Parere Uppa n.11/07

Risposta alla Regione Veneto in merito alla stabilizzazione del personale dipendente a tempo determinato

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Parere Uppa n.11/07

Alla Regione Veneto 
Direzione Risorse Umane 
Cannaregio, 168 - 30121 Venezia

OGGETTO: Stabilizzazione personale dipendente.

Si fa riferimento alla nota n. 342573/4101 del 15 giugno con la quale codesto Ente chiede di sapere se possano essere legittimamente avviate le procedure di stabilizzazione del personale dipendente a tempo determinato che consegua il requisito dei tre anni di servizio in virtù di una proroga successiva alla data del 29 settembre 2006.

Al riguardo, come noto, l'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che a decorrere dall'anno 2007, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto delle regole del suddetto patto, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Pertanto, ai sensi della disposizione normativa richiamata e come chiarito dalla direttiva di questo Dipartimento, n. 7 del 30 aprile 2007, la quale pur non direttamente indirizzata a codesto Ente, comunque, formula dei principi orientativi in materia di stabilizzazione del personale, l'amministrazione potrà procedere a stabilizzare il personale a tempo determinato in possesso del requisito temporale di tre anni o che consegua lo stesso requisito in virtù di un contratto stipulato o prorogato anteriormente alla data del 29 settembre 2006, purché sia in servizio alla data del 1° gennaio 2007. Il legislatore infatti ha voluto indicare, data la specialità della  disposizione, dei termini temporali precisi con riferimento a fattispecie definite anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2007 e non più modificabili, anche alla luce dell'impegno preso dal governo di contenere per il futuro il ricorso ai rapporti di lavoro flessibile. Ne consegue che nella fattispecie rappresentata, la Regione in indirizzo, non potrà procedere alla stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge 296/2006. 

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro