Archivio degli interventi di semplificazione (2012-2013)

In questa sezione sono raccolti in elenco i più rilevanti interventi di semplificazione realizzati nel biennio.


Assunzione dei lavoratori extracomunitari e stagionali
Assunzioni nel settore del commercio
Astensione obbligatoria per le lavoratrici in gravidanza
Attestazioni medico legali per le persone con disabilità
Autorizzazioni ambientali
Autorizzazioni di pubblica sicurezza
Banca dati appalti
Bilancio degli oneri
Bollino blu
Cambio di residenza in tempo reale
Comunicazioni per via telematica obbligatorie
Comunicazioni telematiche per gli atti anagrafici e di stato civile
Controlli sulle imprese
Documentazione per gli impianti termici
Documento digitale unificato
Domande per la partecipazione a concorsi
Domicilio digitale del cittadino
DURC e antimafia: acquisizione d'ufficio
Esenzione ticket sanitari
Fascicolo aziendale elettronico per imprese agricole
Il regolamento per la prevenzione incendi
Obbligo di accettare istanze e dichiarazioni inviate per via telematica
Pagare la PA per via telematica
Parcheggi pertinenziali
Poteri sostitutivi
Privacy
Rilascio della patente agli ultraottantenni
Scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento nel giorno del compleanno
Semplificazioni per l'avvio di impresa
Sportello unico per le attività produttive
Sportello unico per l'edilizia
Vendita diretta
Indennizzo per il mancato rispetto dei tempi
Date uniche per i nuovi obblighi
Edilizia: semplificazione di alcune procedure
Vendita al dettaglio dei prodotti agricoli
Sicurezza sul lavoro: Attività a basso rischio infortunistico
Sicurezza sul lavoro: Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
Sicurezza sul lavoro: Prima verifica periodica delle attrezzature
Sicurezza sul lavoro: Notifiche preliminari per l'avvio di nuove attività
Sicurezza sul lavoro: Formazione e aggiornamento
Sicurezza sul lavoro: Cantieri temporanei e mobili
Lavoro: semplificazione di adempimenti formali
Prestazioni lavorative di breve durata
DURC: ulteriori semplificazioni
Procedure per l'acquisizione della cittadinanza
Certificato medico di gravidanza
Autorizzazione paesaggistica
Certificazioni sanitarie inutili
Fisco: comunicazioni telematiche da parte dei titolari di partita IVA
Fisco: ampliamento assistenza fiscale
Fisco: riscossione mediante ruolo
Fisco: gestione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate
Fisco: disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
Mediazione civile e commerciale
Semplificazioni in materia di ambiente

 


Assunzione dei lavoratori extracomunitari e stagionali
La norma consente alle imprese di evitare la duplicazione degli adempimenti connessi all'assunzione di lavoratori in possesso di permesso di soggiorno: con la norma non è più necessario inviare le stesse informazioni ai centri per l'impiego e alle prefetture ma sarà sufficiente un'unica comunicazione ai centri dell'impiego integrata di poche ulteriori informazioni.  Si semplificano notevolmente gli adempimenti relativi ai lavoratori stagionali quando questi, nell'anno precedente, siano stati regolarmente assunti dal datore di lavoro e abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
Articolo 17, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Assunzioni nel settore del commercio
La norma semplifica le comunicazioni relative alle assunzioni nel settore del commercio assimilandole alle modalità più semplici già impiegate nel settore del turismo senza intaccare le tutele dei lavoratori garantite dalla tracciabilità delle informazioni sulle prestazioni.
Articolo 18,  D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Astensione obbligatoria per le lavoratrici in gravidanza
La norma, in riferimento alle diverse tipologie di astensione obbligatoria anticipata per le lavoratrici in stato di gravidanza, elimina le duplicazioni esistenti nella procedura consentendo di recarsi solo alla ASL (nel caso di motivazioni sanitarie) ovvero solo agli uffici del Ministero del lavoro (nel caso di  motivazioni inerenti alle condizioni di lavoro).
Articolo 15, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Attestazioni medico legali per le persone con disabilità
Sono state eliminate alcune inutili duplicazioni di documenti e di adempimenti nelle certificazioni sanitarie a favore delle persone con disabilità.  Il verbale di accertamento dell'invalidità può sostituire le attestazioni medico legali richieste ad esempio per il rilascio del contrassegno per parcheggio e di accesso al centro storico, l'IVA agevolata per l'acquisto dell'auto, l'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione al PRA.
Articolo 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Autorizzazioni ambientali

Autorizzazione per lo scarico di acque reflue
Per rinnovare l'autorizzazione allo scarico di acque reflue, se non ci sono state modifiche nell'attività, è sufficiente presentare una domanda corredata da una semplice autocertificazione.
Le imprese con scarichi simili a quelli domestici (alberghi, ristoranti, panetterie, uffici, banche, ecc.) vengono individuate in un apposito elenco e trattate allo stesso modo di un'abitazione o di un condominio (questo elenco vale solo per le Regioni che non abbiano già provveduto autonomamente).
Articolo 3, D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Documentazione impatto acustico
I titolari di attività a bassa rumorosità non hanno più l'obbligo di presentare al Comune la documentazione di impatto acustico: l'esenzione vale per tutte le attività individuate in un apposito elenco. Fanno eccezione ristoranti, bar, pizzerie, o altre attività che utilizzano impianti di diffusione sonora, oppure svolgono manifestazioni che prevedono la diffusione di musica o l'utilizzo di strumenti musicali.
In tutti gli altri casi, quando l'attività non supera i limiti di emissione di rumore fissati dal Comune, la documentazione di impatto acustico può essere sempre sostituita da una autocertificazione. L'obbligo di predisporre la documentazione di impatto acustico, firmata da un tecnico competente in acustica, rimane per quelle attività che superano i limiti comunali.
Articolo 4, D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Autorizzazione unica ambientale
E' stato approvato in via definitiva, il 13 marzo 2013, il regolamento che disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), dando così compiuta attuazione all'articolo 23 del decreto legge "Semplifica Italia".
Gli imprenditori erano costretti a fare il giro degli uffici per avere un'autorizzazione ambientale, con questo provvedimento avranno un solo interlocutore. Le nuove disposizioni avranno un notevole impatto in termini di riduzione degli oneri burocratici. In questo modo si liberano risorse per la crescita e la competitività. E' una grande riforma a costo zero.

