DPCM 3 febbraio 2016 di autorizzazione a bandire e ad assumere a favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato

3 febbraio 2016

Registrato dalla Corte dei conti in data 4 marzo 2016 reg.ne-prev. n. 583

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VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 3, comma 1, secondo cui “Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore”;

VISTO, altresì, l’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 90/2014, secondo cui “Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”;

VISTO, inoltre, l’articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge 90/2014, il quale dispone  che “la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull’andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015, Reg.ne - Prev. n. 399;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, il quale dispone che “Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016);

VISTO l’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, il quale ha modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, prorogando al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013 e nell’anno 2014, previste, tra l’altro, dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere;

VISTI l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, che rilevano ai fini del calcolo dei risparmi da cessazione e, conseguentemente, ai fini della determinazione del budget utile per le assunzioni delle amministrazioni interessate;

VISTE le note e successive integrazioni con cui le amministrazioni destinatarie del presente provvedimento hanno formulato richiesta di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali e ad assumere personale a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che, in linea con le politiche di Governo, volte a definire prioritariamente le procedure di ricollocazione del personale proveniente dagli enti di area vasta, si dà seguito, con il presente provvedimento, alle richieste di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato limitatamente ai profili c.d. infungibili (referendari Corte dei conti e referendari T.A.R.), rinviando a successivi provvedimenti l’autorizzazione sulle restanti richieste all’esito dell’istruttoria;

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulle sopra indicate richieste per la parte relativa ai profili c.d. infungibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

DECRETA

Articolo 1
(Corte dei Conti)

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, la Corte dei conti è autorizzata a reclutare, nel triennio 2016-2018, n. 17 Referendari di cui alla Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, la Corte dei conti è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato n. 2 Referendari sulle cessazioni 2013 - budget 2014 e n. 25 Referendari sulle cessazioni 2014 - budget 2015, la cui autorizzazione è comprensiva delle 17 unità di cui al comma 1, come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2
(Consiglio di stato)

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, il Consiglio di stato è autorizzato ad avviare, nel triennio 2016-2018, procedure di reclutamento per n. 78 Referendari Tar di cui alla Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Consiglio di stato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato n. 7 Referendari Tar sulle cessazioni 2013 – budget 2014, n. 22 Referendari Tar sulle cessazioni 2014 – budget 2015, per un totale di 29 referendari di cui alle procedure autorizzate ai sensi del comma 1. Le restanti 49 unità delle 78 di cui al comma 1 saranno autorizzate con successivo provvedimento a valere sulle facoltà ad assumere relative agli anni successivi.

Articolo 3
(Rimodulazione)

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, o intendano procedere all’indizione di concorsi diversi rispetto a quelli autorizzati, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  03.02.2016                                

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato dalla Corte dei Conti in data 04.03.2016 Reg.ne-Prev.n.583
 

 

Data di pubblicazione: 3 febbraio 2016