Parere Uppa n. 6/2010

Enti parco nazionali. Parere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Interpretazione ed applicazione delle misure di riduzione delle dotazioni organiche, art.  2, commi 8-bis e seguenti, della legge 25/2010.

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
SOUFAP
DFP 0036117 P-1.2.3.1 del 02/08/2010

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Direzione protezione della Natura e del Mare 
Via Capitan Bavastro, n. 174 
00154   Roma

e, p.c.:Al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento della R.G.S.
IGOP - Ufficio II 
Via XX Settembre, 94 
00187   Roma

OGGETTO: Interpretazione ed applicazione agli enti parco nazionali delle disposizioni recanti l'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche - Decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito con modificazioni in legge 26 febbraio  2010, n.25 successive modifiche ed integrazioni.

Si intende con la presente nota fornire indicazioni sulle modalità applicative della normativa in oggetto nei confronti degli enti parco nazionali vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto del quesito prodotto da codesta Amministrazione con nota n. 5390 del 19 marzo 2010, nonché con la successiva lettera n.13094 del 14 giugno 2010 e, da ultimo, con nota del 23 luglio 2010, n. 16222. 
Si rappresenta preliminarmente che le indicazioni che seguono sono state concordate con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P e che, pertanto, costituiscono un orientamento comune dello Scrivente e del Diaprtimento da ultimo citato.

In particolare, poi, sull'argomento è stata emanata apposita  circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, n. 9 del 28 luglio 2010 a cui si fa rinvio per gli approfondimenti della materia. 
Ciò premesso, si ricorda che la normativa in argomento detta misure di riduzione e riorganizzazione degli assetti di alcune amministrazioni pubbliche. Tali misure descritte dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito con la legge 26 febbraio 2010, n.25, sanciscono l'obbligo, per  le amministrazioni destinatarie dell'art.74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito delle riduzioni di cui allo stesso art.74, di:

  • ridurre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore alla percentuale del 10%;
  • rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva di organico.

I dubbi interpretativi che il Ministero dell'ambiente adduce nel quesito pervenuto con le note sopra richiamate, attengono all'effettiva appartenenza degli enti parco alla platea delle amministrazioni pubbliche tenute alle riduzioni dei fabbisogni, successivamente all'esecuzione degli adempimenti imposti dal citato art.74 del d.l. 112/2008. Tali dubbi scaturiscono da quanto contenuto nell'art. 2, comma 8-quinquies, della legge 25/2010, il quale, nel disciplinare le esclusioni dall'applicazione degli obblighi di riduzione degli organici e del divieto a procedere alle assunzioni nell'ipotesi di mancato adempimento al citato obbligo riduttivo entro il 30 giugno c.a., afferma, tra l'altro, che restano escluse le amministrazioni che abbiano subito la riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del  decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e del comma 6 del medesimo art.17.

In attuazione del predetto art.17 comma 4, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 23 dicembre 2009, n. 95821, ha accantonato e reso indisponibili in maniera lineare una quota delle risorse stanziate nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato destinate ad alcuni Ministeri per il contributo relativo ad alcuni enti pubblici. Il predetto decreto ha apportato anche una riduzione della spesa nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ricomprendendo tra l'altro le spese di funzionamento degli enti parco nazionali. Il relativo accantonamento delle risorse effettuato per l'anno 2009 è stato reso definitivo, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 2, comma 8-septies, della legge  25/2010. Detta norma riduce, infatti, definitivamente le dotazioni di bilancio rese indisponibili dal provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Secondo l'interpretazione proposta da codesta Amministrazione, con l'intervento di tale decreto sarebbe dunque integrata una delle condizione in virtù della quale gli enti in questione non sarebbero obbligati a ridurre le proprie dotazioni in applicazione del più volte richiamato art. 2 comma 8-bis della legge 25/2010.

