Avviso pubblico concorso RIPAM

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AVVISO PUBBLICO

per l’individuazione dei componenti e dei segretari delle commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessive settanta unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di cui sessanta di Area III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per diversi profili professionali (G.U. – Serie Concorsi ed esami – n. 59 del 31 luglio 2020).

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli articoli 35 e 35-bis;

VISTO, in particolare, l’articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 che, tra l’altro, disciplina la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM);

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno che nomina la Commissione interministeriale RIPAM e ne definisce le competenze;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, con il quale il Prefetto Dott.ssa Maria Grazia Nicolò, in qualità di rappresentante del Ministero dell’interno, è nominata componente della Commissione RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in sostituzione del Prefetto Dott.ssa Maria Tirone;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56;

VISTO l’articolo 247, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che dispone che, nelle more dell’istituzione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso di cui all’articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in particolare, l’articolo 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di settanta unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di cui sessanta di Area III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per diversi profili professionali (G.U. – Serie Concorsi ed esami – n. 59 del 31 luglio 2020) - di seguito anche solo il “Bando” (reperibile al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-31&atto.codiceRedazionale=20E08640);

VISTO l’articolo 5 del Bando che prevede, da parte della Commissione interministeriale RIPAM, la nomina delle commissioni esaminatrici, per ciascun codice concorso, competenti per l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonchè delle fasi del concorso di cui agli articoli 6, 7, 8 del Bando e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo articolo 9;

VISTO, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 5, in base al quale per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, la Commissione interministeriale RIPAM si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte;

CONSIDERATA la necessità di nominare le commissioni esaminatrici mediante avviso pubblico per l’individuazione dei relativi componenti e dei segretari, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;

SENTITA la Commissione interministeriale RIPAM nella seduta del 27 ottobre 2020

EMANA

il seguente avviso pubblico

Articolo 1

Finalità dell’avviso pubblico

  1. Il presente avviso è finalizzato alla nomina delle commissioni e delle sottocommissioni esaminatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di settanta unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di cui sessanta di Area III - F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A - F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  2. Con le modalità di cui all’articolo 4 del presente avviso e secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del Bando sarà nominata una commissione esaminatrice per ciascuno dei seguenti profili professionali:

    a) profilo funzionario informatico/specialista di settore scientifico tecnologico (Codice CU/INFO);

    b) profilo funzionario tecnico (Codice CU/ELET);

    c) profilo funzionario tecnico (Codice CU/TELE).

  3. Ciascuna commissione esaminatrice sarà composta da:
    - n. 1 componente con funzioni di presidente;
    - n. 2 componenti semplici;
    - n. 1 segretario;
    - n. 1 componente aggiuntivo (per la valutazione della conoscenza della lingua inglese - art. 5, comma 1, del Bando).

  4. In base alla normativa vigente e all’articolo 5 del Bando a ciascuna commissione esaminatrice potrà essere affiancata una sottocommissione. Per tale ragione, unico restando il presidente di ciascuna commissione, si provvederà, per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente comma 2, alla nomina di una sottocommissione composta da:
    - n. 2 componenti semplici;
    - n. 1 segretario;
    - n. 1 componente aggiuntivo (per la valutazione della conoscenza della lingua inglese - art. 5, comma 1, del Bando).

  5. Per ciascun profilo professionale saranno nominati tanti commissari supplenti quanti sono i componenti della relativa commissione esaminatrice (incluso il presidente).

 

Articolo 2

Requisiti di partecipazione e qualifica richiesta

  1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

    a) essere cittadini italiani;
    b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
    c) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: Laurea, Diploma di laurea, Laurea Specialistica, Laurea magistrale;
    d) godimento dei diritti civili e politici;
    e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
    f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
    g) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
    h) non essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;
    i) non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

  2. Per la nomina è necessario essere in possesso di almeno 5 anni di comprovata esperienza nelle materie di cui agli articoli 1, 6, 7 e 8 del Bando con al profilo professionale oggetto della candidatura.