 


Autorizzazioni di pubblica sicurezza
Viene modificato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) allo scopo di eliminare autorizzazioni obsolete, o alleggerire adempimenti eccessivamente onerosi. Ad esempio non è più necessaria la licenza di polizia per le agenzie matrimoniali, sensali e "intromettitori", ma basterà una semplice comunicazione al Questore; le autorizzazioni di polizia - con l'eccezione del porto d'armi - non hanno più durata annuale ma triennale (nei casi in cui non è prevista dalle norme vigenti una durata maggiore); non è più necessario avvisare l'autorità di polizia per organizzare manifestazioni sportive con carattere educativo.
Articolo 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Banca dati appalti
Dal 1 gennaio 2013, con la Banca dati istituita presso la l'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, le amministrazioni potranno consultare un fascicolo elettronico della documentazione di impresa ed effettuare i controlli sul possesso dei requisiti delle imprese che partecipano alle gare.
Articolo 20, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Bilancio degli oneri
Si previene l'introduzione di maggiori carichi burocratici attraverso una valutazione periodica, condotta in contraddittorio con le organizzazioni degli imprenditori e dei consumatori, degli oneri introdotti e di quelli eliminati da ciascuna amministrazione statale; in caso di saldo negativo si prevede un intervento mediante regolamenti governativi di semplificazione.
Articolo 3, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Bollino blu
Il "bollino blu", che in precedenza doveva essere rinnovato annualmente, sarà contestuale alla revisione dell'auto che avviene la prima volta dopo quattro anni e poi con cadenza biennale.
Articolo 11, comma 8, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.

 


Cambio di residenza - si effettua in tempo reale
Dal 9 maggio 2012, il cambio di residenza o di abitazione decorre dal giorno in cui viene fatta la dichiarazione.  In precedenza si era costretti ad attendere per mesi con tutti i conseguenti disagi.
Articolo 5, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

Come fare la dichiarazione.
La dichiarazione deve essere resa al Comune di nuova residenza con le seguenti modalità:

  • via posta elettronica ordinaria, fax o raccomandata,  utilizzando l'apposito modello dichiarazione di residenza (o dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero). Il modello compilato in ogni sua parte e firmato va inviato  insieme ad una fotocopia  del proprio documento d'identità in corso di validità. Per inviarlo per posta elettronica moduli e documento di identità vanno scannerizzati e allegati ad una mail.
  • via posta elettronica compilando l'apposito modello dichiarazione di residenza (o dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero) in ogni sua parte e sottoscrivendolo con firma digitale oppure identificandosi con la carta di identità elettronica o la carta dei servizi
  • dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC)compilando l'apposito modello dichiarazione di residenza (o dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero) in ogni sua parte. In questo caso non occorre firmare la dichiarazione perché la persona che fa la dichiarazione è identificata attraverso la PEC
  • di persona, allo sportello utilizzando il modulo  dichiarazione di residenza (o dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero)

Gli indirizzi a cui presentare le dichiarazioni e i modelli stessi devono essere pubblicati sul sito del comune.
Attenzione. Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione il Comune effettuerà le verifiche e controllerà  la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione. In caso di esito negativo l'interessato riceverà un preavviso di diniego e avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte, al fine di evitare l'annullamento della residenza e il ripristino della precedente situazione anagrafiche.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

 


Obbligatorietà delle comunicazioni per via telematica tra amministrazioni
Lo scambio di atti e documenti tra amministrazioni pubbliche deve avvenire obbligatoriamente per via telematica. In caso di mancato adempimento, si prevede, oltre al danno erariale, la responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Le comunicazioni sono validamente inviate quando (articolo 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale):

  1. sono sottoscritte con firma digitale;
  2. la copia del documento sottoscritto con firma autografa e protocollato è trasmessa per posta elettronica ordinaria (in tal caso, naturalmente, il documento deve essere  acquisito mediante scanner);
  3. sono trasmesse via PEC.

Articolo 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

 


Comunicazioni telematiche per gli atti anagrafici e di stato civile

Oltre 7 milioni di comunicazioni verranno effettuate esclusivamente in via telematica. I cittadini avranno tempi più rapidi nella trascrizione degli atti di stato civile, essenziale a fronte dei fondamentali eventi della vita (nascita, matrimonio e morte), nella cancellazione e iscrizione alle liste elettorali e  nei cambi di residenza. Inoltre, con la medesima modalità  sono previste le comunicazioni tra Comuni e Questure relative ai cartellini delle carte d'identità e alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche degli stranieri. Le comunicazioni telematiche consentiranno un risparmio per le amministrazioni quantificabile in almeno 10  milioni di euro all'anno (tenendo conto delle sole spese di spedizione). La disposizione è diventata operativa con l'adozione del decreto del Ministero dell’Interno 12 febbraio 2014.

Articolo 6, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Controlli sulle imprese
Il coordinamento e la razionalizzazione del sistema dei controlli sulle imprese consente di garantirne semplicità e proporzionalità al rischio. A tal fine, la disposizione  autorizza il Governo a emanare regolamenti di delegificazione che prevedano il coordinamento e la programmazione dei controlli stessi da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possono recare intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali.

Articolo 14, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

Le Linee guida sui controlli rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali conformano le rispettive attività di controllo, nell'ambito dei propri ordinamenti ai principi di chiarezza della regolazione, proporzionalità al rischio, approccio collaborativo del personale, pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e coordinamento. Adottate mediante intesa in sede di Conferenza unificata, le Linee guida rappresentano il risultato di un'elaborazione condivisa sulla razionalizzazione e la semplificazione dei controlli sulle imprese. Le Linee guida sui controlli sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 19 febbraio 2013.