La seconda condizione, ovvero la riduzione prevista dal comma 6 dello stesso art.17, è quella che si riferisce ai principi e criteri direttivi previsti per il riordino da effettuarsi ai sensi dell'art. 2 comma 634 della legge 244/2007. Rispetto a tale elemento l'amministrazione vigilante degli enti parco asserisce che anche detta condizione sarebbe soddisfatta in quanto questi ultimi enti sono espressamente esonerati dall'obbligo di riordino in virtù dell'interpretazione delle relative disposizioni scaturente dall'art. 10-bis della legge 25/2010. A tal proposito si evidenzia che l'art. 10-bis non implica un'esclusione degli enti parco dall'applicazione dell'art. 2, comma 634, della legge 244/2008.

Lo scrivente ufficio, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esaminata l'interpretazione proposta e considerato il contenuto della citata circolare n. 9, del 28 luglio 2010, osserva quanto di seguito.

Prioritariamente, le misure legislative che impongono la riduzione dei fabbisogni, contenute nell'art. 2 comma 8-bis, sono chiaramente ed espressamente destinate alle amministrazioni già assoggettate alle misure contenute all'art. 74 del DL 112/2008, ivi compresi dunque gli enti parco nazionali.

Tuttavia, il successivo art. 2, comma 8-quinquies, della legge 25/2010 stabilisce che restano escluse, appunto, le amministrazioni destinatarie del taglio lineare di cui al D.M. 95821/2009 e degli interventi di riordino secondo le modalità tracciate dall'art.2, comma 634, della legge 244/2007. Si osservi che  il rinvio al comma 634 costituisce un richiamo  formale ai criteri di riorganizzazione ivi previsti, non rilevando pertanto che l'art. 26 del DL 112/2008 come integrato dall'art. 10-bis della legge 25/2010, abbia escluso gli enti parco dall'effetto soppressivo sancito dallo stesso articolo.

Come meglio chiarito nella citata circolare n. 9/2010 la diminuzione dei trasferimenti si traduce in una contrazione del fabbisogno degli enti, che richiede un necessario momento di verifica volto a definire l'ambito di applicazione delle misure di riorganizzazione di cui all'art. 2, comma 8-bis. A tal fine i Ministeri vigilanti sono tenuti a comunicare ai propri enti vigilati la misura della riduzione operata per singolo ente in applicazione del decreto 95821/2009.

La mancata dimostrazione della riduzione del fabbisogno in coerenza con la riduzione della risorse operata per singolo ente determina l'applicazione delle misure di riorganizzazione previste dall'articolo 2, comma 8-bis, della citata legge 25/2010.

In qualche modo le misure descritte consentono alle amministrazioni vigilanti, destinatarie del decreto 95821/2009, ed ai loro enti di operare una scelta tra le due possibili soluzioni sopra descritte. Qualora si intenda seguire il percorso indicato dall'art. 2, comma 8-quinquies, il ministero vigilante dovrà prioritariamente dare espressa indicazione della quota parte di riduzione operata per ciascun ente parco, considerato che nel decreto del 23 dicembre 2009 è stato disposto il taglio lineare in maniera indistinta per più enti. La stessa amministrazione vigilante dovrà comunicare a questo Dipartimento e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze le misure di razionalizzazione, intese come riduzione dei fabbisogni,  poste in essere dagli enti vigilati.

In mancanza di detti adempimenti, rimane fermo l'obbligo per gli enti parco di applicare le misure di riorganizzazione previste dall'articolo 2, comma 8-bis, della citata legge 25/2010.

Con specifico riferimento ai provvedimenti rimessi a questo ufficio da parte di alcuni enti parco (Alta Murgia: deliberazioni nn.7 e 8 del 2010 rispettivamente trasmesse con note n.1840 e 1849 del 22.06.2010; Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano: deliberazioni n.23 e 24 del 28.06.2010 trasmesse con nota n.4493 del 7.07.2010; Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena:deliberazione n.14 del 23.06.2010 trasmessa con nota n.3691 del28.06.2010; Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna: deliberazione n.18 del 23.06.2010, trasmessa con nota n.2924 del 30.06.2010), si rappresenta che la valutazione degli stessi da parte dello Scrivente e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rimane sospesa in attesa di conoscere le necessarie determinazioni che codesto competente Ministero vigilante intenderà assumere in materia.

Il Capo del Dipartimento 
Antonio Naddeo