  3. Per la nomina di presidente e di segretario di commissione è altresì richiesto il possesso delle qualifiche di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

  4. Resta fermo che all’atto della nomina tutti i componenti e i segretari delle commissioni e delle sottocommissioni esaminatrici devono dichiarare, in relazione all’incarico, l’assenza di conflitto di interessi e l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, con particolare riguardo all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 35, comma 3, e 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

 

Articolo 3

Modalità e termini per la presentazione della candidatura

  1. Gli interessati manifestano il proprio interesse alla nomina con apposita domanda di partecipazione alla procedura che può essere presentata con riferimento a uno o più profili professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del presente avviso e con riferimento, ricorrendone i relativi presupposti, sia al ruolo di presidente sia al ruolo di componente semplice sia al ruolo di componente aggiuntivo sia al ruolo di segretario.

  2. La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC ripam@pec.governo.it e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 1 dicembre 2020. L’indirizzo PEC da cui la domanda sarà trasmessa costituirà domicilio digitale del candidato ai fini della presente procedura.

  3. Nell’oggetto della domanda deve essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico per la nomina delle commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessive settanta unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di cui sessanta di Area III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per diversi profili professionali (G.U. - Serie Concorsi ed esami - n. 59 del 31 luglio 2020)".

  4. Nell’oggetto della domanda dovrà inoltre essere indicato il profilo professionale di specifico interesse del candidato e il ruolo, tra quello di presidente, di componente semplice, di componente aggiuntivo e di segretario, cui il candidato intende accedere. Quanto precede ferma restando la possibilità per ciascun candidato, ricorrendone i relativi presupposti, di manifestare contestualmente l’interesse per assumere il ruolo sia di presidente sia di componente semplice sia di componente aggiuntivo sia di segretario.

  5. La domanda di partecipazione deve essere redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e deve attestare il possesso dei requisiti previsti 2 dell’avviso.

  6. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere corredata da curriculum vitae in formato europeo in cui sono illustrate in modo chiaro e dettagliato le precedenti esperienze di studio e professionali, i titoli e le conoscenze possedute ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente avviso.

  7. L’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.

 

Articolo 4

Modalità di nomina, oggetto dell’incarico e compenso

  1. L’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri verificherà il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente avviso e trasmetterà alla Commissione RIPAM l’elenco delle candidature utili, corredato dai curricula vitae degli interessati, per ciascuno dei profili professionali di cui all’articolo 1.

  2. La Commissione RIPAM, a partire dal 15 dicembre 2020, individuerà, in seduta telematica e mediante estrazione a sorte, nel seguente ordine i nominativi del presidente, dei componenti semplici, del componente aggiuntivo e dei segretari delle singole commissioni e sottocommissioni esaminatrici. Esaurita l’estrazione dei nominativi dei componenti delle commissioni e delle sottocommissioni, si proseguirà nell’estrazione dei nominativi ai fini dell’individuazione di un presidente supplente, di due componenti semplici supplenti, di un componente aggiuntivo supplente e di un segretario supplente per ciascuna commissione esaminatrice. Nell’ipotesi in cui, con riferimento al singolo profilo professionale di cui all’articolo 1, comma 2, del presente avviso, il nominativo di uno dei candidati dovesse essere estratto più di una volta nel corso del sorteggio, sarà data prevalenza alla prima estrazione, con conseguente scarto del nominativo successivamente estratto. Resta ferma, di contro, la possibilità per ciascun candidato di essere nominato membro di commissione esaminatrice (indipendentemente dal ruolo) con riferimento a più profili professionali di cui all’articolo 1, comma 2, del presente avviso. La Commissione RIPAM, verificati i relativi curricula vitae estratti, provvederà alla nomina con apposita delibera. Ai fini dell’estrazione a sorte, saranno predisposte, per ciascun profilo professionale, quattro urne separate, una per assegnare il ruolo di presidente, una per assegnare il ruolo di componente semplice, una per assegnare il ruolo di componenete aggiuntivo e una per assegnare il ruolo di segretario. I nominativi dei candidati saranno ripartiti nelle quattro urne in base alla preferenza manifestata ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del presente avviso.

  3. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non dovesse essere sufficiente per consentire il ricorso all’estrazione a sorte, la Commissione RIPAM procederà alla nomina del presidente, dei componenti semplici, del componenete aggiuntivo e dei segretari delle singole commissioni e sottocommissioni esaminatrici sulla base delle candidature utili, previa verifica dei relativi curricula vitae. In tale ultima ipotesi si provvederà alla nomina di commissari supplenti in base alla disponibilità di candidature utili.