 


Documentazione per gli impianti termici
Si istituisce un modello unico semplificato per le dichiarazioni di conformità alla normativa tecnica effettuata dai tecnici abilitati. La disposizione diventerà operativa a seguito dell'approvazione dell'apposito decreto.
Articolo 9, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Documento digitale unificato
Un nuovo documento digitale unico sostituirà la carta d'identità e la tessera sanitaria e offrirà al cittadino la possibilità di accedere in via telematica ai servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche. Appositi decreti stabiliranno le modalità attuative del nuovo documento, che verrà rilasciato progressivamente.
Articolo 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

 


Domande per la partecipazione a concorsi
Si prevede l'obbligo di inviare le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali soltanto per via telematica (le regioni dovranno adeguare conformemente il proprio ordinamento in materia), con conseguente nullità delle clausole dei bandi difformi.
Articolo 8, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Domicilio digitale del cittadino
Su richiesta del cittadino un domicilio digitale a cui ricevere le comunicazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  Il cittadino può dichiarare alla pubblica amministrazione una casella di posta elettronica certificata quale proprio domicilio digitale. Tutte le amministrazioni dovranno comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio indicato. In questo modo si potranno eliminare, ad esempio, i viaggi all'ufficio postale per il ritiro di una raccomandata inviata da un pubblica amministrazione.
Articolo 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

 


DURC e antimafia: acquisizione d'ufficio
L'impresa e i cittadini non sono più tenuti a presentare alle amministrazioni le certificazioni relative al Documento di regolarità contributiva (DURC) e alla documentazione antimafia, anche nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia.
Sono le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici a dover acquisire sempre d'ufficio la prescritta documentazione.
Art. 6, comma 3-bis e art. 14, comma 6-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Esenzione ticket sanitari
In attuazione dell'art.4 comma 4-bis del decreto "Semplifica Italia", il Ministero della salute ha definito, in accordo con le Regioni e Province autonome, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti (esenzione ticket), fissando tale durata in relazione alle diverse patologie, alle modalità di trattamento e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.
Gli attestati  rilasciati dalle ASL, rinnovati o emessi per la prima volta, dovranno avere una validità non inferiore a quella fissata dal decreto, in molti casi una durata illimitata.
Sono ridotti, in questo modo, gli adempimenti amministrativi per i cittadini e gli oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione. Inoltre viene data uniformità alle procedure a livello nazionale. Prima del decreto,  infatti, i malati cronici dovevano ripetere, in alcuni casi anche ogni anno, gli adempimenti necessari per rinnovare l'esenzione.
Art. 4, comma 4-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Fascicolo aziendale elettronico per imprese agricole
La disposizione prevede una nuova disciplina del fascicolo aziendale elettronico dell'impresa agricola, che consente tra l'altro di semplificare le operazioni relative alla erogazione di aiuti e contributi dell'Unione europea. Con un apposito decreto saranno definite le modalità di consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 25, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Il regolamento per la prevenzione incendi
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.
Per le attività a basso rischio viene eliminato il parere di conformità. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese.
Per le attività a medio ed elevato rischio la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio verrà rilasciato entro 60 giorni.
I controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio: controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio; controlli su tutte quelle a elevato rischio.
Articolo 49, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 


Istanze e dichiarazioni inviate per via telematica
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare il procedimento a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): l'eventuale inosservanza comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente.
Si ricorda che istanze e dichiarazioni sono validamente presentate  quando:

  • sono firmate  davanti al dipendente addetto;
  • sono firmate e presentate o inviate per fax o per posta con la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata;
  • sono firmate, scannerizzate e inviate per posta elettronica con la copia del documento di identità della persona che l'ha firmata;
  • sono sottoscritte con firma digitale e inviate via Pec  o posta elettronica ordinaria;
  • sono inviate con la PEC quando la persona che l'ha firmata è stata identificata al momento del rilascio della PEC.

Articolo 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

 


Pagare la PA per via telematica

Pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.
Al fine di agevolare l'invio delle domande per via telematica, è prevista la possibilità di pagare il bollo online, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito o prepagata.
Articolo 6-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

Pagamenti elettronici alla PA.
L'art. 6 del decreto Semplifica Italia ha introdotto all'art. 5 del "Codice dell'Amministrazione digitale" l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui siti istituzionali e sulle richieste di pagamento (bollettini, ecc.) i codici IBAN e le causali di versamento che consentano di effettuare pagamenti elettronici tramite bonifico.
Articolo 6-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

La previsione è stata successivamente modificata per comprendere tutte le forme di pagamento che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("Decreto crescita: 2.0", comma 1 dell'art. 15, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221)
Art 5 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

 


Parcheggi pertinenziali
Cambia il regime giuridico dei parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo o al piano terreno dei vecchi fabbricati ai sensi della cosiddetta legge Tognoli. Oggi è possibile cedere separatamente tali parcheggi purché come pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune.
Non possono, invece, essere ceduti separatamente i parcheggi realizzati ai sensi della medesima legge ma in diritto di superficie dei comuni.
Articolo 10, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Poteri sostitutivi
La certezza dei tempi per concludere una procedura è essenziale per dare certezza alle attività di impresa e ai diritti dei cittadini. Se l'amministrazione non conclude la "pratica" nei termini previsti, i privati possono rivolgersi  ad un dirigente appositamente indicato che deve provvedere in metà del tempo originariamente previsto. Il nome del dirigente deve essere pubblicato sul sito dell'amministrazione. Se l'amministrazione non l'ha indicato, è il dirigente o il funzionario di livello più elevato dell'ufficio interessato (ad esempio in un ministero il direttore generale dell'Ufficio, in un Comune il dirigente dell'Ufficio e, se non c'è il dirigente, il segretario comunale).
Dato che questa semplificazione è di grande importanze per migliorare il rapporto tra amministrazione cittadini e imprese, aiutaci a verificare la sua piena e corretta attuazione. Utilizza l'indirizzo e-mail semplificaitalia@funzionepubblica.it per segnalare eventuali problematiche applicative.
Articolo 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Privacy
Il trattamento di dati relativi a persone giuridiche, enti e associazioni non è più soggetto alla disciplina del Codice della privacy. In questo modo si riducono gli oneri derivanti dal trattamento di dati nei rapporti tra le persone giuridiche, quali ad esempio  gli obblighi di informativa e consenso.
Articolo 40 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214

