trattamento economico relativo [1].

Pertanto, i lavori socialmente utili non costituiscono un "servizio effettivo" prestato con rapporto d'impiego, tanto più in mancanza di una disposizione normativa che equipari la relativa attività ad un rapporto di lavoro prestato con lo Stato [2]. Anzi, sul punto, l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, richiamato anche da codesta amministrazione, precisa che "L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità."

Conseguentemente, laddove in una procedura selettiva sia prevista, quale requisito di accesso, una determinata anzianità di servizio, il periodo di utilizzo dei lavoratori socialmente utili non potrà essere computato al fine di determinare l'anzianità di servizio necessaria.Quanto detto non esclude che, laddove si abbia interesse a valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale nello svolgimento delle predette attività, l'amministrazione possa stabilire, nelle sedi previste, che il periodo di attività prestata in qualità di LSU sia valutato come titolo a cui attribuire un eventuale punteggio, magari diversificandolo, in termini di pesatura, dal punteggio attribuito agli anni di servizio svolti riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Maria Barilà


[1] Cassazione civile  sez. un., 03 gennaio 2007, n. 3; Cassazione civile, sez. lav., 15 giugno 2010, n. 14334.

[2] Consiglio Stato  sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5600 (che conferma Tar Puglia, Lecce, sez. II, 2 ottobre 2001 n. 5701): "I lavori socialmente utili non costituiscono un "servizio effettivo" prestato con rapporto d'impiego. La relativa attività ha rilievo previdenziale ed assistenziale, ma non è stata equiparata dalla legislazione vigente ad un rapporto di impiego prestato con lo Stato o con il servizio scolastico. Di conseguenza, è legittimo il provvedimento di esclusione dal concorso per titoli, indetto con decreto n. 18679, in applicazione dell'o.m. 20 maggio 2000 n. 153, del lavoratore socialmente utile, in assenza di equiparazione della sua situazione lavorativa ad un rapporto di impiego.".