Parere in materia di legge 68/1999

Parere n. 6343 del 14.02.2012 reso al Comune di San Biagio Platani in ordine alla possibilità di computare nella quota di riserva dell'articolo 3 della legge 68/1999 il disabile assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001

Versione testuale del documento

Al Comune di San Biagio Platani
Provincia di Agrigento 
Corso Umberto I, n. 105 
92020  San Biagio Platani

e, p.c.: All'Ufficio provinciale del lavoro e della m.o. di Agrigento 
Via Acrone, 51 
92100  Agrigento

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro 

Via Cesare de Lollis, 12 
00185  Roma

Oggetto: Assunzioni obbligatorie ex legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 12686 del 1° dicembre 2011 con cui si chiedono chiarimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. In particolare, come meglio chiarito negli intercorsi colloqui telefonici, il Comune chiede se, ai fini del rispetto della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della predetta legge 68/1999, sia possibile computare i due dipendenti disabili che l'ente, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, ha assunto a tempo determinato in applicazione della disciplina normativa in materia di lavoratori socialmente utili e non in applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio. Si tratta infatti di lavoratori che, precedentemente all'assunzione con contratto di lavoro subordinato, svolgevano attività socialmente utili o di pubblica utilità e che allo stato attuale  versano nelle seguenti condizioni di invalidità:

  • n. 1 dipendente a tempo determinato invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa del 60 % (la dichiarazione di invalidità è sopraggiunta quando il lavoratore era utilizzato presso una cooperativa per lo svolgimento di progetti di utilità collettiva);
  • n. 1 dipendente a tempo determinato invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa dell'80 % (la dichiarazione di invalidità è sopraggiunta quando il lavoratore era già utilizzato dal Comune per lo svolgimento di attività socialmente utili).

L'esigenza di chiarimento nasce dal fatto che, sulla base dei dati risultanti dal prospetto informativo trasmesso alla data del 31 dicembre 2010 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comune deve provvedere all'assunzione di n. 2 disabili ai fini del rispetto della quota d'obbligo prevista dall'articolo 3 della legge 68/1999. Al riguardo, occorre premettere che la disciplina sul collocamento obbligatorio ha come finalità l'inserimento stabile dei soggetti disabili nel mondo del lavoro tanto che la legge 68/1999 prevede l'obbligo permanente delle amministrazioni di avere alle proprie dipendenze soggetti appartenenti alla categoria tutelata. Ciò premesso, in riferimento al caso di specie può essere utile ricordare che per effetto dell'articolo 36, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato il personale già reclutato a termine. L'articolo, infatti, rinvia a specifiche disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 per cui, per quel che interessa, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quanto detto, in base al medesimo articolo 36, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001, riguarda esclusivamente il personale di qualifiche per il cui accesso è sufficiente il requisito della scuola dell'obbligo. Ciò detto, si ritiene che il disabile assunto a tempo indeterminato con le predette modalità, avvalendosi, perciò, della descritta prelazione, è computato nella quota d'obbligo dell'articolo 3 della legge 68/1999, secondo i criteri e le modalità definiti dalla medesima legge. Resta fermo il rispetto del grado di invalidità previsto dall'articolo 1 della legge 68/1998 ai fini della possibilità di computo dei predetti soggetti nella quota di assunzioni obbligatorie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
Maria Barilà