Viene inoltre eliminato l'obbligo di predisporre e aggiornare periodicamente il documento programmatico sulla sicurezza (DPS), adempimento superfluo non previsto dalla normativa europea sulla privacy. Restano comunque in vigore le altre misure di sicurezza previste dal codice della privacy.
Articolo 45 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Rilascio della patente agli ultraottantenni
La disposizione introduce modifiche al "Codice della strada" e prevede procedure più semplici per il rinnovo delle patenti di guida degli ultraottantenni: la visita verrà effettuata dal medico monocratico e non più dalla Commissione medica.
Articolo 11, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento nel giorno del compleanno
Tutti i documenti rilasciati dopo l'entrata in vigore del decreto avranno scadenza il giorno e il mese di nascita del titolare del documento stesso immediatamente successivo alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista. La proposta nasce dalla segnalazione di un cittadino e intende evitare gli inconvenienti che derivano spesso dal non avvedersi della scadenza.
Articolo 7, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 3

 


Semplificazioni per l'avvio di impresa
Si prevede l'attivazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a partecipazione volontaria. Sulla base di tale sperimentazione il Governo provvederà ad adottare uno o più regolamenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa, individuando le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte  alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere nonché provvedendo all'individuazione delle norme da abrogare. Anche questa disciplina risponde a una problematica segnalata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Articolo 12, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Sportello unico per le attività produttive
Lo Sportello unico per le attività produttive, accessibile per via telematica attraverso il portale impresainungiorno, costituisce l'unico punto di contatto a livello territoriale per tutte le formalità relative all'avvio delle attività produttive: punto di accesso e di risposta per l'impresa a cui rilascia una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili. Si semplificano e informatizzano i procedimenti amministrativi esistenti. Con il procedimento automatizzato, il rilascio automatico e immediato della ricevuta da parte del sistema informatico, nei casi in cui l'attività dell'amministrazione è vincolata (SCIA) ha l'efficacia di un provvedimento amministrativo favorevole, con tempi immediati per l'impresa. Negli altri casi, per i procedimenti più complessi per i quali rimane il provvedimento espresso, grazie alla nuova disciplina sulla Conferenza dei servizi sono assicurati tempi più brevi e certi. La completa informatizzazione consentirà finalmente di unificare due fasi, oggi separate, necessarie per l'avvio di un'impresa: l'iscrizione nel registro delle imprese, semplificata con la cd. comunicazione unica (che già oggi consente, al momento dell'iscrizione al registro delle imprese, la contestuale iscrizione all'Agenzia per le entrate, all'INPS e all'INAIL) e le necessarie autorizzazioni (Comuni, ASL, Vigili del fuoco ecc.) per avviare la propria attività. Se il Comune non ha i requisiti tecnologiche, la funzione è delegata alle Camere di Commercio.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Vengon, inoltre,  istituite le "Agenzie per le imprese", soggetti privati accreditati a cui l'imprenditore può rivolgersi per effettuare tutte le formalità relative alla documentazione da presentare al SUAP. In caso di attività "vincolata" della PA le Agenzie rilasciano una dichiarazione di conformità che equivale al titolo autorizzatorio.
D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159

 


Sportello unico per l'edilizia
Viene ampliato l'ambito di operatività dello Sportello Unico Edilizia (SUE). Il SUE rappresenta il referente unico del soggetto interessato per tutte le vicende amministrative relative al titolo abilitativo edilizio e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni. Si prevede che lo Sportello Unico Edilizia acquisisca direttamente dalle amministrazioni competenti, anche attraverso la Conferenza di servizi, tutte le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento edilizio (articolo 13, comma 2, lett. a).
Si introduce inoltre l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, ivi compresi quelli catastali, già in possesso delle pubbliche amministrazioni, che pertanto non verranno più chiesti ai soggetti interessati; è altresì fatto divieto di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità di tali informazioni (articolo 13, comma 2, lett. b).
Infine, si prevede la possibilità, per le amministrazioni che esprimono parere positivo, di trasmettere i relativi atti di assenso e di non prendere parte alla conferenza di servizi (articolo 13, comma 2, lett. d).
Articolo 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134

 


Vendita diretta
Con il "decreto del Fare" sono stati semplificati alcuni degli adempimenti amministrativi necessari  per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante, favorendo una maggiore liberalizzazione del settore.
Articolo 27, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35

 


Indennizzo per il mancato rispetto dei tempi
Con il "decreto del Fare" viene introdotto il diritto all'indennizzo automatico e forfetario: in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la conclusione di una pratica, l'amministrazione è tenuta a corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.
Quando è inadempiente, l'amministrazione paga una sanzione "a favore" dell'utente. In questo modo le amministrazioni saranno impegnate ad assicurare la certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.
Data la novità dell'indennizzo e i delicati aspetti finanziari ad esso collegati, la disposizione sarà immediatamente operativa per le domande riguardanti l'avvio e l'esercizio delle attività d'impresa presentate a partire dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto del Fare). Entro 18 mesi, sulla base della prima sperimentazione, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, sentite le Regioni e i Comuni, verrà stabilita la conferma dell'indennizzo, la sua rimodulazione o estensione, anche graduale, agli altri procedimenti.
Articolo 28, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Date uniche per i nuovi obblighi
Sull'esempio della Commissione europea e di altri paesi dell'Unione, anche in Italia vengono introdotte le "date uniche" di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi.
Le nuove disposizioni normative e regolamentari e gli atti amministrativi a carattere generale, adottati da amministrazioni dello Stato, dovranno fissare la data di efficacia dei nuovi obblighi al 1° luglio o al 1° gennaio successivi all'entrata in vigore delle nuove norme.
In caso di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa, potranno essere fissate date diverse.
Che cosa si intende per obblighi amministrativi?
Sono quegli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri.
Come si fa a conoscere la data di efficacia degli obblighi amministrativi?
Il cittadino o l'impresa potranno conoscere i nuovi obblighi amministrativi attraverso lo scadenzario pubblicato sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti e sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Le modalità di pubblicazione sono state definite con l'apposito decreto.
Articolo 29, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98