  4. Ai fini del rispetto delle quote di genere previste dell’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, qualora, per ciascuna commissione esaminatrice, il presidente e i componenti semplici estratti appartengano tutti al genere maschile, si provvederà ad accantonare temporaneamente l’ultimo dei nominativi estratti e si proseguirà nell’estrazione a sorte ritenendo utile, per la nomina all’ultimo seggio disponibile, la prima estratta appartenente al genere femminile. I nominativi degli ulteriori soggetti di genere maschile estratti dopo l’accantonamento sopra descritto e prima dell’eventuale estrazione di quello di genere femminile saranno, esaurito il procedimento di nomina del presidente e dei componenti semplici della singola commissione esaminatrice, reinseriti dell’urna di riferimento e sorteggiati nuovamente ai fini della nomina nelle singole sottocommissioni.

  5. Quanto alle posizioni di presidente di commissione, di componente semplice o di componente aggiuntivo, nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non dovesse consentire il ricorso al sorteggio o alla nomina diretta in base al precedente comma 3, la Commissione RIPAM potrà rivolgersi alle amministrazioni interessate dal Bando (Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei Ministri) o agli Atenei che organizzano specifici corsi di laurea e master sulle tematiche oggetto di esame per l’individuazione di una rosa di esperti che, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere utilizzata ai fini del sorteggio.

  6. Quanto alla posizione di segretario, nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non dovesse consentire il ricorso al sorteggio o alla nomina diretta in base al precedente comma 3, la Commissione RIPAM potrà rivolgersi alle amministrazioni interessate dal Bando (Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei Ministri), le quali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dovranno indicare il nominativo di un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica.

  7. Le candidature acquisite saranno utilizzate esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico, fermo restando che ciò non comporta l’assunzione di alcun obbligo di nomina da parte della Commissione RIPAM.

  8. Ai commissari saranno riconosciuti i compensi previsti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020. Tali compensi saranno corrisposti direttamente, in quota parte, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il personale e dal Ministero dello sviluppo economico.

  9. Non è previsto alcun trattamento di missione o rimborso delle spese. Ferma restando la possibilità di espletare le relative funzioni a distanza e a mezzo di strumenti telematici, le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici avranno sede in Roma o in sedi decentrate.

  10. Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i commissari supplenti interverranno alle sedute della commissione nelle sole ipotesi di impedimento grave e documentato dei commissari o sottocommissari effettivi.

     

Articolo 5

Oggetto dell’incarico

  1. Ciascuna commissione esaminatrice è competente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché in merito alla gestione delle seguenti fasi del concorso in epigrafe:

    (a) prova scritta (articolo 7 del Bando);
    (b) prova orale (articolo 8 del Bando);
    (c) valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito (articolo 9 del Bando).

  2. A ciascuna commissione è affidato il compito della preventiva verifica della correttezza e dell’omogeneità del livello di difficoltà dei quesiti scritti dai quali saranno estratti quelli oggetto della prova ai sensi dell’articolo 7 del Bando.

  3. Ove il numero delle partecipanti al concorso lo richieda, le sottocommissioni formate all’esito del procedimento di cui al precedente articolo 4 potranno affiancare le commissioni esaminatrici nello svolgimento dell’attività di valutazione delle prove svolte dai singoli candidati. Alle sottocommissioni non potrà essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.

 

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

  1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi, da personale preposto al relativo procedimento o da soggetti appositamente autorizzati o da soggetti appositamente nominati quali responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

  2. Il conferimento dei dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

  3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento della funzione pubblica per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

  4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sul sito istituzionale: http://www.governo.it/privacy-policy.

  5. L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla “Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica”. L’interessato potrà, inoltre, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

  6. L’invio della candidatura presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

 

Articolo 7

Responsabile del procedimento

  1. Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è il Cons. Michele Palma, direttore dell’Ufficio per i concorsi e il reclutamento.

  2. Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo mail: ufficioconcorsidfp@governo.it.

 

Articolo 8

Disposizioni generali

  1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  2. Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale sopra citato hanno valore di notifica.

  3. L’accesso agli atti del procedimento di selezione sarò regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Cons. Ermenegilda Siniscalchi