Edilizia – Semplificazione di alcune procedure

Articolo 30, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

Interventi che alterano la sagoma degli edifici
Gli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli, e quelli indirizzati al ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti, sono ora semplificati: il richiedente dovrà presentare una SCIA invece del permesso di costruire. Le procedure saranno più veloci per le imprese e le stesse amministrazioni.
Restano esclusi da questa semplificazione:

  • gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali. In questi casi è possibile presentare la SCIA solo qualora sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente;
  • le aree individuate con delibera dei Comuni all'interno delle zone omogenee A) e di quelle equipollenti. In queste aree la semplificazione non sarà operativa fino all'approvazione di tale delibera.

Inoltre, nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, etc., le attività sottoposte a SCIA devono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.

Abolizione della dichiarazione del tecnico sull’assenza di rapporti di dipendenza
Negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l'assenza di rapporti di dipendenza con l'impresa e con il committente.

Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori
I termini di inizio e ultimazione dei lavori, previa comunicazione dell'interessato, sono prorogati di due anni, per i titoli abilitativi rilasciati prima del 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto del Fare).
La disposizione si applica ai lavori autorizzati con permesso di costruire o iniziati a seguito della presentazione di denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività.

Eliminazione del silenzio-rifiuto nei procedimenti di rilascio del permesso di costruire nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici
In presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, i procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta, etc., decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. In questo modo si garantisce maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti.

Attestazione di agibilità
In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere presentata allo Sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un progettista abilitato che attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Certificato di agibilità parziale
Anche prima del completamento dell'opera, può essere richiesta l'agibilità:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che: siano funzionalmente autonomi, siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, siano collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, a condizione che: siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Semplificazioni in caso di SCIA e di edilizia libera, quando sono necessarie altre autorizzazioni
L'interessato può, prima di presentare la comunicazione di inizio lavori o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), richiedere allo Sportello unico per l'edilizia di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso (come l'autorizzazione sismica, paesaggistica, etc.) necessari per l'intervento edilizio.
L'interessato può dare inizio ai lavori solo a seguito della comunicazione da parte dello Sportello unico dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
In questo modo, l'interessato non sarà più obbligato a rivolgersi a diverse pubbliche amministrazioni per acquisire gli atti di assenso, ma unicamente allo Sportello unico, che provvede all'acquisizione degli stessi.

 


Vendita al dettaglio dei prodotti agricoli
Sono introdotte semplificazioni riguardanti le attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli.
Non è più necessaria la comunicazione di inizio attività per la vendita al dettaglio esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali. Gli imprenditori agricoli potranno iniziare queste attività liberamente, senza effettuare alcuna comunicazione al comune del luogo in cui ha sede l'azienda.
Viene inoltre previsto che l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli via Internet possa essere iniziata contestualmente alla comunicazione di inizio attività al comune.
Articolo 30-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Sicurezza sul lavoro: Attività a basso rischio infortunistico
Considerato che in Italia un piccolo esercizio commerciale ha gli stessi obblighi di un'attività manifatturiera ad alto rischio, in coerenza con i principi internazionali, sono stati previsti modulistica e procedure semplificati "su misura" per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali.
Non vengono in alcun modo abbassati i livelli di tutela sostanziale. Il decreto del Fare prevede che siano individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, nei quali i datori di lavoro possono effettuare la valutazione del rischio utilizzando un modello semplificato.
I settori di attività a basso rischio e i modelli semplificati saranno individuati con appositi decreti del Ministro del lavoro. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste.
Articolo 32, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Sicurezza sul lavoro: semplificazioni in materia di DUVRI
Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, le semplificazioni del decreto del Fare prevedono che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.
In questo caso, la misura ha l'obiettivo di spostare l'attenzione dall'adempimento formale (la redazione di un documento) a quello sostanziale attraverso l'individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente per evitare i rischi da interferenze.
Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. La semplificazione dei modelli diventerà operativa a seguito dell'adozione dell'apposito decreto e dell'individuazione dei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali.
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Le esclusioni relative al DUVRI riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).
Articolo 32 (comma 1, lettera a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Sicurezza sul lavoro: prima verifica periodica delle attrezzature
I termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da sessanta a quarantacinque giorni. Passati quarantacinque giorni dalla richiesta, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Le verifiche successive sono effettuate a scelta del datore di lavoro dalle ASL (oppure, se previsto con legge regionale, dall'ARPA) o da soggetti pubblici o privati abilitati.
In tal modo, sono semplificate le procedure delle verifiche, che attualmente sono estremamente complesse e non agevolano le imprese nell'adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere.
Articolo 32 (comma 1, lettera f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Sicurezza sul lavoro: notifiche preliminari per l'avvio di nuove attività
È previsto l'invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello unico (insieme all'istanza o alla segnalazione relativa all'avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all'organo di vigilanza.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 18 aprile 2014, sono stati approvati modelli uniformi per la presentazione della notifica e la semplificazione è diventata finalmente operativa.
Articolo 32 (comma 1, lettera a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Sicurezza sul lavoro: formazione e aggiornamento
Sono eliminate le duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già forniti.
Le modalità per il riconoscimento di questi crediti sono stabilite dalla conferenza Stato-Regioni.
La semplificazione diventerà operativa a seguito della definizione delle modalita' di riconoscimento del credito formativo e dei relativi modelli da parte della Conferenza Stato-Regioni.
Articolo 32 (comma 1, lettere c e d), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Sicurezza sul lavoro: cantieri temporanei e mobili
Per i cantieri temporanei e mobili sono introdotti modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera.
La semplificazione diventerà operativa a seguito dell'approvazione dei modelli con apposito decreto.
Articolo 32 (comma 1, lettera h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Lavoro: semplificazione di adempimenti formali
E' prevista l'adozione di  un modello semplificato per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) da approvare con apposito decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute (previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome).
Articolo 32 (comma 4), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
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La denuncia degli infortuni oggi è effettuata dal datore di lavoro all'INAIL (obbligatoriamente per via telematica) e anche per posta all'autorità di pubblica sicurezza, che la trasmette all'ASL.
Con la semplificazione, il datore di lavoro non dovrà più mandare la denuncia a tutte le autorità competenti ma sarà l'INAIL a trasmetterla per via telematica.
La disposizione entrerà in vigore 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto che definisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.
Articolo 32 (comma 6), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Prestazioni lavorative di breve durata
È prevista l'individuazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di semplificazioni della documentazione necessaria per dimostrare l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione, quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare.
Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.
Articolo 35, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


DURC: ulteriori semplificazioni
Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese, più rapidi i pagamenti e l'erogazione dei contributi: la validità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) passa da 90 a 120 giorni.
Il documento deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni solo per le fasi fondamentali del contratto (e non più per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula).
La disposizione ribadisce che il DURC è sempre acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l'invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all'interessato mediante PEC o attraverso il consulente del lavoro.
La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad esempio la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Per approfondire
La validità del DURC è estesa a 120 giorni nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa europea, statale e regionale. Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
La norma estende la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Ciò significa che sarà possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell'amministrazione. Inoltre, nei contratti pubblici, nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Questa semplificazione si applica anche ai casi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.
Si ricorda, inoltre, che nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il DURC è necessario:

  1. per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva;
  2. per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto;
  3. per la stipula del contratto;
  4. per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;

5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
Con la semplificazione il DURC, acquisito per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara è utilizzabile, entro 120 giorni dalla data di rilascio, anche per l'aggiudicazione e la stipula del contratto. Dopo la stipula del contratto, il DURC deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido e utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo. Un'eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso, le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC.
In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano l'interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, tramite il consulente del lavoro, a regolarizzare le inadempienze entro un termine non superiore a 15 giorni.
Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
Articolo 31, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Procedure per l'acquisizione della cittadinanza
Allo straniero o all'apolide, nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età, non sono imputabili le eventuali inadempienze dei genitori o degli uffici della pubblica amministrazione. L'interessato può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea (ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l'inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale).
Gli Ufficiali di Stato civile, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, devono comunicare all'interessato che, entro il termine di un anno dalla maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno.
Articolo 34, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Certificato medico di gravidanza
Il certificato medico che indica la data presunta del parto, il certificato di parto e il certificato di interruzione di gravidanza sono trasmessi dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, esclusivamente per via telematica, con le modalità definite da apposito decreto interministeriale.
In questo modo, la lavoratrice non è più obbligata alla trasmissione dei certificati e si consente una gestione semplificata dell'iter amministrativo dei dati relativi alla maternità.
Articolo 34, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Autorizzazione paesaggistica
In presenza di un piano paesaggistico regionale approvato dal Ministero dei beni culturali, il parere del soprintendente, necessario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, deve essere dato nel termine di 45 giorni (non più 90).
Quando il soprintendente non rilascia il parere nel termine, l'amministrazione competente può procedere e pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione.
Inoltre, l'autorizzazione è efficace per tutta la durata dei lavori (attualmente scade dopo 5 anni).
Articolo 39, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Certificazioni sanitarie inutili
Si sopprimono numerose certificazioni sanitarie che sono ormai ritenute non più utili. Ad esempio, a partire dal 21 agosto 2013, non dovranno essere più presentati i seguenti certificati:

  • certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
  • certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
  • certificati medici degli addetti al servizio farmaceutico;
  • certificato medico per la vendita dei generi di monopolio;
  • certificato medico comprovante l'idoneità fisica per l'ammissione al Servizio civile nazionale;
  • certificato medico comprovante l'idoneità fisica e psichica per la nomina a giudice di pace e per la nomina a giudice onorario aggregato;
  • limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato di idoneità per l'assunzione come apprendista e nel caso di minori;
  • il certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica per i farmacisti.

Viene eliminato anche il certificato per le attività ludico-motorie e amatoriali, mentre rimane l'obbligo di certificazione per le attività sportive non agonistiche presso il medico di base.
Articoli 42 e 42-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Fisco: comunicazioni telematiche da parte dei titolari di partita IVA

A partire dal 1° gennaio 2015, si alleggeriscono gli adempimenti fiscali per i titolari di partita IVA che adottano il regime facoltativo di comunicazione telematica giornaliera all'Agenzia delle Entrate dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi e dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione.
Con un apposito regolamento saranno stabilite le informazioni da annotare nei registri IVA e saranno eliminati gli obblighi di trasmissione all'Agenzia di dati e dichiarazioni contenenti informazioni già ricomprese nelle comunicazioni giornaliere.
Vantaggi
Dalla data di entrata in vigore dell'apposito decreto attuativo le comunicazioni giornaliere sostituiranno gli obblighi attualmente previsti in materia di:
• comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto "spesometro", da ultimo attuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 2 agosto 2013);
• comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio in paesi black list;
• comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi con scrittura privata e non registrati;
• comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute da parte di chi cede beni o fornisce servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta;
• presentazione in via telematica all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di servizi ricevuti da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.
A chi si avvale della trasmissione telematica giornaliera, inoltre, non si renderanno applicabili:
• le regole sulla solidarietà del cessionario per il pagamento dell'Iva in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
• le regole relative alla solidarietà dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi.
Attenzione - Le semplificazioni relative agli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei titolari di partita Iva saranno operative dopo l'adozione dell'apposito decreto.
Articolo 50-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Fisco: ampliamento assistenza fiscale
A partire dal 2014, anno d'imposta 2013, anche i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno un sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto a effettuare il conguaglio, come ad esempio i contribuenti che hanno perso il lavoro senza trovare un nuovo impiego possono avvalersi dell'assistenza fiscale dei Caf o dei professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), presentando il modello 730 al posto di Unico.
Se dalla dichiarazione emerge un debito tributario, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche il modello di versamento F24 oppure lo consegna compilato al contribuente che effettua il pagamento. Se dalla dichiarazione emerge un credito, in assenza del sostituto d'imposta, il rimborso è eseguito dall'Agenzia delle Entrate in base al risultato finale della dichiarazione.
Per le dichiarazioni 2013, relative all'anno d'imposta 2012, il modello 730 può essere presentato solo se dal modello risulta un credito.
Ulteriori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Sono pubblicati il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 agosto 2013 e la circolare n. 28/E del 22 agosto 2013.
Articolo 51-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Fisco: riscossione mediante ruolo
Con le nuove disposizioni in materia di riscossione sono state introdotte misure finalizzate, principalmente, ad agevolare i contribuenti che, nell'attuale fase economica, si trovino in difficoltà o in momentanea carenza di liquidità.
Articolo 52, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
> Rateazione (comma 1, lettera a)
È prevista la possibilità di rateizzare il debito in 10 anni (120 rate mensili).
Quando si può ottenere la rateazione in 10 anni?
Nei casi in cui il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla sua responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
In particolare, possono usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di rateazione più lungo.
Quando si perde il beneficio della rateazione?
Il contribuente perde il beneficio della rateazione, sia ordinaria sia in proroga, se non paga 8 rate, anche non consecutive. In precedenza il beneficio si perdeva in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive.
La possibilità di estendere la rateazione diventerà operativa dopo l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto del Fare.
> Vendita del bene pignorato (comma 1, lettere b, c, l)
Il decreto del fare ha introdotto importanti novità anche nella disciplina della vendita dei beni pignorati semplificandone l'iter e rendendola più efficace.
Vendita in proprio
Nel caso in cui il debitore, previa autorizzazione di Equitalia, voglia vendere direttamente il bene pignorato, può farlo entro 5 giorni dalla data fissata per il primo incanto. Se poi è necessario procedere a un secondo incanto, il debitore ha ancora la possibilità di effettuare la vendita in proprio del bene entro il giorno precedente a quello fissato per tale nuovo incanto.
Per dare al debitore più tempo per procedere alla vendita in proprio, è stato esteso da 120 a 200 giorni il periodo di efficacia del pignoramento del bene.
Non si possono espropriare i "beni essenziali". Il decreto prevede, infatti, che l'agente della riscossione non dia corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali», da individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con l'Istat.
> Pignoramento dei beni strumentali (comma 1, lettera d)
Tenendo conto delle difficoltà economiche che in questo periodo sta affrontando anche il settore produttivo, è stato previsto che il pignoramento dei beni strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, possa essere effettuato solo:
• nei limiti di un quinto del loro valore complessivo;
• se gli altri beni del debitore, non strumentali, non siano sufficienti a saldare l'intero debito.
In ogni caso, per consentire al debitore di mantenere attiva la produzione anche dopo il pignoramento, salvaguardando così l'occupazione e il tessuto produttivo, è stato previsto che:
• il termine di efficacia del pignoramento per i beni strumentali sia più lungo (360 giorni) di quello ordinario;
• il debitore sia nominato custode dei beni pignorati;
• il primo incanto non possa essere fissato prima che siano trascorsi 300 giorni dalla data del pignoramento.
Queste novità sono estese anche a favore dei debitori costituiti in forma di società.
> Pignoramenti presso terzi (comma 1, lettera e)
Il soggetto terzo che riceve dall'agente della riscossione l'ordine di pagare le somme dovute dal debitore iscritto a ruolo, ha ora 60 giorni di tempo (e non più 15) per effettuare il versamento. In questo modo, non soltanto viene agevolato il terzo pignorato (che ha a disposizione un tempo più lungo per pagare) ma è anche più tutelato il debitore che può utilizzare questo periodo per fornire eventuali elementi in grado di fermare la riscossione.
Pignoramenti di stipendi (comma 1, lettera f)
Il decreto del fare risolve una criticità che si genera nei casi in cui, per recuperare il credito pubblico, l'agente della riscossione procede al pignoramento delle somme sul conto corrente del debitore. Considerato che sui conti correnti, anche in base alle recenti modifiche normative, affluiscono ormai in modo generalizzato gli stipendi e le pensioni, si è reso necessario intervenire per non compromettere la capacità di sostentamento delle fasce deboli della cittadinanza. È stato previsto, quindi, che l'ultimo accredito sui conti correnti bancari e postali del debitore, di stipendio, pensione o altre somme relative al rapporto di lavoro non possa più essere pignorato e rimanga a disposizione della persona interessata.
> Espropriazione immobiliare ed ipoteca (comma 1, lettere g, h)
Sempre allo scopo di tutelare i debitori, è stata modificata la disciplina delle espropriazioni immobiliari e delle iscrizioni di ipoteca stabilendo nuovi limiti alla loro applicazione, così da riservare le misure di riscossione più incisive ai casi in cui l'ammontare del credito da recuperare sia più rilevante.
Quando non si può procedere all'espropriazione?
L'agente della riscossione non può effettuare l'espropriazione se l'immobile:
• è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
• è l'unico immobile di proprietà del debitore;
• non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
Negli altri casi l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare solo se:
• l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
• sono passati sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha
pagato.
Quando si iscrive ipoteca?
Con il decreto del fare è stato chiarito che l'ipoteca può essere iscritta dall'agente della riscossione solo per debiti superiori a 20.000 euro, anche quando non ci sono le condizioni per procedere all'espropriazione.
Efficacia e pubblicità delle operazioni di vendita (comma 1, lettere i, l, m)
Per rendere più veloci e proficue le operazioni di vendita è stato previsto:
• l'agente della riscossione deve pubblicare l'avviso di vendita sul suo sito Internet entro il termine di 20 giorni precedenti alla data fissata per il primo incanto;
• va diffusa al pubblico, su disposizione del giudice, la notizia degli incanti tramite giornali o con altre forme di pubblicità commerciale;
• nel caso in cui il giudice ritenga non adeguato il valore del bene come determinato per legge, la vendita può essere effettuata sulla base di una stima fatta da un esperto nominato dallo stesso giudice;
• il giudice, su richiesta dell'agente della riscossione, può nominare un ausiliario incaricato di relazionare sulle caratteristiche e le condizioni del bene pignorato e può anche svolgere la funzione di custode del bene;
• nel caso in cui il bene non sia venduto neppure al terzo incanto, deve essere assegnato allo Stato allo stesso prezzo fissato per il terzo incanto.
Per rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni è stato previsto che nei casi di nomina di un esperto e/o di un ausiliario il pignoramento non perda efficacia se il primo incanto non può essere effettuato entro i 200 giorni dall'esecuzione del pignoramento, stabiliti dalla regola generale.
In questi casi l'agente della riscossione ha naturalmente l'onere di fissare i nuovi incanti e avvisare il debitore.
Fermo dei veicoli (comma 1, lettera m-bis)
La procedura di iscrizione del fermo è stata resa più efficiente prevedendo che l'agente della riscossione non possa provvedere automaticamente all'iscrizione nei registri mobiliari, ma debba prima inviare una comunicazione al debitore avvisandolo che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo. Non è necessario inviare poi un'ulteriore comunicazione eliminando così anche altri costi a carico del debitore.
Nei 30 giorni a disposizione per versare l'importo dovuto, il debitore può dimostrare all'agente della riscossione che il veicolo in questione è strumentale all'attività di impresa o della professione impedendo, in questo modo, il fermo.
Compensi di riscossione (comma 2)
È stato anticipato al 30 settembre (non più al 31 dicembre) il termine entro il quale devono essere adottati i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con la previsione del calcolo annuale del rimborso che spetta agli agenti della riscossione per i costi sostenuti nell'attività di recupero dei crediti pubblici.

 


Fisco: gestione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate
Equitalia continuerà a riscuotere per i comuni fino al 31 dicembre 2013. È stato, infatti, prorogato il termine (precedentemente fissato al 30 giugno 2013), per tenere conto sia della difficoltà manifestata da parte dei Comuni in merito alla gestione delle loro entrate, sia per riordinare la disciplina della riscossione, anche mediante istituzione di un apposito Consorzio (che si avvale delle società del Gruppo Equitalia).
Il decreto del fare dà, in questo modo, avvio a un riordino complessivo della materia con l'obiettivo di mantenere la stabilità finanziaria degli enti locali, assicurando, così, la regolarità dei servizi che, anche con tali entrate, gli stessi enti forniscono ai cittadini.
Articolo 53, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Fisco: disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
Il decreto del Fare introduce importanti misure di semplificazione nel rapporto tra committente, appaltatore e subappaltatore, eliminando la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.
Cosa è la responsabilità solidale?
La vecchia disciplina prevedeva che l'appaltatore fosse responsabile, insieme al subappaltatore, per il versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore. La responsabilità dell'appaltatore in ogni caso non andava al di là del corrispettivo pattuito in relazione al subappalto.
Inoltre, il committente, prima di pagare il corrispettivo, era tenuto a verificare che l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore avessero versato correttamente l'IVA e le ritenute. L'inosservanza di queste verifiche da parte del committente comportava una sanzione da 5.000 a 200.000 euro.
Come cambia la responsabilità
La responsabilità solidale dell'appaltatore rimane ferma solo per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.
Vantaggi
Il decreto introduce un elemento di notevole semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori, agevolando indirettamente la ripresa di un settore chiave, quello dell'edilizia, che rischiava di risultare fortemente penalizzato dalla maggiore complessità della vecchia disciplina.
Articolo 50, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Mediazione civile e commerciale
Con il decreto del Fare, sono introdotte semplificazioni riguardanti il procedimento di mediazione civile e commerciale relativamente ai seguenti punti:
• previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verifichino con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente alla mediazione;
• limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, in luogo di 4, decorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;
• potere del giudice, anche in appello e in tutta l'area dei diritti disponibili, sempreché risulti opportuno in relazione alla concreta controversia, di ordinare la mediazione, rendendola condizione di procedibilità;
• previsione che attribuisce valore di titolo esecutivo all'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, che contestualmente attestano la conformità dei patti alle norme imperative e all'ordine pubblico;
• trascrivibilità nei Registri immobiliari degli accordi di mediazione in materia di usucapione;
• integrale gratuità della mediazione per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
• gratuità della mediazione per l'ipotesi in cui, all'esito dell'incontro preliminare, non si perviene ad un accordo.
Per un periodo di efficacia di quattro anni a decorrere dal 20 settembre 2013, è stato reintrodotto il regime di obbligatorietà della mediazione civilee commerciale, a pena di inammissibilità della relativa azione giudiziale, nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno in caso di responsabilità medico-sanitaria e di diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Articolo 50, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 


Semplificazioni in materia di ambiente
Le misure contenute nel decreto del Fare, in materia di ambiente, sono finalizzate a semplificare e accelerare le procedure, riducendo gli oneri per gli operatori, nel pieno rispetto degli standard europei e senza abbassare i livelli di tutela.
Particolarmente rilevanti sono le semplificazioni introdotte in materia di:
• acque emunte ai fini della bonifica dei siti contaminati;
• utilizzo di terre e rocce da scavo;
• materiali di riporto;
• autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per attività scarsamente inquinanti (ad esempio cantine che trasformano fino a 600 tonnellate di uva all'anno, frantoi, silos per materiali vegetali) che vengono eliminate e sostituite da una comunicazione;
• pastazzo di agrumi (ossia il residuo di lavorazione degli agrumi), che viene definitivamente sottratto alla disciplina dei rifiuti e sottoposto a quella dei sottoprodotti sulla base di un apposito decreto.
Articolo 41, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98